CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 04007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7171-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, sc. A/13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2628/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositatail 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Moncalieri, invocando l’accertamento della proprietà esclusiva di un’area cortilizia e la condanna dei convenuti a rimuovere le opera eseguite su di essa. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione della porzione del cortile di cui è causa da essi in concreto utilizzata in via esclusiva dal 1990 e chiamando in causa, in garanzia, le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., danti causa delle società attrici, invocando, nei loro confronti, la declaratoria della nullità degli atti di trasferimento intercorsi tra detti soggetti, limitatamente alla parte in cui essi avevano ad oggetto diritti mai appartenuti a dette danti causa. Con sentenza n. 2368/2015 il Tribunale di Torino, al quale il Tribunale di Moncalieri era stato medio tempore accorpato, accoglieva la domanda delle società attrici, rigettando le riconvenzionali proposte dalla parte convenuta. Con la sentenza impugnata, n. 2628/2017, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, che confermava, condannando gli appellanti alle spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sono invece rimasti intimate. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto per accettazione dalla parte controricorrente, depositato in forma telematica il 23.11.2022. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dalla parte controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma