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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29741/2026

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so la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità di entrambi i ricorsi;udito per la difesa dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivie ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La decisione oggetto di ricorso risulta emessa, in sede di rinvio, dallaCorte di Appello di Messina in data 19 marzo 2024 e riguarda le posizioni di PulioSalvatore e [OSCURATO:PERSONA].2.

La decisione rescindente quanto a [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sullaresponsabilità per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo 6 (associazionemafiosa diretta da [OSCURATO:PERSONA]) e accoglie la doglianza relativa alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il punto oggetto diaccoglimento riguarda la protrazione o meno della operatività del sodaliziomafioso oltre la data di vigenza della legge ‘peggiorativa’ n.69 del 2015.

Si leggenella sentenza rescindente che le censure relative alla ricorrenza in fatto dellacondotta partecipativa sono infondate mentre è fondato il motivo in punto dideterminazione della pena.In sede di rinvio il motivo di doglianza in punto di ‘collocazione temporale’del sodalizio mafioso viene accolto e, ferma restando la già accertataresponsabilità, la pena per il [OSCURATO:PERSONA] viene pertanto determinata in anni sette direclusione.3.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la decisione rescindente harimesso al giudice del rinvio anche aspetti relativi al giudizio di responsabilità.Viene annullata con rinvio la condanna del Messina per i capi 14 e 15 (tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorsocon [OSCURATO:PERSONA]).In sede di rinvio il Messina viene assolto in riferimento a detti capi.

La penaviene rideterminata ponendo a base del reato continuato il delitto dipartecipazione alla associazione mafiosa di cui al capo n.7 (già reato satellite),con quantificazione in anni tredici di reclusione ed incremento di mesi sei direclusione per il reato di intestazione fittizia.4.

Avverso la decisione emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso percassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1 Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, espressoin termini di erronea applicazione di legge e violazione dell’art. 627 cod.proc.pen.Secondo la difesa il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la generaleprevisione di cui all’art.129 cod.proc.pen., dato che l’assoluzione del coimputatoCirillo Fortunato avrebbe determinato – in tesi – la mancanza del ‘numero legale’per poter ritenere esistente una associazione per delinquere di stampo mafioso.4.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo intema di determinazione della pena.Secondo la difesa vi sarebbe stata violazione del divieto di reformatio inpeius posto che nel precedente calcolo la pena-base del reato più grave era statadeterminata nel minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché propostoper motivo non consentito.

La prospettazione difensiva riguarda un punto giàdeciso da questa Corte di cassazione in sede rescindente, essendo stata respinta– all’epoca - la doglianza in tema di responsabilità.Peraltro la linea difensiva già all’epoca aveva prospettato il tema dellaincertezza sulla esistenza del «numero legale» per potersi parlare di associazionemafiosa, aspetto superato dalla V Sezione di questa Corte in sede rescindente (v.pag. 62 della decisione numero 35673 del 2022).Non vi è pertanto alcun margine di possibile superamento del cd. giudicatoprogressivo, fenomeno da tempo evidenziato negli arresti di questa Corte.

Tra lemolte v.

Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258654 – 01 secondo cui non puòtrovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigoredopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvioai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questaulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinanol'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale edalla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato.Conviene, per chiarezza, riprendere un passaggio di detta decisione Sez.

Un. 16208 del 2014 sul tema del giudicato progressivo : [..] è noto, infatti, comela giurisprudenza delle Sezioni Unite, sin da epoca ormai risalente, abbia avutomodo di porre in luce la circostanza che la formazione del giudicato - specie perciò che attiene ai riflessi che ne possono scaturire sul versante delle causeestintive del reato, quale, in particolare, la prescrizione - ben possa assumere,proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, iconnotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva.

Si è premesso, alriguardo, che il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, intema di annullamento parziale, dall'art. 624 c.p.p., con riferimento alle partidella sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, nonsi riferisce ne' al giudicato cosiddetto sostanziale, ne' alla intrinseca idoneità delladecisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all'esaurimento del poteredecisorio del giudice della cognizione».

Ci si muove, dunque, nell'ambito di unospecifico iter che conduce alla definizione del giudizio su di uno specifico oggetto,nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stessotema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare iconnotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta "nel" processoe "dal" processo.

Il giudicato, dunque, può avere una formazione non simultaneama progressiva e ciò può accadere sia nelle ipotesi di procedimento cumulativo,allorché nel processo confluiscano una pluralità di domande di giudizio checomportino una pluralità di regiudicande, sia quando il procedimento riguardi unsolo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso lasentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenutediretta conseguenza proprio della definitività della decisione della Corte dicassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all'oggetto dell'annullamento, lacircostanza che l'art. 628 c.p.p., espressamente consenta la impugnabilità dellasentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" non decisi in sede digiudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio ètracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente indiscorso le "parti" della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotatidi intangibilità propri della cosa giudicata.

La sentenza della Corte di cassazione,dunque, ove di annullamento parziale, delimita l'oggetto del giudizio di rinvio,riducendo corrispondentemente l'oggetto del processo, senza che peraltro possacogliersi un nesso di corrispondenza biunivoca tra la eseguibilità della sentenzapenale di condanna e l'autorità di cosa giudicata attribuibile ad una o piùstatuizioni in essa contenute, giacché la possibilità di dare attuazione alledecisioni definitive di una sentenza, non va confusa con la irrevocabilità dellapronuncia stessa in relazione all'iter processuale.

Nel primo caso, infatti, ladefinitività del provvedimento, in tutte le sue componenti, va raccordata allaformazione di un vero e proprio titolo esecutivo; nel secondo caso, invece, ladefinitività della pronuncia consegue all'esaurimento del giudizio e prescindedalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.

D'altra parte,l'auctoritas di res iudicata che l'art. 624 c.p.p., comma 1, conferisce alla parte"autonoma" della sentenza non annullata, è rimarcata dalla esigenza di prontariconoscibilità esterna del formarsi del giudicato parziale, giacché il richiamatoart. 624 c.p.p., comma 2, demanda al medesimo giudice del rescindente ilcompito di dichiarare nello stesso dispositivo - con pronuncia di tipoessenzialmente ricognitivo - quali parti della sentenza del giudice a quodiventano «irrevocabili» [..] .Dunque l’oggetto del giudizio di rinvio, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], era delimitatodalla pronunzia di annullamento e non poteva in alcun modo ricomprendere puntigià decisi, come si è detto in apertura della trattazione.Resta ferma, se del caso, la possibilità per la parte di attivare il rimediostraordinario della revisione, lì dove se ne riconoscano i presupposti.3.

Inammissibile per manifesta infondatezza è, altresì, il ricorso di MessinaRaimondo.Il reato associativo di cui al capo 7 ha assunto le vesti di reato-base dellanuova continuazione, essendo venuto meno il reato che in precedenza avevarappresentato la base di calcolo, e la pena complessiva risultante dallacontinuazione è inferiore rispetto a quella contenuta nella decisione della Corte diAppello antecedente all’annullamento con rinvio.Non vi è pertanto alcuna violazione del divieto di reformatio in peius dato ilmutamento strutturale della continuazione (v. per tutte Sez.

U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01 secondo cui non viola il divieto di "reformatioin peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che,quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicandasatellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica diquest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegnocriminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purnon irrogando una pena complessivamente maggiore).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, aisensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..Non può essere accolta la domanda di liquidazione delle spese introdotta periscritto dalle parti civili, essendovi stata trattazione orale della causa.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese del presente gradoCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità di entrambi i ricorsi;udito per la difesa dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivie ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La decisione oggetto di ricorso risulta emessa, in sede di rinvio, dallaCorte di Appello di Messina in data 19 marzo 2024 e riguarda le posizioni di PulioSalvatore e [OSCURATO:PERSONA].2. La decisione rescindente quanto a [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sullaresponsabilità per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo 6 (associazionemafiosa diretta da [OSCURATO:PERSONA]) e accoglie la doglianza relativa alladeterminazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, il punto oggetto diaccoglimento riguarda la protrazione o meno della operatività del sodaliziomafioso oltre la data di vigenza della legge ‘peggiorativa’ n.69 del 2015. Si leggenella sentenza rescindente che le censure relative alla ricorrenza in fatto dellacondotta partecipativa sono infondate mentre è fondato il motivo in punto dideterminazione della pena.In sede di rinvio il motivo di doglianza in punto di ‘collocazione temporale’del sodalizio mafioso viene accolto e, ferma restando la già accertataresponsabilità, la pena per il [OSCURATO:PERSONA] viene pertanto determinata in anni sette direclusione.3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la decisione rescindente harimesso al giudice del rinvio anche aspetti relativi al giudizio di responsabilità.Viene annullata con rinvio la condanna del Messina per i capi 14 e 15 (tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorsocon [OSCURATO:PERSONA]).In sede di rinvio il Messina viene assolto in riferimento a detti capi. La penaviene rideterminata ponendo a base del reato continuato il delitto dipartecipazione alla associazione mafiosa di cui al capo n.7 (già reato satellite),con quantificazione in anni tredici di reclusione ed incremento di mesi sei direclusione per il reato di intestazione fittizia.4. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso percassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1 Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, espressoin termini di erronea applicazione di legge e violazione dell’art. 627 cod.proc.pen.Secondo la difesa il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la generaleprevisione di cui all’art.129 cod.proc.pen., dato che l’assoluzione del coimputatoCirillo Fortunato avrebbe determinato – in tesi – la mancanza del ‘numero legale’per poter ritenere esistente una associazione per delinquere di stampo mafioso.4.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo intema di determinazione della pena.Secondo la difesa vi sarebbe stata violazione del divieto di reformatio inpeius posto che nel precedente calcolo la pena-base del reato più grave era statadeterminata nel minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile perché propostoper motivo non consentito. La prospettazione difensiva riguarda un punto giàdeciso da questa Corte di cassazione in sede rescindente, essendo stata respinta– all’epoca - la doglianza in tema di responsabilità.Peraltro la linea difensiva già all’epoca aveva prospettato il tema dellaincertezza sulla esistenza del «numero legale» per potersi parlare di associazionemafiosa, aspetto superato dalla V Sezione di questa Corte in sede rescindente (v.pag. 62 della decisione numero 35673 del 2022).Non vi è pertanto alcun margine di possibile superamento del cd. giudicatoprogressivo, fenomeno da tempo evidenziato negli arresti di questa Corte. Tra lemolte v. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258654 – 01 secondo cui non puòtrovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigoredopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvioai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questaulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinanol'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale edalla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato.Conviene, per chiarezza, riprendere un passaggio di detta decisione Sez. Un. 16208 del 2014 sul tema del giudicato progressivo : [..] è noto, infatti, comela giurisprudenza delle Sezioni Unite, sin da epoca ormai risalente, abbia avutomodo di porre in luce la circostanza che la formazione del giudicato - specie perciò che attiene ai riflessi che ne possono scaturire sul versante delle causeestintive del reato, quale, in particolare, la prescrizione - ben possa assumere,proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, iconnotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva. Si è premesso, alriguardo, che il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, intema di annullamento parziale, dall'art. 624 c.p.p., con riferimento alle partidella sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, nonsi riferisce ne' al giudicato cosiddetto sostanziale, ne' alla intrinseca idoneità delladecisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all'esaurimento del poteredecisorio del giudice della cognizione». Ci si muove, dunque, nell'ambito di unospecifico iter che conduce alla definizione del giudizio su di uno specifico oggetto,nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stessotema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare iconnotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta "nel" processoe "dal" processo. Il giudicato, dunque, può avere una formazione non simultaneama progressiva e ciò può accadere sia nelle ipotesi di procedimento cumulativo,allorché nel processo confluiscano una pluralità di domande di giudizio checomportino una pluralità di regiudicande, sia quando il procedimento riguardi unsolo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso lasentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenutediretta conseguenza proprio della definitività della decisione della Corte dicassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all'oggetto dell'annullamento, lacircostanza che l'art. 628 c.p.p., espressamente consenta la impugnabilità dellasentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" non decisi in sede digiudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio ètracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente indiscorso le "parti" della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotatidi intangibilità propri della cosa giudicata. La sentenza della Corte di cassazione,dunque, ove di annullamento parziale, delimita l'oggetto del giudizio di rinvio,riducendo corrispondentemente l'oggetto del processo, senza che peraltro possacogliersi un nesso di corrispondenza biunivoca tra la eseguibilità della sentenzapenale di condanna e l'autorità di cosa giudicata attribuibile ad una o piùstatuizioni in essa contenute, giacché la possibilità di dare attuazione alledecisioni definitive di una sentenza, non va confusa con la irrevocabilità dellapronuncia stessa in relazione all'iter processuale. Nel primo caso, infatti, ladefinitività del provvedimento, in tutte le sue componenti, va raccordata allaformazione di un vero e proprio titolo esecutivo; nel secondo caso, invece, ladefinitività della pronuncia consegue all'esaurimento del giudizio e prescindedalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato. D'altra parte,l'auctoritas di res iudicata che l'art. 624 c.p.p., comma 1, conferisce alla parte"autonoma" della sentenza non annullata, è rimarcata dalla esigenza di prontariconoscibilità esterna del formarsi del giudicato parziale, giacché il richiamatoart. 624 c.p.p., comma 2, demanda al medesimo giudice del rescindente ilcompito di dichiarare nello stesso dispositivo - con pronuncia di tipoessenzialmente ricognitivo - quali parti della sentenza del giudice a quodiventano «irrevocabili» [..] .Dunque l’oggetto del giudizio di rinvio, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], era delimitatodalla pronunzia di annullamento e non poteva in alcun modo ricomprendere puntigià decisi, come si è detto in apertura della trattazione.Resta ferma, se del caso, la possibilità per la parte di attivare il rimediostraordinario della revisione, lì dove se ne riconoscano i presupposti.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è, altresì, il ricorso di MessinaRaimondo.Il reato associativo di cui al capo 7 ha assunto le vesti di reato-base dellanuova continuazione, essendo venuto meno il reato che in precedenza avevarappresentato la base di calcolo, e la pena complessiva risultante dallacontinuazione è inferiore rispetto a quella contenuta nella decisione della Corte diAppello antecedente all’annullamento con rinvio.Non vi è pertanto alcuna violazione del divieto di reformatio in peius dato ilmutamento strutturale della continuazione (v. per tutte Sez. U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01 secondo cui non viola il divieto di "reformatioin peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che,quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicandasatellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica diquest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegnocriminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, purnon irrogando una pena complessivamente maggiore).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, aisensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..Non può essere accolta la domanda di liquidazione delle spese introdotta periscritto dalle parti civili, essendovi stata trattazione orale della causa. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese del presente gradoCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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