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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50526/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17279/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi alla inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese quale testimone assistito e al giudizio di responsabilità, essendo state le dichiarazioni ritualmente assunte dal dichiarante nella veste di testimone assistito ed essendo il secondo motivo del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta; Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativi al giudizio di responsabilità ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17279/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi alla inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese quale testimone assistito e al giudizio di responsabilità, essendo state le dichiarazioni ritualmente assunte dal dichiarante nella veste di testimone assistito ed essendo il secondo motivo del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta; Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativi al giudizio di responsabilità ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris