CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 38139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica; rilevato che i ricorrenti propongono motivi non consentiti, lamentando la mancanza della condizione di procedibilità della querela; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; conf., con specifico riferimento al difetto di querela, Sez. 5, n. 34057 del 23/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, n. 40106 del 17/10/2024, Ravasco, non mass.); considerato, infatti, che il concordato in appello produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 - 01), formandosi il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 3/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01, in motivazione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore