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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 35426/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8933/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la decisionedella Commissione tributaria centrale - Sezione di Napoli n. 545/11/12, depositata il 13 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decisione n. 545 / 11 /1 2 del 13 / 02 /20 1 2 la Commissione tributaria centrale – Sezione di Napoli (di seguito CT C ) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P AC di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la decisione n. 126/01/96 della Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, la quale aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti del la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, che aveva dichiarato estinto il ricorso della società contribuente.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’Ufficio IVA di Salerno aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione di IVA con riferimento all’anno d’imposta 1988.

1.2. La CTCrespingeva la domanda del contribuente evidenziando chePAC di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2001 ed aveva quale legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso era inammissibile.

2. Avverso la sentenza della CTC [OSCURATO:PERSONA], già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza n. 20154 del 22/03/2021, questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto del ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e rinviava a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza n. 6548/05/22 del 07/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha disposto la revocazione della sentenza n. 545/11/12 della CTC impugnata in questa sede.Cons. est.

G.M.

Nonno

1.1. Con nota depositata in data 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto un rinvio del presente giudizio in ragione dell’impugnazione in cassazione della menzionata sentenza di revoca n. 6548/05/22, giudizio iscritto al R.G. n. 29402/2022, la cui trattazione non è stata ancora fissata.

1.2. Tenuto conto dell’opportunità di procedere alla trattazione congiunta delle due controversie, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8933/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la decisionedella Commissione tributaria centrale - Sezione di Napoli n. 545/11/12, depositata il 13 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione n. 545 / 11 /1 2 del 13 / 02 /20 1 2 la Commissione tributaria centrale – Sezione di Napoli (di seguito CT C ) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P AC di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la decisione n. 126/01/96 della Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, la quale aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti del la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, che aveva dichiarato estinto il ricorso della società contribuente. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’Ufficio IVA di Salerno aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione di IVA con riferimento all’anno d’imposta 1988. 1.2. La CTCrespingeva la domanda del contribuente evidenziando chePAC di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2001 ed aveva quale legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso era inammissibile. 2. Avverso la sentenza della CTC [OSCURATO:PERSONA], già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. 4. Con ordinanza n. 20154 del 22/03/2021, questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto del ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e rinviava a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza n. 6548/05/22 del 07/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha disposto la revocazione della sentenza n. 545/11/12 della CTC impugnata in questa sede.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Con nota depositata in data 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto un rinvio del presente giudizio in ragione dell’impugnazione in cassazione della menzionata sentenza di revoca n. 6548/05/22, giudizio iscritto al R.G. n. 29402/2022, la cui trattazione non è stata ancora fissata. 1.2. Tenuto conto dell’opportunità di procedere alla trattazione congiunta delle due controversie, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a n
Sentenza Cassazione n. 35426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris