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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 30512/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5251/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 760/2018depositata il 15/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c. con atto del 7 giugno 2023, con contestuale accettazione della Bancacontroricorrente, il tutto a spese compensate.

P.Q.M.

Visto l’art. 390 c.p.c., dichiara estinto il giudiziodi cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5251/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 760/2018depositata il 15/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c. con atto del 7 giugno 2023, con contestuale accettazione della Bancacontroricorrente, il tutto a spese compensate. P.Q.M. Visto l’art. 390 c.p.c., dichiara estinto il giudiziodi cassazion
Sentenza Cassazione n. 30512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris