Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 13886/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21648– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, domiciliate ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti incidentali - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli [OSCURATO:PERSONA] lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici Trattamento retributivo Precedente giudicato R.G.N.21648/2017 Cron.

Rep.

Ud.06/04/2023 CC uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 373/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata il 30/03/2017 R.G. n. 532/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Potenza ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento delle originarie domande, aveva: accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lettorato ex d.P.R. n. 302/1980, decorrente dalla data del primo contratto a termine ed ancora in atto; dichiarato l’inefficacia dei contratti di assunzione con la qualifica di collaboratore esperto linguistico; accertato il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo parametrato al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno; condannato l’Università degli studi della Basilicata ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a corrispondere le differenze retributive a partire dall’anno accademico 1995/1996;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che gli appellanti incidentali, tutti ex lettori di madrelingua assunti con contratti annuali, rinnovati fino agli anni accademici 1992/1993 e 1993/1994, con distinti ricorsi avevano agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti e l’accertamento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con trattamento economico equiparato a quello del professore associato o del ricercatore a tempo pieno;

3. nelle more del giudizio avevano stipulato, sulla base della normativa sopravvenuta, contratti di collaborazione linguistica, sottoscritti il 26 ottobre 1995 con decorrenza retroattiva dal 1° novembre 1994, che prevedeva il trattamento retributivo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale per i C.E.L.;4. le domande di conversione dei rapporti erano state accolte con sentenze del Pretore di Potenza dell’8 giugno 1998 e del 26 novembre 1998 che aveva altresì accertato anche il diritto delle ricorrenti a percepire una retribuzione pari al 70% di quella corrisposta al ricercatore universitario a tempo pieno, proporzionata al diverso impegno orario dei lettori;

5. dette pronunce erano passate in giudicato perché il Tribunale e la Corte di cassazione avevano respinto le impugnazioni proposte dai soccombenti;

6. riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte territoriale ha ritenuto: a) infondata l’eccezione,riproposta dall’Università, di estinzione del giudizio ex art. 26 della legge n. 240/2010, in ragione della diversità fra le questioni controverse e quelle in relazione alle quali è intervenuto il legislatore con la legge n. 63/2004; b) infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda,perché gli originari ricorrenti avevano agito giudizio invocando l’efficacia del precedente giudicato e non in violazione del principio del ne bis in idem; c) infondata, anche per la genericità delle allegazioni, l’eccezione di prescrizione del credito;

7. quanto al merito delle domande,il giudice d’appello non ha condiviso le conclusioni del Tribunale in ordine all’ultrattività del giudicato anche con riferimento alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti ed ha rilevato che con la legge n. 236/1995 è stato espressamente abrogatol’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e, di conseguenza, è stata soppressa ex legela qualifica di lettore, senza alcuna previsione della conservazione ad esaurimento della stessa; di conseguenza la Corte ha escluso che potessero essere dichiarati nulli o inefficaci i contratti con i quali il 26 ottobre 1995 gli appellanti incidentali erano stati assunti quali collaboratori esperti linguistici;

8. peraltro, quanto al trattamento retributivo , il giudice distrettuale ha ritenuto che, seppure in linea di principio il giudicato non può continuare a produrre effetti a fronte di sopravvenienze normative o contrattuali implicanti una diversa disciplina del rapporto, tuttavia nella fattispecie i giudicati dovevano essere apprezzati, perché il legislatore, sia con l’art. 4 della legge n. 236/1995 che con l’art. 1 della legge n. 63/2004 aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli,consacrando il diritto degli originari ricorrenti a percepire, sino alla attualità, la retribuzione ritenuta dal Pretore di Potenza proporzionata alla qualità ed alla quantità della prestazione resa dagli ex lettori, poi divenuti collaboratori linguistici;

9. la Corte, di conseguenza, ha accolto anche l’appello incidentale di questi ultimi, che avevano lamentato la mancata quantificazione delle differenze retributive espressamente domandate, e, valorizzata l’assenza di contestazione dei conteggi di parte, ha condannato l’Università al pagamento degli importi indicati in dispositivo;

10. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’Università degli Studi della Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di otto motivi, ai quali hanno opposto difese con controricorso, illustrato da memoria, i litisconsorti indicati in epigrafe,che hanno anche proposto ricorso incidentale affidato ad un’unica censura;

11. l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA]

1. i primi due motivi del ricorso principale denuncianola violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito dalla legge n. 21 giugno 1995 n. 236 e censurano il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile la salvaguardia dei «diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti»; le amministrazioni ricorrenti sostengono, con il primo motivo,che in realtà l’assunzione era stata disposta sulla base del d.l. 530/1993, del d.l. 122/1994 e del d.l. 510/1994, che disciplinavano diversamente la procedura selettiva per l’assunzione e non contenevano la richiamata clausola di salvaguardia; aggiungono, con il secondo motivo, che il d.l. n. 120/1995 aveva fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base della decretazione d’urgenza non convertita,ma con detta previsione il legislatore si era limitato, sostanzialmente, a confermare la validità dei rapporti instaurati, senza estendere agli stessi la clausola di salvaguardia prevista per le sole assunzioni successive all’entrata in vigore del d.l. n. 120/1995;

2. il terzo ed il quarto motivo denunciano entrambi la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito dalla legge n. 63/2004; rilevano le ricorrenti, con la terza censura, che la disposizione in parola sarebbe applicabile unicamente alle Università indicate dal legislatore ed ai rapporti sorti ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e poi trasformati ai sensi del d.l. n.120/1995, all’esito delle procedure ivi previste, con la conseguenza che la conservazione del trattamento di miglior favore non potrebbe essere invocata dalle categorie di personale non ricomprese fra i destinatari della disposizione, non applicabile né ai collaboratori esperti linguistici che non avevano mai rivestito la qualifica di lettore di lingua straniera né ai lettori che erano stati assunti a tempo indeterminato al di fuori delle procedure previste dal richiamato d.l.n.120/1995; deducono, poi, con la quarta critica, che il trattamento più favorevole da conservare non poteva essere quello costituito da un precedente giudicato riguardante gli ex lettori, giudicato che aveva cessato di produrre effetti nel momento in cui si era verificata la sopravvenienza di una diversa normativa legale e contrattuale;

3. il quintoe il sesto motivo addebitano alla Corte territoriale di avere violato l’art. 1 della legge n. 63/2004, come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 innanzitutto perchéil trattamento di miglior favore può essere riconosciuto solo nei limiti fissati dalla legge interpretativa, ossia nel periodo compreso fra la data di prima assunzione in qualità di lettore e quella di instaurazione del nuovo rapporto di c.e.l., (quinto motivo); il giudicato, pertanto, per il periodo successivo all’assunzione come collaboratore esperto linguistico non poteva continuare a produrre effetti, in ragione dei principi di diritto richiamati solo apparentemente dalla Corte territoriale ma nella sostanza disattesi (sesto motivo);4. con il settimo motivo le amministrazioni ricorrenti ripropongono l’eccezione di estinzione del processo ex art. 26 della legge n. 240/2010 e rilevano che ha errato il giudice d’appello nell’affermare che il giudizio non aveva ad oggetto l’esatta applicazione della legge n. 63/2004;

5. infine con l’ottavo motivo le ricorrenti principali insistono sulla già denunciata violazione dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale sulle leggi retroattive e su quelle di interpretazione autentica, nonché i principi, più volte ricordati, sui limiti, nei rapporti di durata, all’ultrattività del giudicato, deducono che il giudice d’appello avrebbe dovuto, anche d’ufficio, applicare la norma citata in rubrica;

6. il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia,ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ. perché si era formato giudicato interno sul capo della decisione del Tribunale che aveva dichiarato inefficaci i contratti stipulati ai sensi del d.l. n. 120/1995 e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la pronuncia di primecure anche nella parte in cui aveva ritenuto che i rapporti dovessero essere qualificati ancora di lettorato; 7.nel rispetto dell’ordine imposto dall’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. deve essere esaminato con priorità il settimo motivo del ricorso principale, che ripropone l’eccezione di estinzione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 240/2010 e disattesa dalla Corte territoriale; il motivo è infondato,perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, inaugurato da Cass. n. 10482/2016 e poi ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19164 del 2017, secondo cui l’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che prevede l’estinzione dei giudizi pendenti, deve essere letto in relazione alla disciplina delle pretese sostanziali dettata dall’art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dallo stesso art. 26, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle Università, ma solo quelli nei quali rilevi l’assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati;è, cioè, imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori; l’esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, costituzionalmente garantito, sicché l’estinzione può operare solo «in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» ( Corte Cost. n. 38/2012);

7.1. si desume dalla sentenza impugnata ed è incontestato fra le parti che gli originari ricorrenti avevano agito in giudizio invocando l’ultrattività del giudicato esterno in relazione sia alla qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti, sia al trattamento retributivo spettante (che il precedente giudicato aveva parametrato al 70% della retribuzione spettante al ricercatore universitario a tempo pieno), sicché non sussiste la totale coincidenza fra le pretese azionate e la disciplina dettata dal d.l. n. 2/2004, alla cui ricorrenza l’estinzione del giudizio è subordinata;

8. è preliminare all’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale lo scrutinio dell’unica censura formulata dai ricorrenti incidentali, secondo cui tutte le statuizioni rese dalla Corte territorialesull’an della pretesa, sarebbero state impedite dalla formazione del giudicato interno sul capo della sentenza del Tribunale che, accertata l’unitarietà dei rapporti di lettorato sin dalla prima assunzione, aveva dichiarato l’inefficacia dei successivi contratti di assunzione ex d.l. n. 120/1995; il motivo, prima ancora che infondato (cfr. fra le tante Cass. n. 16853/2018), è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabileanche nei casi in cui, come nella fattispecie, venga denunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale»; hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite che la formulazione della censura ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato,non essendo consentito il mero rinvio per relationem agli atti del processo , atteso che la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi (cfr. Cass.

S.U. n. 20181/2019); la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che, invece, difetta nella fattispecie, poiché il ricorso incidentale si limita ad affermare, apoditticamente, che l’Università non aveva impugnato il capo della decisione e non chiarisce le ragioni per le quali a quel capo non dovesse essere riferita la richiesta ( riportata nell’intestazione della sentenza qui impugnata) di integrale riforma della pronuncia di primo grado e di rigetto delle domande formulate dagli appellati;

9. i primi quattro motivi del ricorso principale , da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logicae giuridica, sono inammissibili nella parte in cui deducono l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 4 del d.l. n. 120/1995 ed infondati per il resto; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui qualora una determinat a questione giuridica , implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare ex actis la veridicità d i tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa ( cfr. fra le tante Cass.n. 32804/2019, Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 27568/2017); nel caso di specie la sentenza impugnata non fa cenno alcuno alla questione, prospettata dalle amministrazioni ricorrenti, della non estensibilità ai contratti, stipulati in forza della decretazione d’urgenza non convertita, della disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995, convertito dalla legge n. 236/1995,nonché dall’art. 1 del d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 63/2004,e, pertanto, le amministrazioni ricorrenti avrebbero dovuto assolvere agli oneri sopra indicati, perché la questione medesima, per come proposta, implica anche un accertamentofattuale, oltre che sulla data di stipulazione dei contratti (che la Corte territoriale ha affermato essere stati sottoscritti nella vigenza del d.l. n. 120/1995), sulle caratteristiche delle procedure selettive indette dall’Ateneo alle quali gli ex lettori avevano partecipato;

10. i motivi sono, poi, infondati lì dove affermano che con l’entrata in vigore della disciplina riguardante i collaboratori esperti linguistici i giudicati ottenuti dagli ex lettori di lingua straniera avrebbero cessato di produrre qualsivoglia effetto, non potendo essere apprezzati neppure ai limitati fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia inerente alla conservazione del trattamento di miglior favore; il contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte in merito all’interpretazione dell’art. 26 della legge n. 240/2010 ed all’applicabilità della normativa dettata per i C.E.L.ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, è stato risolto dalle Sezioni Unite con più pronunce contestualmente rese ( Cass.

S.U. n. 19164/2017, Cass.

S.U. n. 24963/2017 nonché Cass.

S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995) ed è stato affermato, oltre al principio già richiamato al punto 7, che: a) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore ( Cass.

S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017); b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale,la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass.

S.U. n. 24963/2017); c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass.

S.U. n. 19164/2017);

11. sviluppando i principi sintetizzati nel puntoche precede e alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che qui si richiama ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ( si rinvia fra le tante a Cass.n. 16462/2022), questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all’interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza di precedenti giudicati; in continuità con le pronunce rese dalle Sezioni Unite sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:a) al rapporto intercorrente fra l'Università e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120/1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 d.l. n. 2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018); b) nei rapporti giuridici di durata l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l’ultrattività del giudicato relativo alla «giusta retribuzione» è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta ( Cass. n. 20765/2018); c) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, convertito dalla l. n.236/1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all’ex lettore l’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 382/1980 ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali ( Cass.

S.U. n. 21972/2017 e Cass.n. 20765/2018); d) il d.l. n. 2/2004, convertito dalla l. n. 63/2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere afar tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio indicato dal richiamato d.l. n. 2/2004 (Cass. n. 20765/2018); e) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito ( Cass. n. 20765/2018);

12. quanto ai principirichiamati nell e letter e d) ed e) del punto che precede, che specificamente rilevanoin questa sede e che devonoessere ribaditi, va osservato che il legislatore, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 26.6.2001, in causa C - 212/99, è intervenuto a disciplinare la ricostruzionedella carriera degli ex lettori divenuti collaboratori linguistici e con il d.l. n. 2/2004, oltre a prevedere che «con effetto dalla data di prima assunzione» dovesse essere assicurato il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito «tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore», ha «fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli»; con la successiva legge di interpretazione autentica ha, poi, chiarito che detto trattamento deve essere assicurato «sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici» e che «a decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto legge n. 2 del 2004, e, ove inferiore,la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva..»; il decreto legge n. 2/2004, a differenza del d.l. 120/1995, si riferisce espressamente al trattamento economico ed indica un parametro per laricostruzione della carriera, che andava garantita al momento del passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, salvaguardando eventuali trattamenti più favorevoli, parametro che la Corte di Giustizia ha ritenuto adeguato anche in considerazione della clausola di salvaguardia (sentenza 18.7.2006 causa C-119/04 punto 38); nel caso di specie, pertanto, non ha errato la Corte territoriale nel tener conto, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo spettante agli originari ricorrenti, del parametro indicato nelle precedenti sentenze passate in giudicato (70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno); non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dall’Università ricorrente,secondo la quale andava esclusa ogni ultrattività del giudicatoa seguito della sopravvenienza di una nuova normativa; quest’ultima, infatti, oltre a porre rimedio agli effetti, negativi per i lettori, che aveva prodotto la discrezionalità concessa alle Università dall’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 nella quantificazione del trattamento retributivo (la norma, infatti, rimetteva al consiglio di amministrazione la determinazione del corrispettivo e richiamava il livello retributivo inziale del professore associato a tempo definito solo quale limite massimo non superabile), ha voluto escludere qualsiasi reformatio in peiusnel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica ( in relazione al quale, in linea con la disciplina dell’impiegopubblico già all’epoca contrattualizzato, il legislatore ha riserva to alla contrattazione collettiva la quantificazione del trattamento retributivo), salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto; adetti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che, come si è detto,l’art. 28 del richiamato d.P.R. indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito;

13. meritano, invece, accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, con i quali si addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 26 della legge n. 240/2010nell’affermare che il trattamento retributivo riconosciuto giudizialmente «può ritenersi conservato sino ai nostri giorni grazie alle clausole di salvaguardia» (pag. 22 della motvazione); questa Corte ha già affermato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 12462/2022 pronunciata in fattispecie analoga) che con il richiamato art. 26 il legislatore ha chiarito la q uestione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peiusdel livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente; si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo;

14. è stato precisato che non si ravvisa alcuna violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata « a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.»; la nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.6.2001, in causa C –212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» ( punto 30);

15. d’altro canto garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010 non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di reformatio in peius è stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell’impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive esoggettive del rapporto che implichino la conservazione del trattamento economico acquisito; non si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale sollecitato nel controricorso ( pag. 25 e seguenti) e nella memoria difensiva, attesoche «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» ( Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); nel caso di specie la Corte di Giustizia nelle decisioni invocate dai controricorrentiha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e ad equiparare completamente iltrattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» ( punto 37 della sentenza 18.6.2006in causa C- 119/04);

16. per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettatiin ricorso e nella memoria difensiva, perché la previsione di un assegno ad personam riassorbibile, al quale, lo si ripete, secondo l’ordinamento interno si fa ricorso in ogni ipotesi di modificazione oggettiva o soggettiva del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, non viola gli obblighi comunitari né il principio della parità di trattamento; è poi da escludere che il trattamento retributivo che risulta dall’applicazione congiunta della contrattazione collettiva di comparto e del d.l. n. 2/2004, come interpretato dall’art. 26 della legge n. 240/2010, sia non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; tutte le considerazioni svolte al riguardo dai controricorrenti muovono dal presupposto erroneo dell’equiparazione, o comunque dell’assimilazione, della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei, che va, invece, esclusa, oltre che in ragione della diversa natura dei rapporti ( in un caso di diritto pubblico, nell’altro di diritto privato) in quanto sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di C.E.L., per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti; la prima,infatti, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere solo funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche; dettadiversità delle prestazioni a confronto non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore);

17. in via conclusiva, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, il quinto e l’ottavo motivo del ricorso principale, mentre devono essere respinte le ulteriori censure; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,da condurre sulla base dei principi di diritto enunciati ai punti 12 e 13, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

18. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati in motivazione, e rigetta gli altri motivi.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21648– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, domiciliate ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti incidentali - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli [OSCURATO:PERSONA] lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici Trattamento retributivo Precedente giudicato R.G.N.21648/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 373/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata il 30/03/2017 R.G. n. 532/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Potenza ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento delle originarie domande, aveva: accertato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lettorato ex d.P.R. n. 302/1980, decorrente dalla data del primo contratto a termine ed ancora in atto; dichiarato l’inefficacia dei contratti di assunzione con la qualifica di collaboratore esperto linguistico; accertato il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo parametrato al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno; condannato l’Università degli studi della Basilicata ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a corrispondere le differenze retributive a partire dall’anno accademico 1995/1996; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che gli appellanti incidentali, tutti ex lettori di madrelingua assunti con contratti annuali, rinnovati fino agli anni accademici 1992/1993 e 1993/1994, con distinti ricorsi avevano agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti e l’accertamento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con trattamento economico equiparato a quello del professore associato o del ricercatore a tempo pieno; 3. nelle more del giudizio avevano stipulato, sulla base della normativa sopravvenuta, contratti di collaborazione linguistica, sottoscritti il 26 ottobre 1995 con decorrenza retroattiva dal 1° novembre 1994, che prevedeva il trattamento retributivo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale per i C.E.L.;4. le domande di conversione dei rapporti erano state accolte con sentenze del Pretore di Potenza dell’8 giugno 1998 e del 26 novembre 1998 che aveva altresì accertato anche il diritto delle ricorrenti a percepire una retribuzione pari al 70% di quella corrisposta al ricercatore universitario a tempo pieno, proporzionata al diverso impegno orario dei lettori; 5. dette pronunce erano passate in giudicato perché il Tribunale e la Corte di cassazione avevano respinto le impugnazioni proposte dai soccombenti; 6. riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte territoriale ha ritenuto: a) infondata l’eccezione,riproposta dall’Università, di estinzione del giudizio ex art. 26 della legge n. 240/2010, in ragione della diversità fra le questioni controverse e quelle in relazione alle quali è intervenuto il legislatore con la legge n. 63/2004; b) infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda,perché gli originari ricorrenti avevano agito giudizio invocando l’efficacia del precedente giudicato e non in violazione del principio del ne bis in idem; c) infondata, anche per la genericità delle allegazioni, l’eccezione di prescrizione del credito; 7. quanto al merito delle domande,il giudice d’appello non ha condiviso le conclusioni del Tribunale in ordine all’ultrattività del giudicato anche con riferimento alla qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti ed ha rilevato che con la legge n. 236/1995 è stato espressamente abrogatol’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e, di conseguenza, è stata soppressa ex legela qualifica di lettore, senza alcuna previsione della conservazione ad esaurimento della stessa; di conseguenza la Corte ha escluso che potessero essere dichiarati nulli o inefficaci i contratti con i quali il 26 ottobre 1995 gli appellanti incidentali erano stati assunti quali collaboratori esperti linguistici; 8. peraltro, quanto al trattamento retributivo , il giudice distrettuale ha ritenuto che, seppure in linea di principio il giudicato non può continuare a produrre effetti a fronte di sopravvenienze normative o contrattuali implicanti una diversa disciplina del rapporto, tuttavia nella fattispecie i giudicati dovevano essere apprezzati, perché il legislatore, sia con l’art. 4 della legge n. 236/1995 che con l’art. 1 della legge n. 63/2004 aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli,consacrando il diritto degli originari ricorrenti a percepire, sino alla attualità, la retribuzione ritenuta dal Pretore di Potenza proporzionata alla qualità ed alla quantità della prestazione resa dagli ex lettori, poi divenuti collaboratori linguistici; 9. la Corte, di conseguenza, ha accolto anche l’appello incidentale di questi ultimi, che avevano lamentato la mancata quantificazione delle differenze retributive espressamente domandate, e, valorizzata l’assenza di contestazione dei conteggi di parte, ha condannato l’Università al pagamento degli importi indicati in dispositivo; 10. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’Università degli Studi della Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di otto motivi, ai quali hanno opposto difese con controricorso, illustrato da memoria, i litisconsorti indicati in epigrafe,che hanno anche proposto ricorso incidentale affidato ad un’unica censura; 11. l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. i primi due motivi del ricorso principale denuncianola violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito dalla legge n. 21 giugno 1995 n. 236 e censurano il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile la salvaguardia dei «diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti»; le amministrazioni ricorrenti sostengono, con il primo motivo,che in realtà l’assunzione era stata disposta sulla base del d.l. 530/1993, del d.l. 122/1994 e del d.l. 510/1994, che disciplinavano diversamente la procedura selettiva per l’assunzione e non contenevano la richiamata clausola di salvaguardia; aggiungono, con il secondo motivo, che il d.l. n. 120/1995 aveva fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base della decretazione d’urgenza non convertita,ma con detta previsione il legislatore si era limitato, sostanzialmente, a confermare la validità dei rapporti instaurati, senza estendere agli stessi la clausola di salvaguardia prevista per le sole assunzioni successive all’entrata in vigore del d.l. n. 120/1995; 2. il terzo ed il quarto motivo denunciano entrambi la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito dalla legge n. 63/2004; rilevano le ricorrenti, con la terza censura, che la disposizione in parola sarebbe applicabile unicamente alle Università indicate dal legislatore ed ai rapporti sorti ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e poi trasformati ai sensi del d.l. n.120/1995, all’esito delle procedure ivi previste, con la conseguenza che la conservazione del trattamento di miglior favore non potrebbe essere invocata dalle categorie di personale non ricomprese fra i destinatari della disposizione, non applicabile né ai collaboratori esperti linguistici che non avevano mai rivestito la qualifica di lettore di lingua straniera né ai lettori che erano stati assunti a tempo indeterminato al di fuori delle procedure previste dal richiamato d.l.n.120/1995; deducono, poi, con la quarta critica, che il trattamento più favorevole da conservare non poteva essere quello costituito da un precedente giudicato riguardante gli ex lettori, giudicato che aveva cessato di produrre effetti nel momento in cui si era verificata la sopravvenienza di una diversa normativa legale e contrattuale; 3. il quintoe il sesto motivo addebitano alla Corte territoriale di avere violato l’art. 1 della legge n. 63/2004, come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 innanzitutto perchéil trattamento di miglior favore può essere riconosciuto solo nei limiti fissati dalla legge interpretativa, ossia nel periodo compreso fra la data di prima assunzione in qualità di lettore e quella di instaurazione del nuovo rapporto di c.e.l., (quinto motivo); il giudicato, pertanto, per il periodo successivo all’assunzione come collaboratore esperto linguistico non poteva continuare a produrre effetti, in ragione dei principi di diritto richiamati solo apparentemente dalla Corte territoriale ma nella sostanza disattesi (sesto motivo);4. con il settimo motivo le amministrazioni ricorrenti ripropongono l’eccezione di estinzione del processo ex art. 26 della legge n. 240/2010 e rilevano che ha errato il giudice d’appello nell’affermare che il giudizio non aveva ad oggetto l’esatta applicazione della legge n. 63/2004; 5. infine con l’ottavo motivo le ricorrenti principali insistono sulla già denunciata violazione dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale sulle leggi retroattive e su quelle di interpretazione autentica, nonché i principi, più volte ricordati, sui limiti, nei rapporti di durata, all’ultrattività del giudicato, deducono che il giudice d’appello avrebbe dovuto, anche d’ufficio, applicare la norma citata in rubrica; 6. il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia,ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ. perché si era formato giudicato interno sul capo della decisione del Tribunale che aveva dichiarato inefficaci i contratti stipulati ai sensi del d.l. n. 120/1995 e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la pronuncia di primecure anche nella parte in cui aveva ritenuto che i rapporti dovessero essere qualificati ancora di lettorato; 7.nel rispetto dell’ordine imposto dall’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. deve essere esaminato con priorità il settimo motivo del ricorso principale, che ripropone l’eccezione di estinzione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 240/2010 e disattesa dalla Corte territoriale; il motivo è infondato,perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, inaugurato da Cass. n. 10482/2016 e poi ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19164 del 2017, secondo cui l’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che prevede l’estinzione dei giudizi pendenti, deve essere letto in relazione alla disciplina delle pretese sostanziali dettata dall’art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dallo stesso art. 26, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle Università, ma solo quelli nei quali rilevi l’assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati;è, cioè, imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori; l’esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, costituzionalmente garantito, sicché l’estinzione può operare solo «in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» ( Corte Cost. n. 38/2012); 7.1. si desume dalla sentenza impugnata ed è incontestato fra le parti che gli originari ricorrenti avevano agito in giudizio invocando l’ultrattività del giudicato esterno in relazione sia alla qualificazione del rapporto intercorrente fra le parti, sia al trattamento retributivo spettante (che il precedente giudicato aveva parametrato al 70% della retribuzione spettante al ricercatore universitario a tempo pieno), sicché non sussiste la totale coincidenza fra le pretese azionate e la disciplina dettata dal d.l. n. 2/2004, alla cui ricorrenza l’estinzione del giudizio è subordinata; 8. è preliminare all’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale lo scrutinio dell’unica censura formulata dai ricorrenti incidentali, secondo cui tutte le statuizioni rese dalla Corte territorialesull’an della pretesa, sarebbero state impedite dalla formazione del giudicato interno sul capo della sentenza del Tribunale che, accertata l’unitarietà dei rapporti di lettorato sin dalla prima assunzione, aveva dichiarato l’inefficacia dei successivi contratti di assunzione ex d.l. n. 120/1995; il motivo, prima ancora che infondato (cfr. fra le tante Cass. n. 16853/2018), è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabileanche nei casi in cui, come nella fattispecie, venga denunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale»; hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite che la formulazione della censura ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato,non essendo consentito il mero rinvio per relationem agli atti del processo , atteso che la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi (cfr. Cass. S.U. n. 20181/2019); la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che, invece, difetta nella fattispecie, poiché il ricorso incidentale si limita ad affermare, apoditticamente, che l’Università non aveva impugnato il capo della decisione e non chiarisce le ragioni per le quali a quel capo non dovesse essere riferita la richiesta ( riportata nell’intestazione della sentenza qui impugnata) di integrale riforma della pronuncia di primo grado e di rigetto delle domande formulate dagli appellati; 9. i primi quattro motivi del ricorso principale , da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logicae giuridica, sono inammissibili nella parte in cui deducono l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 4 del d.l. n. 120/1995 ed infondati per il resto; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui qualora una determinat a questione giuridica , implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare ex actis la veridicità d i tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa ( cfr. fra le tante Cass.n. 32804/2019, Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 27568/2017); nel caso di specie la sentenza impugnata non fa cenno alcuno alla questione, prospettata dalle amministrazioni ricorrenti, della non estensibilità ai contratti, stipulati in forza della decretazione d’urgenza non convertita, della disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995, convertito dalla legge n. 236/1995,nonché dall’art. 1 del d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 63/2004,e, pertanto, le amministrazioni ricorrenti avrebbero dovuto assolvere agli oneri sopra indicati, perché la questione medesima, per come proposta, implica anche un accertamentofattuale, oltre che sulla data di stipulazione dei contratti (che la Corte territoriale ha affermato essere stati sottoscritti nella vigenza del d.l. n. 120/1995), sulle caratteristiche delle procedure selettive indette dall’Ateneo alle quali gli ex lettori avevano partecipato; 10. i motivi sono, poi, infondati lì dove affermano che con l’entrata in vigore della disciplina riguardante i collaboratori esperti linguistici i giudicati ottenuti dagli ex lettori di lingua straniera avrebbero cessato di produrre qualsivoglia effetto, non potendo essere apprezzati neppure ai limitati fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia inerente alla conservazione del trattamento di miglior favore; il contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte in merito all’interpretazione dell’art. 26 della legge n. 240/2010 ed all’applicabilità della normativa dettata per i C.E.L.ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, è stato risolto dalle Sezioni Unite con più pronunce contestualmente rese ( Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995) ed è stato affermato, oltre al principio già richiamato al punto 7, che: a) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore ( Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017); b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale,la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017); c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017); 11. sviluppando i principi sintetizzati nel puntoche precede e alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che qui si richiama ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ( si rinvia fra le tante a Cass.n. 16462/2022), questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all’interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza di precedenti giudicati; in continuità con le pronunce rese dalle Sezioni Unite sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:a) al rapporto intercorrente fra l'Università e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120/1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 d.l. n. 2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018); b) nei rapporti giuridici di durata l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l’ultrattività del giudicato relativo alla «giusta retribuzione» è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta ( Cass. n. 20765/2018); c) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, convertito dalla l. n.236/1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all’ex lettore l’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 382/1980 ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali ( Cass. S.U. n. 21972/2017 e Cass.n. 20765/2018); d) il d.l. n. 2/2004, convertito dalla l. n. 63/2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere afar tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio indicato dal richiamato d.l. n. 2/2004 (Cass. n. 20765/2018); e) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito ( Cass. n. 20765/2018); 12. quanto ai principirichiamati nell e letter e d) ed e) del punto che precede, che specificamente rilevanoin questa sede e che devonoessere ribaditi, va osservato che il legislatore, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 26.6.2001, in causa C - 212/99, è intervenuto a disciplinare la ricostruzionedella carriera degli ex lettori divenuti collaboratori linguistici e con il d.l. n. 2/2004, oltre a prevedere che «con effetto dalla data di prima assunzione» dovesse essere assicurato il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito «tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore», ha «fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli»; con la successiva legge di interpretazione autentica ha, poi, chiarito che detto trattamento deve essere assicurato «sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici» e che «a decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto legge n. 2 del 2004, e, ove inferiore,la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva..»; il decreto legge n. 2/2004, a differenza del d.l. 120/1995, si riferisce espressamente al trattamento economico ed indica un parametro per laricostruzione della carriera, che andava garantita al momento del passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, salvaguardando eventuali trattamenti più favorevoli, parametro che la Corte di Giustizia ha ritenuto adeguato anche in considerazione della clausola di salvaguardia (sentenza 18.7.2006 causa C-119/04 punto 38); nel caso di specie, pertanto, non ha errato la Corte territoriale nel tener conto, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo spettante agli originari ricorrenti, del parametro indicato nelle precedenti sentenze passate in giudicato (70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno); non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dall’Università ricorrente,secondo la quale andava esclusa ogni ultrattività del giudicatoa seguito della sopravvenienza di una nuova normativa; quest’ultima, infatti, oltre a porre rimedio agli effetti, negativi per i lettori, che aveva prodotto la discrezionalità concessa alle Università dall’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 nella quantificazione del trattamento retributivo (la norma, infatti, rimetteva al consiglio di amministrazione la determinazione del corrispettivo e richiamava il livello retributivo inziale del professore associato a tempo definito solo quale limite massimo non superabile), ha voluto escludere qualsiasi reformatio in peiusnel passaggio fra il rapporto di lettorato e quello di collaborazione linguistica ( in relazione al quale, in linea con la disciplina dell’impiegopubblico già all’epoca contrattualizzato, il legislatore ha riserva to alla contrattazione collettiva la quantificazione del trattamento retributivo), salvaguardando il livello economico acquisito alla data di sottoscrizione del nuovo contratto; adetti fini, pertanto, la retribuzione giudizialmente riconosciuta con sentenza passata in giudicato deve essere equiparata a quella concordata in sede contrattuale, che poteva essere di miglior favore rispetto al criterio indicato dal legislatore, atteso che, come si è detto,l’art. 28 del richiamato d.P.R. indicava come parametro massimo di commisurazione il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito; 13. meritano, invece, accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, con i quali si addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 26 della legge n. 240/2010nell’affermare che il trattamento retributivo riconosciuto giudizialmente «può ritenersi conservato sino ai nostri giorni grazie alle clausole di salvaguardia» (pag. 22 della motvazione); questa Corte ha già affermato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 12462/2022 pronunciata in fattispecie analoga) che con il richiamato art. 26 il legislatore ha chiarito la q uestione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peiusdel livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente; si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo; 14. è stato precisato che non si ravvisa alcuna violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata « a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.»; la nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.6.2001, in causa C –212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» ( punto 30); 15. d’altro canto garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010 non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di reformatio in peius è stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell’impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive esoggettive del rapporto che implichino la conservazione del trattamento economico acquisito; non si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale sollecitato nel controricorso ( pag. 25 e seguenti) e nella memoria difensiva, attesoche «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» ( Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); nel caso di specie la Corte di Giustizia nelle decisioni invocate dai controricorrentiha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e ad equiparare completamente iltrattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» ( punto 37 della sentenza 18.6.2006in causa C- 119/04); 16. per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettatiin ricorso e nella memoria difensiva, perché la previsione di un assegno ad personam riassorbibile, al quale, lo si ripete, secondo l’ordinamento interno si fa ricorso in ogni ipotesi di modificazione oggettiva o soggettiva del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, non viola gli obblighi comunitari né il principio della parità di trattamento; è poi da escludere che il trattamento retributivo che risulta dall’applicazione congiunta della contrattazione collettiva di comparto e del d.l. n. 2/2004, come interpretato dall’art. 26 della legge n. 240/2010, sia non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; tutte le considerazioni svolte al riguardo dai controricorrenti muovono dal presupposto erroneo dell’equiparazione, o comunque dell’assimilazione, della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei, che va, invece, esclusa, oltre che in ragione della diversa natura dei rapporti ( in un caso di diritto pubblico, nell’altro di diritto privato) in quanto sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di C.E.L., per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti; la prima,infatti, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere solo funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche; dettadiversità delle prestazioni a confronto non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore); 17. in via conclusiva, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, il quinto e l’ottavo motivo del ricorso principale, mentre devono essere respinte le ulteriori censure; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,da condurre sulla base dei principi di diritto enunciati ai punti 12 e 13, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 18. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020,della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti incidentali. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e l’ottavo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati in motivazione, e rigetta gli altri motivi. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 13886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris