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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 03685/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'11 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Catania il 20 gennaio 2020, il 18 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia la reiterazione della condotta illecita, avendo riguardato le false dichiarazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza tre distinte annualità, sia la circostanza che l'importo indebitamente percepito ammonta a circa 5.000 euro all'anno, non essendo dirimente in senso contrario l'avvenuta rateizzazione del debito concordato con l'Inps.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania 1'11 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Catania il 20 gennaio 2020, il 18 gennaio 2021 e il 19 gennaio 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia la reiterazione della condotta illecita, avendo riguardato le false dichiarazioni finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza tre distinte annualità, sia la circostanza che l'importo indebitamente percepito ammonta a circa 5.000 euro all'anno, non essendo dirimente in senso contrario l'avvenuta rateizzazione del debito concordato con l'Inps. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.
Decreto Cassazione n. 03685/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris