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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05765/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla riqualificazione del fatto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso il difetto di correlazione tra accusa e sentenza stante la comune condotta minacciosa tra le ipotesi considerate; Ritenuto che il secondo motivo sulla ritenuta ipotesi aggravata è manifestamente infondata in ragione del corretto esercizio del potere di qualificazione del fatto enunciato in imputazione da parte del giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo sulla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a p.u. è del tutto genericamente formulato rispetto alla accertata finalità della condotta violenta e minacciosa di impedire il compimento dell'atto di ufficio volto a trattenere l'imputato dal raggiungere la sua ex compagna; Ritenuto che il quarto motivo sulla esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del titolo di reato ex art. 337 cod. pen. e allo status di recidivo reiterato dello stesso imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla riqualificazione del fatto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso il difetto di correlazione tra accusa e sentenza stante la comune condotta minacciosa tra le ipotesi considerate; Ritenuto che il secondo motivo sulla ritenuta ipotesi aggravata è manifestamente infondata in ragione del corretto esercizio del potere di qualificazione del fatto enunciato in imputazione da parte del giudice di merito; Ritenuto che il terzo motivo sulla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a p.u. è del tutto genericamente formulato rispetto alla accertata finalità della condotta violenta e minacciosa di impedire il compimento dell'atto di ufficio volto a trattenere l'imputato dal raggiungere la sua ex compagna; Ritenuto che il quarto motivo sulla esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del titolo di reato ex art. 337 cod. pen. e allo status di recidivo reiterato dello stesso imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/202
Sentenza Cassazione n. 05765/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris