CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01X5MOZ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm . (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del tribunale di Genova del 14 gennaio 2020 che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di truffa. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione formulando due motivi. 3. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. relativamente alla disciplina del processo in assenza (art.420 bis c.p.p.) nonché alla illogicità della motivazione adottata sul punto nell'impugnata decisione. 4. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione (articolo 606 lett. e, c.p.p.) rispetto al contenuto degli atti difensivi poiché la difesa non ha mai contestato il fatto che tale Buccino, titolare della carta utilizzata per la truffa, potesse essere l'autore del reato. Del tutto incongruenti rispetto agli atti si palesano quindi le motivazioni della Corte che poi prosegue ribadendo che la prova della penale responsabilità dell'imputato risieda comunque nel fatto che beneficiario degli accrediti effettuati con la carta intestata al Buccino e utilizzata per la truffa oggetto dell'imputazione fossero parenti dell'imputato. La difesa sul punto era stata chiarissima ma la Corte di appello rende una motivazione che non si confronta con l'atto di appello e con la documentazione ivi richiamata. 5. Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è fondato. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, incentrato sulla erroneità della iniziale dichiarazione di assenza dell'imputato fin dal primo grado, è noto che il sistema attuale di accertamento della predetta condizione dell'imputato costituisce il punto di arrivo di un percorso evolutivo volto a rafforzare il sistema di garanzie a favore dell'imputato e di assicurare che la sua mancata partecipazione al processo sia oggetto di determinazione volontaria e consapevole, quale condizione per assicurare l'equità del processo secondo le indicazioni della Corte EDU. Abbandonato il meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni, il codice di rito condiziona la possibilità di celebrare il processo "in assenza" dell'imputato all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. A tale fine si onera il giudice della cognizione di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da escludere che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla mancata conoscenza del processo piuttosto che ad una determinazione volontaria. Il principio volto ad assicurare la volontaria partecipazione dell'imputato al processo riceve attuazione mediante molteplici disposizioni dettate dal codice di rito che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell'ambito delle varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti a secondo della rispettiva fase di merito, sono accomunati dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato. In tal modo il legislatore ha inteso rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale a partire dalla vocatio in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase. Si tratta di accertamenti attinenti ad una circostanza di fatto (la conoscenza del processo da parte dell'imputato), demandati al giudice di merito, salva la valutazione da parte della Cassazione della congruità della decisione sotto gli usuali profili della sussistenza, della non contraddittorietà e della non manifesta illogicità. Ancorché nel tempo il perimetro dell'accertamento sia mutato, riducendosi significativamente (dall'epoca delle presunzioni legali di conoscenza all'attuale necessaria notifica da eseguirsi a mani dell'imputato o di persona espressamente delegata al ritiro secondo la riforma introdotta dall'art. 23, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 -c.d. 'riforma Cartabial è indubbio che esso ancora richieda l'esame delle circostanze dei caso concreto, da cui desumere conoscenza o, alternativamente, intenzionale sottrazione al processo. Per giungere alla propria decisione sul punto, la Corte d'appello ha condotto tale accertamento sui fatti del processo, rilevando come la non accettazione del mandato fiduciario da parte dell'Avv.Stucci fosse avvenuta dopo che il decreto di citazione e, ancor prima, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ACIP) erano stati regolarmente notificati al difensore di fiducia. Ed in effetti, una verifica condotta sul fascicolo (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di constatare la presenza (i) di un verbale di identificazione dell'imputato, con nomina del difensore di fiducia, elezione di domicilio ed indicazione di dettagli di contatto (incluso il numero del cellulare dell'imputato) risalente al 25 febbraio 2017, (ii) dell'avviso ICP, (iii) del decreto di citazione notificato il 27 dicembre 2018 ed infine (iv) di una dichiarazione di non accettazione del mandato professionale risalente al 20 marzo 2019. Sulla base di tali fatti, la Corte ha ritenuto che l'imputato si fosse sottratto coscientemente al processo non potendosi equiparare la situazione attuale al caso, indicato dalla difesa nella memoria con motivi nuovi di data 12 aprile 2023 prodotta in appello, giudicato con sentenza di questa stessa sezione del 25 maggio 2021 n.28084/21. In quel caso, la nomina fiduciaria effettuata in occasione del sequestro della mercanzia contraffatta nella disponibilità dell'imputato, era stata tempestivamente 'rifiutata' dal difensore con conseguente nomina di difensore d'ufficio che aveva seguito le ulteriori fasi del processo, pur permanendo l'iniziale elezione di domicilio in capo al difensore fiduciario. Nel caso che ci occupa, l'elemento di distinguishing colto dalla Corte d'appello è essenziale e del tutto logico, tale da assicurare la correttezza della motivazione sul punto. Quando vi sia, per oltre due anni, un rapporto professionale fiduciario in corso, non accettato solo alla vigilia della prima udienza dopo il ricevimento da parte del difensore di plurime comunicazioni (del conferimento dell'incarico con la notifica del verbale di identificazione e di elezione di domicilio; dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; del decreto di citazione a giudizio) deve ritenersi soddisfatto l'indice di conoscenza posto dalla previsione dell'art.420 bis c.p.p., secondo l'interpretazione fornitane dalla nota sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 23948 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 279420 - 01) ove si legge (punto 11.3, pg.24) che "anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata" ovvero (come nel caso specifico) tardivamente non accettata. Ciò perché, come noto, sul difensore di fiducia (ma anche su quello d'ufficio, in verità) incombono dei precisi obblighi di informazione, in base all'art.27 del Codice deontologico nonché nella prospettiva del corretto esercizio del mandato professionale. Tanto più che la nomina da parte del Giannico non era stata effettuata, come in altre ipotesi esaminaile dalla sentenza delle Sezioni Unite in relazione alle quali era stata esclusa la sussistenza di una condizione di conoscenza e conoscibilità del processo, in occasione del primo accertamento del fatto ancor prima dell'inizio delle indagini, ovvero immediatamente dopo il primo ingresso di cittadino extracomunitario in Italia o nei confronti di soggetto che si era subito dopo dato alla fuga. L'esame del fascicolo ha consentito infatti di verificare che in questo processo il sub- procedimento di identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio è stato condotto a diversi mesi dall'inizio delle indagini che avevano interessato l'imputato, nei confronti di persona facilmente reperibile a mezzo del numero di cellulare indicato nel verbale. Sulla base di tali considerazioni la decisione della Corte d'appello di intenzionale volontà dell'imputato di sottrarsi al processo risulta adeguatamente formulata e motivata. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso si deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto di documenti del processo ed in particolare della annotazione dei Carabinieri del 17 dicembre 2016 da cui si desume che la carta postepay su cui sono stati ricevuti i pagamenti profitto della truffa era intestata a tal Buccino ma in uso ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), circostanza che disarticola l'argomento utilizzato dalla sentenza della Corte d'appello che collega la responsabilità del reato al Giannico in base alla constatazione che i beneficiari della condotta fossero parenti di costui. Se ne deduce anche che nel caso di specie non ci si trovi dinnanzi ad una 'doppia conforme' poiché sono stati forniti elementi nuovi con conseguente necessità di annullare la sentenza di appello che su di essi si è contraddittoriamente pronunciata. La tesi difensiva è manifestamente infondata per plurimi profili. Un primo profilo è concettuale: non è necessaria una 'doppia conforme' per suggellare la penale responsabilità di un individuo, potendo i giudici di un processo, nei diversi gradi, fornire percorsi argomentativi differenti, a condizione che siano soddisfatti gli standard di una motivazione sussistente, non contraddittoria e non manifestamente infondata. Sotto un secondo profilo, non è corretto affermare che gli elementi addotti (l'utilizzo della carta postepay da parte del Passarello) siano nuovi dato che i rapporti tra Passarello e 1 Giannico sono menzionati fin dalla sentenza di primo grado. Sotto un terzo profilo, non è nemmeno corretto sostenere, come si legge nell'atto di appello, che la sentenza di secondo grado abbia errato a cogliere il nucleo argomentativo della difesa. Semplicemente, essa ha ribadito che "un dato a carico del Giannico, che indirizza in termini di univocità e concordanza gli indizi" (pg.4 della sentenza d'appello) è che i beneficiari di bonifici originati dalla carta postapay utilizzata per la truffa fossero il fratello, l'ex coniuge ed un altro parente del Giannico. Che il Buccino fosse l'intestatario formale della carta o che il Passarello ne fosse l'utilizzatore (come intermediario, evidentemente) diventano circostanze secondarie, a fronte della constatazione che i beneficiari della truffa erano soggetti che non avevano alcun collegamento con costoro ma erano strettamente legati all'imputato. Da ultimo, ma solo per ordine di trattazione, essendo circostanza da sola sufficiente a condannare il motivo alla a-specificità e quindi alla genericità, con conseguente inammissibilità del ricorso, la Corte osserva che il ricorso in Cassazione nulla dice in ordine all'elemento indiziario che la Corte d'appello ha adeguatamente valorizzato (a pg.3 della decisione), ribadendo la valutazione già effettuata sul punto dal Tribunale di Genova a pg. 3 della relativa motivazione, costituito dalla intestazione in capo al Giannico della utenza telefonica utilizzata per la realizzazione della truffa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e