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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 34617/2025

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n. 30508/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sedein Colere (BG), in [OSCURATO:PERSONA] n. 72, in persona dei soci e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suostudio in Pisogne (BS), in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -ricorrente – pagina contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 84 D62 A794Y) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia , sezione prima civile, n. 1095/2021, pubblicata il 6/9/2021NRG 1160/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) La società B elingheri A lain, A lessandro c. snc ha convenuto davanti al Tribunale di Bergamo la società [OSCURATO:PERSONA] spa, esponendo di essere titolare del conto correnteportafoglio anticipi s.b.f. n. 210 e del conto portafoglio anticipi fatture Italia n. 61030/61001 e lamentando l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni indebite , l’illegittima capitalizzazionedegli interessi e l’applicazione di interessi passivi usurari.

L’attrice ha chiestoaccertarsi la nullità parziale dei contratti e la condanna della Banca alla restituzionedelle somme indebitamente addebitate. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa , incorporante il [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio ha, tra l’atro, eccepito l’inammissibilità dell’azione di ripetizioneper essere il conto corrente ancora aperto .

La società attrice c o n la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto, in via alternativa alla domanda di ripetizione, la rettificain attivo del saldo del c/c . pagina Con sentenza n. 1198/2018 il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola sulla CMS e disponendo la rettifica delsaldo del c/c alla data del 31/12/2011, con la detrazione della somma di €. 2.960,94.

La società Belingheri ha proposto appello , chiedendo la dichiarazione della nullità parziale dei contratti anche relativamente alla previsione e applicazione di interessi usurari, inclusa laloro capitalizzazione periodica, con conseguente rettifica delconto.

La Corte di Appello di Brescia ha rilevato che, differentemente da quanto giudicatodal Tribunale, è erronea l’equiparazione tra il rapporto di mutuo e quello di conto corrente ai fini dell’accertamento dell’usura sop ravvenuta, perché nel rapportodi apertura di credito in conto corrente al fine dell’accertamento, nella prospettivadi cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c., dell’eventuale superamento del TSU non ci sipuò limitare alla considerazione delle pattuizioni originarie , ma si deve tener conto anche dellemodifiche intervenute a seguito dell’esercizio da parte della banca del potere di modificare unilateralmente il contenuto delle condi zioni contrattuali(art. 118 TUB).

La Corte ha precisato, però, che il superamentodel TSU in corso di rapporto di c/c può verificarsi anche in relazione ad altri presupposti , tra cui, per esempio, l’oscillazione nel tempo dei tassi correntemente applicati dalle banche, per cui il correntista è gravatodall’onere dell’allegazione e della prova sia della variazione contrattualemedio tempore intervenuta, sia del nesso di derivazione causale tra l’esercizio dello jus variandi in tal modo attuato dalla banca e il lamentato superamento del tasso soglia.

La Corte ha concluso che nelcaso in esame l’appellante no n ha né allegato , né provato detto collegamento tra il superamento del TSU in alcuni trimestri e l’esercizioda parte della Banca della facoltà ex art. 118 TUB e pertanto ha respinto l’appello. pagina 2)Con ricorso del 26/11/2021 la società Be lingheri ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, sostenendo, attraverso tre motivi d i ricorso , che siaonere della Banca allegare e provare il fatto impedit iv o della sanzione civile di cui all’art. 1815, co. 2, c.c., affermando che comunque è agli atti la prova del collegamentocausale tra il superamento del tasso soglia e l’ innalzamento dei tassi debitori applicatodalla Banca e sostenendo altresì che, anche in caso di fluttuazione deitassi medi di riferimento, indipendentemente dall’esercizio dello jus var i and i da parte dellaBanca, questa dovrebbe comunque attivarsi per ricondurre a legittimità le condizioni contrattualidivenute usurarie . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsotra l ’ a l tro osservando , riguardo al terzo motivo, che l’usurarietà va valutata nel momento in cui gl i interessi vengono promessi o comunque anche successivamenteconvenuti, non rilevando sforamenti successividel tasso soglia indipendenti dal comportamento della Banca. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorsoèimprocedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza.

Nei propri atti la ricorrente dàatto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabilel’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata di notifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione (nel ricorso si parla solo del deposito della sentenza).

Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.

Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza ( calcolando il termine ex art. 325 c.p.c.a partire dalla pubblicazione della sentenza).

L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante della Cassazione. pagina [OSCURATO:PERSONA]. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “ nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso-sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.

Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art.325 c.p.c.e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato”.

Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez.

II, n. 17014 del 20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”), Cass. civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, pagina ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso”), Cass. civ., sez.

II, n. 10676 del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”). 2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.000, oltre a €. 200per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. pagina Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 28/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 30508/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sedein Colere (BG), in [OSCURATO:PERSONA] n. 72, in persona dei soci e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], e [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suostudio in Pisogne (BS), in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -ricorrente – pagina contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 84 D62 A794Y) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia , sezione prima civile, n. 1095/2021, pubblicata il 6/9/2021NRG 1160/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) La società B elingheri A lain, A lessandro c. snc ha convenuto davanti al Tribunale di Bergamo la società [OSCURATO:PERSONA] spa, esponendo di essere titolare del conto correnteportafoglio anticipi s.b.f. n. 210 e del conto portafoglio anticipi fatture Italia n. 61030/61001 e lamentando l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni indebite , l’illegittima capitalizzazionedegli interessi e l’applicazione di interessi passivi usurari. L’attrice ha chiestoaccertarsi la nullità parziale dei contratti e la condanna della Banca alla restituzionedelle somme indebitamente addebitate. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa , incorporante il [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio ha, tra l’atro, eccepito l’inammissibilità dell’azione di ripetizioneper essere il conto corrente ancora aperto . La società attrice c o n la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto, in via alternativa alla domanda di ripetizione, la rettificain attivo del saldo del c/c . pagina Con sentenza n. 1198/2018 il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola sulla CMS e disponendo la rettifica delsaldo del c/c alla data del 31/12/2011, con la detrazione della somma di €. 2.960,94. La società Belingheri ha proposto appello , chiedendo la dichiarazione della nullità parziale dei contratti anche relativamente alla previsione e applicazione di interessi usurari, inclusa laloro capitalizzazione periodica, con conseguente rettifica delconto. La Corte di Appello di Brescia ha rilevato che, differentemente da quanto giudicatodal Tribunale, è erronea l’equiparazione tra il rapporto di mutuo e quello di conto corrente ai fini dell’accertamento dell’usura sop ravvenuta, perché nel rapportodi apertura di credito in conto corrente al fine dell’accertamento, nella prospettivadi cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c., dell’eventuale superamento del TSU non ci sipuò limitare alla considerazione delle pattuizioni originarie , ma si deve tener conto anche dellemodifiche intervenute a seguito dell’esercizio da parte della banca del potere di modificare unilateralmente il contenuto delle condi zioni contrattuali(art. 118 TUB). La Corte ha precisato, però, che il superamentodel TSU in corso di rapporto di c/c può verificarsi anche in relazione ad altri presupposti , tra cui, per esempio, l’oscillazione nel tempo dei tassi correntemente applicati dalle banche, per cui il correntista è gravatodall’onere dell’allegazione e della prova sia della variazione contrattualemedio tempore intervenuta, sia del nesso di derivazione causale tra l’esercizio dello jus variandi in tal modo attuato dalla banca e il lamentato superamento del tasso soglia. La Corte ha concluso che nelcaso in esame l’appellante no n ha né allegato , né provato detto collegamento tra il superamento del TSU in alcuni trimestri e l’esercizioda parte della Banca della facoltà ex art. 118 TUB e pertanto ha respinto l’appello. pagina 2)Con ricorso del 26/11/2021 la società Be lingheri ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, sostenendo, attraverso tre motivi d i ricorso , che siaonere della Banca allegare e provare il fatto impedit iv o della sanzione civile di cui all’art. 1815, co. 2, c.c., affermando che comunque è agli atti la prova del collegamentocausale tra il superamento del tasso soglia e l’ innalzamento dei tassi debitori applicatodalla Banca e sostenendo altresì che, anche in caso di fluttuazione deitassi medi di riferimento, indipendentemente dall’esercizio dello jus var i and i da parte dellaBanca, questa dovrebbe comunque attivarsi per ricondurre a legittimità le condizioni contrattualidivenute usurarie . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsotra l ’ a l tro osservando , riguardo al terzo motivo, che l’usurarietà va valutata nel momento in cui gl i interessi vengono promessi o comunque anche successivamenteconvenuti, non rilevando sforamenti successividel tasso soglia indipendenti dal comportamento della Banca. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorsoèimprocedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza. Nei propri atti la ricorrente dàatto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabilel’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata di notifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione (nel ricorso si parla solo del deposito della sentenza). Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente. Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza ( calcolando il termine ex art. 325 c.p.c.a partire dalla pubblicazione della sentenza). L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante della Cassazione. pagina [OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “ nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso-sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“. Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art.325 c.p.c.e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato”. Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”), Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, pagina ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso”), Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”). 2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.000, oltre a €. 200per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. pagina Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 28/11/20
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