CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5623/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], Canestrini, con domicilio in Serre, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. . -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 17.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 15 D.LGS. 150/2011, 170 D.P.R. 115/2002 e 702 bis c.p.c., avverso il decreto del 26.3.2019 con cui il tribunale di Catanzaro, sez. lavoro, ha liquidato la complessiva somma di € 1756,50 per F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5623/2021 Numero sezionale 3282/2022 Numero di raccolta generale 14092/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 l'attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore ha proposto opposizione e il tribunale, in riforma del decreto impugnato, ha attribuito al ricorrente l’importo di € 2383,00, calcolati in base ai valori tabellari minimi ex DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria, quantificando le spese di giudizio in applicazione dei valori dello scaglione per le cause fino ad € 1100,00, per l’importo di € 465,00, di cui € 125,00 per spese. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia ha depositato controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione e la violazione dell’art. 82 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 5 c.p.c., per aver il tribunale liquidato i compensi minimi, in luogo di quelli medi, senza tener conto della complessità dell’attività svolta. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e vizio di motivazione, per aver la pronuncia liquidato i minimi tabellari senza dar conto in motivazione delle soluzioni adottate. I due motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., essendo la pronuncia conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che il ricorso offra argomenti per mutare orientamento. La disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5623/2021 Numero sezionale 3282/2022 Numero di raccolta generale 14092/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore (Cass. 31404/2019; Cass. 15006/2021; cass.4759/2022). Quanto alla sussistenza di un obbligo di motivazione in caso di adozione dei valori minimi, vale ribadire che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la sua congruità (Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 5, comma quinto, lettera c) D.M. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il tribunale abbia omesso di liquidare le spese processuali per la fase istruttoria, benché il ricorrente avesse provveduto all’esame degli atti introduttivi e delle note difensive con contestuale deposito di molteplici documenti. Il motivo è fondato. Anche il Ministero ha dato atto che il difensore aveva depositato note di trattazione, allegando una pluralità di documenti (pur sostenendo che tale attività ricadesse nella fase introduttiva o decisoria: cfr. controricorso, pag. 4), e pertanto competeva anche il compenso per la fase istruttoria, dato che l’art. 4, comma 5, lettera c), D.M. 55/2014, con previsione non tassativa, include in tale fase le richieste di prova, le memorie illustrative, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai provvedimenti in materia istruttoria, gli atti F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 5623/2021 Numero sezionale 3282/2022 Numero di raccolta generale 14092/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio. Rientrano quindi tra le attività ricomprese nella fase istruttoria sia il deposito documentale che le note volte a chiarire la rilevanza e l’utilità processuale dei documenti relativi allo svolgimento delle singole prestazioni, oggetto della richiesta di compenso. E’ – quindi - accolto il terzo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, con liquidazione delle spese processuali per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pari ad €. 567,00, oltre alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo ed il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente l’importo di € 567,00, a titolo di spese della fase istruttoria del giudizio di opposizione, oltre alle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed €. 650,00 per onorari, iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B