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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05114/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Crotone in data 15/5/2018, rideterminando la pena in 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art. 187, comma 8, C.d.S.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Trivieri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato.

In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non si sia conformato al dovere motivazionale posto dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che gli avrebbe imposto di rispondere ai thema probanda sollevati, perseguendo finalità deflative poco conciliabili con le garanzie difensive.

3. Il motivo è del tutto generico.

L'impugnazione lamenta, del tutto assertivamente, che l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato sia particolarmente stringato, ma non individua specifici profili della relativa trama argomentativa che, anche a voler accedere alla prospettiva difensiva, avrebbero dovuto essere ulteriormente sviluppati o meglio articolati.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (cfr. sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale), sicché alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 2/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Crotone in data 15/5/2018, rideterminando la pena in 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art. 187, comma 8, C.d.S. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Trivieri, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non si sia conformato al dovere motivazionale posto dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che gli avrebbe imposto di rispondere ai thema probanda sollevati, perseguendo finalità deflative poco conciliabili con le garanzie difensive. 3. Il motivo è del tutto generico. L'impugnazione lamenta, del tutto assertivamente, che l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato sia particolarmente stringato, ma non individua specifici profili della relativa trama argomentativa che, anche a voler accedere alla prospettiva difensiva, avrebbero dovuto essere ulteriormente sviluppati o meglio articolati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (cfr. sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale), sicché alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/1
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