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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 16360/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29027/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6174/2017 depositata il 03/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonio C, s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, chiedendo rideterminarsi i canoni per la concessione demaniale della quale era titolare, per gli anni dal 2007 al 2012, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone demaniale erroneamente determinato.

Costituitesi le amministrazioni convenute, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della pretesa azionata, il Tribunale adito, con sentenza n. 2543/2015, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda, condannando il Comune di Velletri alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canone concessorio, per gli anni suindicati.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6174/2017, notificata il 6 ottobre 2017, accoglieva l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile, poiché tardivo, l’appello dell’Agenzia del Demanio, e ‒ in riforma dell’impugnata sentenza ‒ rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonio C, s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

Il resistente Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale rileva la Corte che ‒ come evidenziato anche dal controricorrente (pp. 5 e 6), il ricorso non risulta notificato anche all’Agenzia del Demanio, che ha partecipato ai precedenti gradi del giudizio, proponendo, altresì, appello incidentale ne confronti della sentenza di prime cure.

2. Al riguardo, va rimarcato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 cod. proc. civ.) (Cass.26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass.19/04/2016, n. 7732); Cass., 29/03/2019, n. 8790).

Il contraddittorio deve essere, pertanto, integrato nei confronti del soggetto suindicato, avendo il medesimo partecipato ai due precedenti gradi del giudizio.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, nel termine di giorni sessanta d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29027/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6174/2017 depositata il 03/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonio C, s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, chiedendo rideterminarsi i canoni per la concessione demaniale della quale era titolare, per gli anni dal 2007 al 2012, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone demaniale erroneamente determinato. Costituitesi le amministrazioni convenute, che eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della pretesa azionata, il Tribunale adito, con sentenza n. 2543/2015, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda, condannando il Comune di Velletri alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canone concessorio, per gli anni suindicati. 2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6174/2017, notificata il 6 ottobre 2017, accoglieva l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile, poiché tardivo, l’appello dell’Agenzia del Demanio, e ‒ in riforma dell’impugnata sentenza ‒ rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Antonio C, s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. Il resistente Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale rileva la Corte che ‒ come evidenziato anche dal controricorrente (pp. 5 e 6), il ricorso non risulta notificato anche all’Agenzia del Demanio, che ha partecipato ai precedenti gradi del giudizio, proponendo, altresì, appello incidentale ne confronti della sentenza di prime cure. 2. Al riguardo, va rimarcato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 cod. proc. civ.) (Cass.26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass.19/04/2016, n. 7732); Cass., 29/03/2019, n. 8790). Il contraddittorio deve essere, pertanto, integrato nei confronti del soggetto suindicato, avendo il medesimo partecipato ai due precedenti gradi del giudizio. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, nel termine di giorni sessanta d