CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 32229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31280/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 146, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 474/2021 , pubblicata il 4.6.2021, NRG 586/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione alla cartella di pagamento fatta notificare dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 4.869,59 a titolo di contribuzione per l’anno 2014; 2. la Corte territoriale, nel confermare l’esistenza del debito a carico del Grimaldi, richiamava le prevision i dello Statuto e del Regolamento sulla Contribuzione della Cassa secondo cui gli iscritti all’Albo dei Geometri che esercitano anche senza continuità ed esclusività la libera professionale sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa e che il contributo soggettivo è dovuto anche dagli iscritti che siano soci di società di ingegneria o di società di capitali che svolgano attività tecnico-ingegneristiche; 3. essa ha quindi richiamato il più recente orientamento di questa S.C., secondo cui tali norme restano in linea e non contrastano con il sistema di cui alla L. 335/195 e quindi legittimamente impongono gli obblighi contributivi anche in caso di esercizio occasionale della professione; 4. la Corte d’Appello riteneva quindi che, stante la pac i fica iscrizione del Grimaldi alla Cassa, risultava obbligatorio il versamento dei contributi richiesti, a prescindere dal carattere continuativo o meno dell’attività pr ofessionale svol t a e dalla produzione del relativo reddito, così come irrilevante era l’iscrizione del ricorrente ad altra forma di previdenza; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla Cassa mediante controricorso; 6. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.); 2. con esso si evidenzia intanto come la posizione del Grimaldi, prima dell’accertamento contestato, era censita come quella di iscritto all’albo senza oneri previdenziali; 3. in prosieguo, il motivo sottolinea come il Grimaldi , nel 2014, anno cui si riferiva la pretesa contributiva, aveva avuto cariche societarie solo nella [OSCURATO:SOCIETA]., ma la Corte d’Appello aveva trascurato che egli non aveva svolto attività di geometra e che il [OSCURATO:PERSONA] della compagine non rientrava tra quelli cui aveva fatto riferimento il piano di contrasto all’evasione contributiva; 4. il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e muove da un primo presupposto secondo cui, stante la pregressa posizione del Grimaldi quale iscritto senza obblighi, sarebbe spettato alla Cassa dimostrare che nel 2014 vi era stato esercizio di attività, onere non assolto stante anche la menzionata estraneità del Codice societario Ateco a quelli cui si riferiva l’accertamento; 5. da altro punto di vista, nel motivo si afferma che comunque, alla luce degli elementi fattuali di cui sopra, il Grimaldi aveva assolto un eventuale onere a suo carico di dimostrare di non avere esercitato attività; 6. il terzo motivo afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 22 L. 777/1980 come modificato dall’art. 1, co. 14, L. 236/1990, 17 L. 400/1988 e del d. lgs. 509/1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] a quelli indicati dalla stessa Cassa per individuare le società che svolgono attività relative o connesse alla professione di geometra, così finendo per riconoscere un obbligo contributivo in carenza di esercizio della professione ed anzi in presenza di prova contraria; 7. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logica; 8. è pacifico che il Grimaldi sia iscritto all’Albo dei geometri; 9. non si dibatte qui del minimale c.d. integrativo, cui sono soggetti in via di solidarietà tutti gli iscritti alla Cassae secondo il regime di cui all’art. 90, co. 2, L. 163/2006 (ora art. 8 Decreto 263/2016) anche le società di ingegneria, ma del fatto che , esercitando il Grimaldi – a dire della Cassa – attività professionale mediante incarichi amministrativi in società di rilievo tecnico-ingegneristico, egli era tenuto a versare anche la contribuzione c.d. soggettiva, prevista in un minimale o in maggiori importi percentuali al superamento di certe soglie di reddito, ma non è sul quantum che si incentra il contenzioso; 10. viceversa, il ricorrente assume che non sarebbe dimostrato lo svolgimento da parte sua dell’attività professionale, neanche ne lla forma che deriva dalla partecipazione a società che svolgono attività tecnico-ingegneristica; 11. è indubbio che quest’ultimo tipo di attività costituisca esercizio della professione, come previsto dal Regolamento sulla contribuzione della Cassa quale richiamato nella sentenza impugnata; 12. la Corte territoriale, nel ritenere che quell’attività societaria comportasse l’obbligo contributivo, a prescindere dal carattere continuativo o meno di essa e dalla produzione di reddito, ha implicitamente ritenuto che appunto fosse svolta attività rispetto a società coinvolte dall’ambito tecnico-ingegneristico; 13. per criticare tale assunto il ricorrente fa leva sulla sua posizione di iscritto all’Albo “senza oneri previdenziali” e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] della società presso cui egli aveva rivestito cariche nel 2014 non rientrava tra quelli evidenziati dai documenti riguardanti l’attività di contrasto all’evasione contributiva; 14. entrambe le circostanze non sono però decisive per sovvertire - tra l’altro a fronte di un oggetto sociale riportato dallo stesso ricorrente che palesemente coinvolge attività di quella tipologia (costruzione, installazione, manutenzione di impianti tecnologici di varie tipologie; gestione, costruzione e manutenzione immobili, strade etc. etc.) –l’accertamento svolto dalla Corte territoriale; 15. è infatti evidente che l’iscrizione senza contribuzione vale fino a che non si svolgano attività professionali, anche nella forma societaria; 16. è altresì evidente che l’indicazione dei [OSCURATO:PERSONA] nei documenti di pianificazione del contrasto all’evasione ha il fine di indirizzare ed agevolare l’attività ispettiva, ma certamente non esclude che, se la società sia iscritta sotto un diverso [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dato puramente classificatorio, non si possa in concreto ritenere l’attività tecnico-ingegneristica, se essa emerga da altri da altri elementi è già si è detto del contenuto dell’oggetto sociale, sopra riepilogato; 17. neppure può d irsi che l’accertamento implicit amente ma certamente contenuto nella motivazione d e lla Corte di merito sovverta gli oneri probatori, proprio perché esso assume come provato lo svolgimento di attività soggetta a contribuzione; 18. infatti, l’assunzione dell’esistenza della prova dei presupposti circostanziali dell’obbligo contributivo non addossa il fatto incerto a carico della parte obbligata, in ipotetica violazione dell’art. 2697 c.c., ma ne ritiene positivamente esistente la sussistenza, in esercizio del potere giudiziale di apprezzamento degli elementi di causa; 19. quanto addotto non consente del resto di inficiare il giudizio di fatto che sta alla base del ragionamento della Corte territoriale ed i motivi, pur articolati sotto la forma di violazione di norme sostanziali e processuali, si traducono nella pretesa di una diversa valutazione degli elementi di causa, inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013); 20. ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con regolazione delle spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di lege. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib