CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte t d'appello di•~Jdel 03/06/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa ad esito di giudizio abbreviato in data 20/04/2017, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di cui ai capi A) (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, 61, n. 1, cod. pen.) e B) (artt. 110, 337, 61, n. 2, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ed alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A). 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione e travisamenti dei fatti con riguardo all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati. I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Le censure dedotte sono manifestamente infondate in quanto la pretesa violazione di norme sostanziali e processuali risulta palesemente smentita dagli atti processuali richiamati nel corpo della pronuncia impugnata, la cui lettura confuta parimenti l'asserito difetto di motivazione e dimostra l'esistenza di un apparato argonnentativo connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle deduzioni difensive, in punto di rinnovazione e qualificazione giuridica dei fatti oggetto del processo. In punto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rileva precisare che ai fini del rigetto dell'istanza formulata in forza dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. non si rende necessaria una motivazione espressa allorquando la Corte territoriale dia conto in motivazione degli elementi ritenuti idonei e sufficienti a poter decidere allo stato degli atti e dunque a fondare il proprio libero convincimento in merito alla colpevolezza dell'imputato. In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859). Ebbene, la Corte d'appello ha ritenuto provata la colpevolezza del prevenuto per i delitti di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale sulla scorta della denuncia della persona offesa, dall'analisi dei tabulati relativi al tracciato del sistema satellitare di cui il mezzo sottratto furtivamente era dotato, dall'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza di cui era dotata l'area di servizio in cui il metto di provenienza illecita sostava, dal riconoscimento effettuato dagli operanti delle Forze dell'Ordine del prevenuto nel soggetto presente nei fotogrammi. Ciò posto, le censure inerenti al difetto di motivazione per mancato esame delle deduzioni difensive proposte con l'atto d'appello, aventi riguardo alla valutazione delle prove e all'asserita non colpevolezza del prevenuto, si traducono in mere doglianze di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle menzionate fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. In tal senso, rileva precisare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500). Peraltro, l'asserito travisamento della prova risulta generico e comunque basato su elementi che attengono, ex adverso, alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dalla Corte territoriale. Infine, an.che le censure aventi riguardo alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione sono smentite dalla lettura della pronuncia impugnata, che esplica il percorso logico giuridico operato dai giudici di merito per giungere alla ritenuta configurazione del delitto di rapina impropria aggravata. A tal fine, si valorizza la sussistenza del nesso temporale e finalistico tra il furto dell'automobile e la violenza adoperata nei confronti delle Forze dell'Ordine per assicurarsi l'impunità (pag. 3 e 4 della pronuncia impugnata). Tanto basta ad escludere anche implicitamente la sussumibilità della condotta posta in essere dal prevenuto nella fattispecie di furto e/o di ricettazione invocate dalla difesa del ricorrente.1.3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento a molteplici elementi, quali la biografia penale del prevenuto, la considerevole gravità del contegno criminoso posto in essere, dimostrato non solo dalla tipologia di reati commessi ma anche dalle concrete modalità della condotta e la personalità socialmente pericolosa del reo (pag. 5 della pronuncia impugnata). In tal senso, deve ritenersi adempiuto l'obbligo motivazionale del giudice di merito in ordine alla determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Peraltro, rileva precisare che Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258011). 2. Nulla aggiungendo la memoria difensiva presentata in data 03/06/2022, va disattesa l'istanza di rimessione del ricorso alla Sezione competente per la trattazione in pubblica udienza. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della s