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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di furto.

2. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile sotto vari profili.

3.1. Anzitutto il motivo è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..

3.2. In ogni caso è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (cfr. per tutte Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2:000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Mar}ia [OSCURATO:PERSONA] , „\ chelli POS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di furto. 2. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 3.1. Anzitutto il motivo è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. 3.2. In ogni caso è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (cfr. per tutte Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2:000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Mar}ia [OSCURATO:PERSONA] , „\ chelli POS
Sentenza Cassazione n. 01510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris