CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 34853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8773/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]‘ SILVIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia n.48 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso SENTENZA COMM.TRIB.REG. LAZIOn. 5135/2015 depositata in data 1/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – CONDONO.Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Lazio rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 097 2011 0133533804 e i due presupposti avvisi di accertamento (nn. TK3012405796/2010 e TK3012405836/2010) , ritenendo che non vi fosse prova della regolare notifica dei medesimi; in particolare gli avvisi erano stati notificati mediante messo speciale che vi aveva provveduto tramite servizio postale, per cui, essendo stati consegnati al portiere senza prova della spedizione della raccomandata informativa, la notificazione era nulla, precisando che la difesa erariale non aveva neanche dedotto di aver inviato la raccomandata. 2. Contro tale sentenza propone ricorsoper Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi. La contribuente resiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto che l’ufficio non avesse dedotto che fosse comunque stata inviata la CAN, comunicazione di avvenuta notificazione. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo i giudici di merito ignorato che gli avvisi di ricevimento erano corredati dall’attestazione dell’agente postale di inoltro delle comunicazioni di avvenuta notificazione, evidenziando l’ammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 348-ter u.c. cod. proc. civ., in quanto le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del ricorsoesposte dal giudice d’appello erano diverse da quelle dellasentenza di primo grado. Con il terzomotivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 14 della l. n. 890 del 1982 , in quanto, ove dal messo comunale sia utilizzato il servizio postale per l’invio dell’avviso di accertamento e questo sia consegnato al portiere, come nel caso di specie, la notificazione, ai sensi dell’art. 7 u.c. della l. n.890 del 1982, deve intendersi perfezionata con il solo invio della CAN, non occorrendo la prova della sua ricezione. 2.Occorre premettere che in data 7/06/2019 la controricorrente ha chiesto sospendersi il giudizio depositando due domande di definizione agevolata dei due avvisi oggetto di lite, proposteai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2019, presentate in data 30/05/2019, unitamente all’attestazione del pagamento della prima e unica rata per ciascuna domanda. L’oggetto della lite è chiaramente individuato dalla sentenza della CTR nella cartella e nei due avvisi di accertamento presupposti. Al deposito della domanda e della documentazione non ha fatto seguito il deposito di alcun diniegoda parte dell’ufficio entro il termine del 31 luglio 2020 previsto dal comma 12 del medesimo articolo né alcuna istanza di trattazione ai sensi del comma 13, per cui va pronunciata l’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere (essendo la cartella caducata a seguito della definizione degli avvisi). Le spese del giudizio restano a carico di ciascuna parte che le ha anticipate, in ragione della intervenuta adesione alla predetta forma di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 13 , d.l. n. 119 del 2018.La natura di parte difesa dall’Avvocatura dello Stato e l’esito della lite determinano la insussistenza dei presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. P.Q.M. dichiara estintoi