CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 maggio 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati rapina, lesioni ed evasione. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina è inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente, valorizzando la portata probatoria delle dichiarazioni dei testimoni oculari FEOLA e GUARINO (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale ed alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della gravità della condotta e delle conseguenze che ne sono seguite nonché in relazione alla mancata esclusione della recidiva stante la ingravescente pericolosità dell'imputato desumibile dai precedenti penali e dalle condotte oggetto di giudizio (vedi pag. 5). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,