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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 08594/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7520-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 89 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 03/01/2023); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7520/2017 Cron.

Rep.

Ud. 07/02/2023 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 950/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2016 R.G.N. 19/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 7520/17 Rilevato che: Con sentenza del 17.11.2016 n. 950, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] la quale, alla luce del ritardo nella restituzione della somma pagata in eccesso all’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo 1.3.1989-31.12.1994,per il mancato riconoscimento degli sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, conseguenti all’erroneo inquadramento operato d’ufficio dall’Istituto, assumeva che il ritardo le aveva provocato ingenti danni in termini di esposizione bancaria, e chiedeva, pertanto la condanna dell’Istituto previdenziale al risarcimento ex art. 1224 c.c. del pregiudizio economico sofferto, oltre alla corresponsione degli interessi legali da ritardo, da calcolare dalla data dell’effettivo versamento delle somme ingiunte ovvero dal giorno dell’originaria domanda amministrativa di restituzione.

Il tribunale riconosceva la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, ritenendo tardiva l’eccezione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardante il giudicato esterno formatosi sulla non fruibilità della fiscalizzazione deli oneri sociali e sulla non attribuibilità degli richiesti sgravi contributivi, in considerazione del carattere non industriale della società.

La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di accoglimento del gravame, riteneva che nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d’ufficio sia del giudicato esterno che del giudicato interno.

In particolare, secondo la Corte del merito, l’accertamento di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie.

Inoltre, sempre ad avviso della Corte distrettuale, non aveva rilevanza che dopo la sentenza del 2005 (passata in giudicato) che statuiva sull’infondatezza della pretesa di restituzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] degli importi corrispondenti agli sgravi, l’Istituto avesse restituito le somme per il cui ritardo si chiede nel presente giudizio la corresponsione degli interessi e ciò senza che vi fosse un provvedimento di annullamento in autotutela del decreto di liquidazione delle predette somme, in quanto quella sollevata era una questione di natura amministrativa, inidonea a limitare la portata precettiva dell’allegato giudicato che aveva definitivamente negato il diritto della società all’inquadramento dei lavoratori nel settore richiesto ed escluso il diritto della società appellata a fruire dei relativi benefici (fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi).

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1988 c.c., sulla ricognizione del debito, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva errato nel non attribuire la corretta valenza giuridica alla ricognizione del debito operata dall’[OSCURATO:PERSONA] sia in sede amministrativa (successivamente alla pronuncia giudiziale divenuta cosa giudicata) sia in corso di causa in seno ai propri atti difensivi relativamente all’importo da restituire alla società per la mancata fruizione degli sgravi contributivi.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 167 c.p.c. e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c. perché erroneamente la Corte d’appello aveva dato rilevanza a un’eccezione di giudicato che era stato dedotta tardivamente ed era difforme dalle difese spiegate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel suo primo atto difensivo (dove dava atto di aver riconosciuto le somme richieste a seguito di domanda amministrativa della società) e ciò, senza fare applicazione del principio di non contestazione e quindi in violazione delle norme suindicate.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art.21 nonies della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in presenza di un provvedimento adottato in autotutela, a seguito di istanza amministrativa, che provvedeva ad effettuare il rimborso richiesto dalla società da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (anche se limitatamente alla sorte), la pronuncia impugnata è illegittima perché adottata in violazione della norma suindicata, che sancisce il potere discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione, allorché provveda in autotutela.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe violato i principi che regolano l’ultrattività del giudicato, in quanto al giudicato sono opponibili i fatti successivi al suo formarsi che sono idonei a superarne il vincolo, nella specie consistenti nell’avvenuto riesame della pratica di rimborso alla luce di ulteriori documenti forniti, in ragione dell’esercizio delle insindacabili facoltà e poteri discrezionali dell’amministrazione, idonei a superare il giudicato stesso.

Ad avviso della società ricorrente, proprio la circostanza del riesame in via amministrativa della pratica di rimborso e il suo esito favorevole per l’istante successivamente al formarsi del giudicato, avrebbe determinato il venir meno dell’effetto vincolante del giudicato stesso e ciò in virtù della discrezionalità delle scelte amministrative e della libertà negoziale delle parti in causa.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio mentre, invece, l’Istituto previdenziale andava condannato alla rifusione delle spese del grado di appello.

Il primo,il secondo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Infatti, premesso che – come affermato dalla Corte territoriale − l’eccezione di giudicato (sia esso esterno o interno alla decisione giudiziale) è rilevabile in ogni tempo non soggiacendo alle eventuali preclusioni probatorie imposte alle parti, va sottolineato che il giudicato in questione si è formato con una sentenza che è entrata nel merito (quella di primo grado, mentre il successivo appello è stato dichiarato inammissibile) della questione della non debenza della restituzione degli sgravi contributivi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’odierna società ricorrente.

Pertanto, la domanda degli interessi di cui qui si discute risulta priva di un titolo valido e legittimo perché priva di un simile titolo risulta anche la corresponsione della somma capitale di cui gli interessi sono accessori.

Infatti, − al di là di ciò che è accaduto in sede amministrativa che, come afferma la Corte territoriale, è il frutto di una scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale è fuori dal thema decidendum della presente causa, pur dovendosi precisare che le [OSCURATO:PERSONA], in materia di spese non godono della assoluta discrezionalità prefigurata dalla ricorrente –deve essere sottolineato che in questa sede viene in rilievo esclusivamente il richiamato giudicato esterno che ha negato il carattere industriale della società attuale ricorrente e quindi ha escluso che essa potesse essere beneficiaria degli sgravi contributivi in oggetto e della fiscalizzazione degli oneri sociali.

La società avrebbe potuto chiedere la revisione del giudicato per censurare il suddetto accertamento di fatto sulla propria natura non industriale.

Ma non lo ha fatto.

Quindi la forza cogente del giudicato resta, in assenza di sopravvenienze idonee a porla legittimamente in discussione.

Risulta improprio, pertanto, anche il riferimento della ricorrente all’istituto della ricognizione del debito, visto che il giudicato richiamato ha escluso la sussistenza di un debito a carico dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo è inammissibile, perché la decisione (illegittima) dell’[OSCURATO:PERSONA] di restituire gli importi degli sgravi, pur in presenza di un giudicato che statuiva in senso contrario, come si è detto, è una scelta dell’Istituto previdenziale che si colloca fuori dell’odierno thema decidendum, trattandosi di profili di natura amministrativa.

Il quinto motivo è infondato, in quanto la società è rimasta soccombente all’esito del giudizio di secondo grado, pertanto non è stato violato il principio che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata neppure in parte alle spese di lite, mentre la Corte d’appello, nella specie, pur essendo la società appellante soccombente, non l’ha condannata alle spese ma ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Deve essere ricordato al riguardo il costante orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato della Corte di cassazione in materia di spese processuali sulle statuizioni dei giudici del merito è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicché esula da tale sindacato ogni ulteriore valutazione ad esempio sull'opportunità di compensare le spese di lite in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 35373 del 2022; Cass. n. 30592 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 15317 del 2013).

Quanto al presente giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già corrisposto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di lege.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7520-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 89 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 03/01/2023); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7520/2017 Cron. Rep. Ud. 07/02/2023 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 950/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2016 R.G.N. 19/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 7520/17 Rilevato che: Con sentenza del 17.11.2016 n. 950, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] la quale, alla luce del ritardo nella restituzione della somma pagata in eccesso all’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo 1.3.1989-31.12.1994,per il mancato riconoscimento degli sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, conseguenti all’erroneo inquadramento operato d’ufficio dall’Istituto, assumeva che il ritardo le aveva provocato ingenti danni in termini di esposizione bancaria, e chiedeva, pertanto la condanna dell’Istituto previdenziale al risarcimento ex art. 1224 c.c. del pregiudizio economico sofferto, oltre alla corresponsione degli interessi legali da ritardo, da calcolare dalla data dell’effettivo versamento delle somme ingiunte ovvero dal giorno dell’originaria domanda amministrativa di restituzione. Il tribunale riconosceva la debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, ritenendo tardiva l’eccezione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardante il giudicato esterno formatosi sulla non fruibilità della fiscalizzazione deli oneri sociali e sulla non attribuibilità degli richiesti sgravi contributivi, in considerazione del carattere non industriale della società. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di accoglimento del gravame, riteneva che nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d’ufficio sia del giudicato esterno che del giudicato interno. In particolare, secondo la Corte del merito, l’accertamento di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie. Inoltre, sempre ad avviso della Corte distrettuale, non aveva rilevanza che dopo la sentenza del 2005 (passata in giudicato) che statuiva sull’infondatezza della pretesa di restituzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] degli importi corrispondenti agli sgravi, l’Istituto avesse restituito le somme per il cui ritardo si chiede nel presente giudizio la corresponsione degli interessi e ciò senza che vi fosse un provvedimento di annullamento in autotutela del decreto di liquidazione delle predette somme, in quanto quella sollevata era una questione di natura amministrativa, inidonea a limitare la portata precettiva dell’allegato giudicato che aveva definitivamente negato il diritto della società all’inquadramento dei lavoratori nel settore richiesto ed escluso il diritto della società appellata a fruire dei relativi benefici (fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi). Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1988 c.c., sulla ricognizione del debito, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva errato nel non attribuire la corretta valenza giuridica alla ricognizione del debito operata dall’[OSCURATO:PERSONA] sia in sede amministrativa (successivamente alla pronuncia giudiziale divenuta cosa giudicata) sia in corso di causa in seno ai propri atti difensivi relativamente all’importo da restituire alla società per la mancata fruizione degli sgravi contributivi. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 167 c.p.c. e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c. perché erroneamente la Corte d’appello aveva dato rilevanza a un’eccezione di giudicato che era stato dedotta tardivamente ed era difforme dalle difese spiegate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel suo primo atto difensivo (dove dava atto di aver riconosciuto le somme richieste a seguito di domanda amministrativa della società) e ciò, senza fare applicazione del principio di non contestazione e quindi in violazione delle norme suindicate. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art.21 nonies della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in presenza di un provvedimento adottato in autotutela, a seguito di istanza amministrativa, che provvedeva ad effettuare il rimborso richiesto dalla società da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (anche se limitatamente alla sorte), la pronuncia impugnata è illegittima perché adottata in violazione della norma suindicata, che sancisce il potere discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione, allorché provveda in autotutela. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe violato i principi che regolano l’ultrattività del giudicato, in quanto al giudicato sono opponibili i fatti successivi al suo formarsi che sono idonei a superarne il vincolo, nella specie consistenti nell’avvenuto riesame della pratica di rimborso alla luce di ulteriori documenti forniti, in ragione dell’esercizio delle insindacabili facoltà e poteri discrezionali dell’amministrazione, idonei a superare il giudicato stesso. Ad avviso della società ricorrente, proprio la circostanza del riesame in via amministrativa della pratica di rimborso e il suo esito favorevole per l’istante successivamente al formarsi del giudicato, avrebbe determinato il venir meno dell’effetto vincolante del giudicato stesso e ciò in virtù della discrezionalità delle scelte amministrative e della libertà negoziale delle parti in causa. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio mentre, invece, l’Istituto previdenziale andava condannato alla rifusione delle spese del grado di appello. Il primo,il secondo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Infatti, premesso che – come affermato dalla Corte territoriale − l’eccezione di giudicato (sia esso esterno o interno alla decisione giudiziale) è rilevabile in ogni tempo non soggiacendo alle eventuali preclusioni probatorie imposte alle parti, va sottolineato che il giudicato in questione si è formato con una sentenza che è entrata nel merito (quella di primo grado, mentre il successivo appello è stato dichiarato inammissibile) della questione della non debenza della restituzione degli sgravi contributivi da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’odierna società ricorrente. Pertanto, la domanda degli interessi di cui qui si discute risulta priva di un titolo valido e legittimo perché priva di un simile titolo risulta anche la corresponsione della somma capitale di cui gli interessi sono accessori. Infatti, − al di là di ciò che è accaduto in sede amministrativa che, come afferma la Corte territoriale, è il frutto di una scelta dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale è fuori dal thema decidendum della presente causa, pur dovendosi precisare che le [OSCURATO:PERSONA], in materia di spese non godono della assoluta discrezionalità prefigurata dalla ricorrente –deve essere sottolineato che in questa sede viene in rilievo esclusivamente il richiamato giudicato esterno che ha negato il carattere industriale della società attuale ricorrente e quindi ha escluso che essa potesse essere beneficiaria degli sgravi contributivi in oggetto e della fiscalizzazione degli oneri sociali. La società avrebbe potuto chiedere la revisione del giudicato per censurare il suddetto accertamento di fatto sulla propria natura non industriale. Ma non lo ha fatto. Quindi la forza cogente del giudicato resta, in assenza di sopravvenienze idonee a porla legittimamente in discussione. Risulta improprio, pertanto, anche il riferimento della ricorrente all’istituto della ricognizione del debito, visto che il giudicato richiamato ha escluso la sussistenza di un debito a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo è inammissibile, perché la decisione (illegittima) dell’[OSCURATO:PERSONA] di restituire gli importi degli sgravi, pur in presenza di un giudicato che statuiva in senso contrario, come si è detto, è una scelta dell’Istituto previdenziale che si colloca fuori dell’odierno thema decidendum, trattandosi di profili di natura amministrativa. Il quinto motivo è infondato, in quanto la società è rimasta soccombente all’esito del giudizio di secondo grado, pertanto non è stato violato il principio che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata neppure in parte alle spese di lite, mentre la Corte d’appello, nella specie, pur essendo la società appellante soccombente, non l’ha condannata alle spese ma ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio. Deve essere ricordato al riguardo il costante orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato della Corte di cassazione in materia di spese processuali sulle statuizioni dei giudici del merito è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicché esula da tale sindacato ogni ulteriore valutazione ad esempio sull'opportunità di compensare le spese di lite in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 35373 del 2022; Cass. n. 30592 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 15317 del 2013). Quanto al presente giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già corrisposto a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di lege. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
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