CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36895/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1951 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di lesioni personali in danno dei coniugi Bellotti - Cerini; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonché la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio (quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA]), dispiega censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame - risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5-6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), come legittimamente integrate da quelle sviluppate nella sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) -, finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni della predetta [OSCURATO:PERSONA]), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore