CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che la decisione ha argomentato con dovizia di particolari le ragioni che hanno fatto ritenere la condotta del ricorrente non minimale e comunque tale da escludere la scarsa offensività alla luce della natura della sostanza stupefacente, al fatto che vedeva l'attività di spaccio svolta in pieno giorno e che la stessa fosse effettuata con una minima organizzazione ed una certa reiterazione; che indeducibile risulta la parte del ricorso che, con riferimento a detto motivo, tende ad escludere la ricostruzione in fatto operata dalla decisione di primo grado non oggetto di censure in sede di gravame e che afferiscono specificamente alla responsabilità non messa in discussione; rilevato che la decisione evidenzia le ragioni che hanno portato, in considerazione della significativa attività di spaccio realizzata dal ricorrente e della natura della sostanza, a determinare la pena appena al di sopra del minimo edittale, così rendendo palesi i valutati presupposti ex art. 133 cod. pen. specie nella parte in cui ha dato atto della pena che includeva gli aumenti per la continuazione interna; ritenuto che la Corte territoriale, con pertinente riferimento alla consistenza del delitto contestato, ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che, pur al cospetto delle deduzioni dell'appellante, impedivano di ritenere che il medesimo fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche; che, infatti, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-b4s cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non cortraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co