CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4688/2018 depositata il 15/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento volto al recupero dell’IVA non versata,relativa all’anno d’imposta 2011.Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026Secondo la prospettazione erariale sottesa all’avviso, la contribuente —esercente l’attività di commercio all’ingrosso di computer e software —aveva indebitamente detratto l’IVA a fronte di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti. Le fatture contestate, riferite all’anno 2011,erano state emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il ricorso veniva rigettato dalla CTP di Napoli. Il successivo appello dellacontribuente, parimenti, non trovava accoglimento e veniva respinto dallaCTR della Campania.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha quindi affidato l’odierno ricorso a tre motivi dicensura. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erratonella gestione del riparto degli oneri probatori e nella valutazione delcontenuto della prova, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.Il primo motivo di censura è infondato.La CTR della Campania ha accertato testualmente che “l’odiernaappellante era inserita in un sistema fraudolento, le cosiddette frodicarosello, evidenziate dalle indagini condotte dall’Ufficio antifrode dellaDirezione regionale per la [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito di accesso miratoeffettuato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva effettuatola relativa segnalazione a carico della [OSCURATO:PERSONA]”.È stato inoltre rilevato che la contribuente, anch’essa esercente l’attività dicommercio all’ingrosso di computer e software, risultava inserita in unsistema fraudolento a danno dell’IVA intracomunitaria, attuato mediantetransazioni commerciali di tipo “carosello”, realizzate attraverso unartificioso giro di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti tra piùsocietà.Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026La CTR ha evidenziato come tale frode avesse prodotto rilevanti vantaggifiscali, finanziari ed economici, consentendo alle società cartiere coinvoltedi immettere sul mercato beni in evasione d’imposta, grazie alladetrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e non versata. In tale contesto, lasocietà emittente aveva operato come soggetto filtro di secondo livello,acquistando prodotti da soggetti nazionali già inseriti nel sistema (con ilruolo di interposti o filtri di primo livello) e cedendo successivamente ibeni ad altri soggetti nazionali, anch’essi coinvolti nella frode, chepresentavano posizioni dichiarative a reddito.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi utilizzato fatture passive per operazionisoggettivamente inesistenti, detraendo indebitamente l’IVA. I funzionaridell’antifrode hanno rilevato il ruolo di missing trader della Bosisio, attesal’inesistenza di una struttura aziendale, l’impossibilità di contattare il socioe il rappresentante legale, nonché la circostanza che la società, puravendo presentato dichiarazione dei redditi nel solo anno 2001, non avevaprovveduto ai relativi versamenti. È stato inoltre accertato che la Bosisionon disponeva di dipendenti, utenze intestate o depositi, e che applicavaai clienti un margine di ricarico dell’1%, mentre i prezzi praticatirisultavano inferiori del 13-14% rispetto a quelli dei reali fornitori dellemerci.Da tali elementi, e dai ripetuti rapporti commerciali tra la Bosisio e la DiMac, è emersa la consapevolezza della contribuente circa la frode e il ruolodi interposta della Bosisio. La documentazione bancaria, come sottolineatodalla CTR, poteva costituire un mero tentativo di attestare l’effettività dipagamenti in realtà mai avvenuti.La CTR ha inoltre evidenziato la radicale inaffidabilità della contabilità dellasocietà, che aveva reso necessaria una ricostruzione induttiva del redditoe, conseguentemente, delle imposte dovute. Ha concluso che lacontribuente non aveva fornito riscontri probatori idonei a superare i rilieviposti a fondamento dell’atto impugnato, spettando ad essa dimostrareNumero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’effettiva esistenza delle operazioni contestate come soggettivamenteinesistenti, in quanto fatturate da un soggetto diverso da quello che avevarealmente effettuato la cessione o prestazione.In definitiva, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, ilcontribuente non ha fornito la prova rigorosa dell’effettiva esistenza delleoperazioni e, quindi, della propria buona fede.L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, rilevando la mancanza di mezzi e personaledei fornitori apparenti e l’omesso versamento dell’IVA. Secondo lagiurisprudenza, in tali casi – anche se inseriti in frodi carosello –l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva e sulla base dielementi oggettivi, la consapevolezza del contribuente circa l’inesistenzadel contraente, o che avrebbe dovuto accorgersene con l’ordinariadiligenza propria della sua qualifica professionale (Cass., 31 gennaio 2022,n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n.5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).In particolare, nelle operazioni triangolari poco complesse, l’onereprobatorio dell’Amministrazione si considera assolto dimostrando chel’interposto sia privo di mezzi e strutture idonee alla prestazione fatturata,mentre spetta al cessionario provare la propria buona fede nell’acquisto(Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).L’operazione soggettivamente inesistente ricorre quando la fattura èemessa da un soggetto non passivo IVA o diverso da chi ha realmenteeffettuato la cessione; in tali ipotesi la detrazione è esclusa, poiché mancail presupposto dell’effettiva operazione previsto dall’art. 19 d.P.R.633/1972 (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n.5719). L’IVA versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa vaconsiderata “fuori conto”, estranea al meccanismo di compensazione traIVA a monte e a valle (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass., 13 marzo2013, n. 6229; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369).Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026La prova dell’Amministrazione può basarsi su indizi e presunzioni semplici(art. 54, d.P.R. 633/1972; art. 39, d.P.R. 600/1973), come la mancanza disede, iscrizione o versamento delle imposte da parte della societàinterposta, elementi che qualificano la stessa come “cartiera”. In talicircostanze, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e ladiligenza massima esigibile (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, motivazione;Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTRtrascurato che, nel caso di specie: non è ravvisabile il reato di cuiall’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000; le merci sonosempre state consegnate da vettori, nell’ambito di un rapportoregolarmente intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le merci non sono maistate acquistate sottocosto; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha sempre effettuato ipagamenti regolarmente, a mezzo bonifico bancario; non sono stateadeguatamente controllate le scritture contabili e i documenti di supporto,quali i tracking allegati alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]; non èstata verificata la corrispondenza intercorsa fra le parti; la Bosisio risultaiscritta presso la Camera di Commercio.Il secondo motivo di censura è inammissibile.La ricorrente invoca una rimeditazione dei dati fattuali presupposti dallafattispecie, demandando a questa Corte un accertamento di merito che ègià stato compiuto dalla CTR e che istituzionalmente rientra in viaesclusiva nel recinto dei suoi compiti. In buona sostanza, la contribuentereclama una rivisitazione delle risultanze fattuali e dell'apprezzamento diesse compiutone dai giudici di secondo grado che esula dai limiti delsindacato di legittimità, a nulla rilevando, a giustificare l'interventocorrettivo di questa Corte, la veste di violazione di diritto conferita dallaricorrente alla doglianza, giacché intanto può porsi la questione dellaNumero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026congruenza giuridica del giudizio di fatto esperito dal giudice di merito inquanto i fatti siano certi e non richiedono, come qui si reclama, diprocedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla loro ricorrenza.In altri termini, il motivo è inammissibile poiché censura una valutazionedi fatto, non configurando violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n.17313). È infatti inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzionedi violazione normativa, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti compiutadal giudice di merito, trasformando surrettiziamente il giudizio dilegittimità in un terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).La giurisprudenza costante afferma che il ricorrente non può rimettere indiscussione l’apprezzamento di fatto dei giudici di merito, riservato allaloro valutazione e sottratto al sindacato di legittimità, limitato al controllodella correttezza logico-giuridica della motivazione (Cass., 26 ottobre2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n.5355).Ad ogni buon conto, deve ribadirsi che “qualora l'Amministrazionefinanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impostadimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivispecifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlousando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta adevadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto” (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922;Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass.,20 aprile 2018, n. 9851).Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omessa motivazione el’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo360, n. 5, c.p.c., avendo i giudici del gravame reso una motivazionescarna ed insufficiente, in ragione della quale la ricorrente sarebbe stataritenuta responsabile di aver praticato prezzi di vantaggio nell’ambito di unaccordo fraudolento.Il terzo motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.Esso è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, incostanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c. enon avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni difatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado edi secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439). La giurisprudenza diquesta Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testodell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggettodi discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un viziorilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124;Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n.8053).Ad ogni buon conto, il motivo non coglie nel segno palesandosi la sentenzad’appello idonea a far rilevare la propria ratio decidendi. Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta, tendendosi piuttosto ad una rivisitazione delmerito della controversia, in relazione ad un accertamento di meritodiscrezionalmente già compiuto dal giudice a tal fine deputato.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 10/2019Numero sezionale 9014/2025Numero di raccolta generale 7624/2026Data pubblicazione 30/03/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak