CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, di conferma della sentenza del Tribunale di Pesaro che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria, è precluso in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, per quel che consta al Collegio, che non può ritenere rilevanti, al riguardo, i motivi aggiunti che si assume presentati in appello, con la relativa richiesta di beneficio, solo scannerizzati all'interno del ricorso e non allegati con prova dell'avvenuto deposito alla Corte d'Appello: il ricorso al riguardo non è autosufficiente e prospetta una versione dei fatti processuali incerta, quindi. 3. Considerato che il secondo e terzo motivo, di denuncia dei medesimi vizi in riferimento alla determinazione della pena ed all'omessa concessione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., risultano meramente reiterativi delle censure svolte in sede di gravame, e comunque generici e manifestamente infondati: il comportamento tenuto dall'imputato si rivela ad un'immediata analisi affatto di particolare tenuità, tenuto conto dell'omessa totale tenuta della contabilità della fallita. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dice