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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:944
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0160_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2025 – [Wawicz] ( i ) (causa C‑160/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Elemento abusivo di una clausola di conversione – Effetto dissuasivo – Obblighi del giudice nazionale – Carattere distinto dell’elemento abusivo della clausola» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto di mutuo ipotecario denominato in una valuta e indicizzato in un’altra – Giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento di tale contratto dopo l’eliminazione dell’elemento abusivo della clausola di conversione tra tali valute – Ammissibilità – Presupposto – Elemento che stabilisce impegni autonomi, separabili dalle altre obbligazioni previste da detta clausola – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 24‑31, 34, 35 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una giurisprudenza nazionale in base alla quale un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore, denominato in una valuta e indicizzato in un’altra valuta, rimane valido nonostante la soppressione dell’elemento della clausola relativa alla determinazione del tasso di acquisto e di vendita di tale valuta, che prevede l’adeguamento di tale tasso medio di conversione della suddetta valuta in funzione del margine di acquisto e di vendita determinato dal mutuante, a causa del carattere abusivo di tale elemento, quando quest’ultimo costituisce un obbligo contrattuale distinto da quelli contenuti in tale clausola, in quanto stabilisce impegni autonomi che sono separabili dagli altri obblighi previsti da tale clausola. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0160_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2025 – [Wawicz] ( i ) (causa C‑160/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Determinazione del tasso di cambio tra le valute – Elemento abusivo di una clausola di conversione – Effetto dissuasivo – Obblighi del giudice nazionale – Carattere distinto dell’elemento abusivo della clausola» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto di mutuo ipotecario denominato in una valuta e indicizzato in un’altra – Giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento di tale contratto dopo l’eliminazione dell’elemento abusivo della clausola di conversione tra tali valute – Ammissibilità – Presupposto – Elemento che stabilisce impegni autonomi, separabili dalle altre obbligazioni previste da detta clausola – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 24‑31, 34, 35 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una giurisprudenza nazionale in base alla quale un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore, denominato in una valuta e indicizzato in un’altra valuta, rimane valido nonostante la soppressione dell’elemento della clausola relativa alla determinazione del tasso di acquisto e di vendita di tale valuta, che prevede l’adeguamento di tale tasso medio di conversione della suddetta valuta in funzione del margine di acquisto e di vendita determinato dal mutuante, a causa del carattere abusivo di tale elemento, quando quest’ultimo costituisce un obbligo contrattuale distinto da quelli contenuti in tale clausola, in quanto stabilisce impegni autonomi che sono separabili dagli altri obblighi previsti da tale clausola. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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