CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] Chalons d’Oranges ed elettivamente domiciliato inRoma, Via degli Appennini n.46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T26 F839N, rappresentato e difeso dagliAvvocati Daniela e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 185, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 8778/2021 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. 18, depositata in data 21/12/2021, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli dalComune di Napoli, avente ad oggetto l’IMU per l’anno di imposta 2017, inNumero registro generale 16144/2022Numero sezionale 4123/2026Numero di raccolta generale 14534/2026Data pubblicazione 16/05/2026relazione a due unità immobiliari di sua proprietà in regime di comunione deibeni, site in [OSCURATO:PERSONA]Antonio ai Monti n. 1/D, censite in catasto comeMON/2/30, sub 1 e sub 2. Con riguardo al primo cespite, identificato incatasto come MON/2/30/1, erano stati concessi i benefici per l’abitazioneprincipale come previsti dalla legge; gli importi omessi erano relativiesclusivamente al cespite sub 2. Il contribuente deduceva trattarsi di un unicoimmobile, sviluppato su due livelli - piano terra e piano primo, privi diautonomia strutturale e funzionale - relativamente al quale rivendicava la nondebenza del tributo, trattandosi di abitazione principale.2. Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 8085/2020 dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli.3. Sull’impugnazione del Comune di Napoli, la Commissione tributariaregionale della Campania disattendeva il gravame, affermando che l’avvisoriguardava “la situazione di due immobili "strutturalmente e funzionalmenteunificati de facto", peraltro ora iscritti al catasto urbano quale unica unità; ciòin corretta adesione alla previsione di cui all'art.13 Il comma DL 201/11 cheprevede, come ricordato dallo stesso ricorrente, la condizione di dimora eresidenza da parte del contribuente. Tale dato, peraltro, pare ammesso dallostesso ente qui appellante, che ricorda come l'appellato ha presentato unDOCFA nel 2019 chiedendo ai competenti uffici del Catasto la trascrizionedella fusione dei due cespiti subb1 e 2. Tale fusione ha generato un nuovo sub6 con rendita catastale che è stata provvisoriamente proposta dalla parte percui essa risulta applicabile nel 2019".3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.4. Il contribuente si è costituito con controricorso, concludendo perl’infondatezza del ricorso, e ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il Comune, con un l’unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 13 del d.l.n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, lamentando l’erroneità dellaNumero registro generale 16144/2022Numero sezionale 4123/2026Numero di raccolta generale 14534/2026Data pubblicazione 16/05/2026sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esenzione perl’abitazione principale, la prova della destinazione unitaria di due immobilistrutturalmente e funzionalmente unificati “de facto” e iscrivibili al catastourbano quale unica unità (iscritti dal 2019 con sub 6), ove il contribuente hafissato la propria dimora abituale e residenza anagrafica. Afferma l’ente che,come evidenziato nell’atto di appello, nell'ambito del vecchio tributo comunaleICI la definizione di abitazione principale non faceva riferimento al numerodelle unità immobiliari, ma soltanto alla destinazione a dimora abituale delcontribuente e dei suoi familiari, sicché ai fini del riconoscimentodell’agevolazione, si teneva conto della destinazione unitaria dei fabbricati aprescindere dal relativo accatastamento. Secondo l’art. 13 del D.L. n.201/2011, in tema di IMU, l’abitazione principale è invece costituita dall'unicaunità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale, in cui ilcontribuente risiede e dimora. La legislazione relativa all’IMU, quindi, siriferisce ad un singolo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio e,pertanto, in presenza di immobili contigui, non è possibile far ricadereentrambe le unità nell’ambito dell’agevolazione per l’abitazione principale.1.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, ilcontemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, pertutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, exart. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale, sempre che ilderivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unitàche lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, mal'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamenteconsiderato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8,comma 2, del d. lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vediCass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015, che ha cassato la sentenza dellaCommissione tributaria regionale per aver ritenuto necessario, ai fini delleagevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degliimmobili). Questa Corte ha già rilevato, però, l’inapplicabilità di taleconclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamenteNumero registro generale 16144/2022Numero sezionale 4123/2026Numero di raccolta generale 14534/2026Data pubblicazione 16/05/2026accatastate, siano destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazioneprincipale, con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13,secondo comma, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass., Sez. 6-5, 31luglio 2018, n. 20368 e Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass. n.4530/2024). Il tenore letterale dell’art. 13, secondo comma, è chiaro,diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema diagevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione dequa contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione adun’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria nonsi applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» eche per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nelcatasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoreed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente».Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di strettainterpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di IMU, Cass.,Sez. 5, ord. n. 4530 del 20 febbraio 2024, RV 670367-01; in tema di ICI,Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio2017, n. 3011), condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20novembre 2017, n. 242), l’impossibilità di estendere all’IMU il pregressoorientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI e la necessità dilimitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale,l’esenzione dal pagamento dell’IMU.3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto in applicazione dei ‘principi didiritto già espressi da questa Corte secondo cui l'esenzione dall'IMU puòessere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazioneprincipale e non può essere estesa, in considerazione della natura di strettainterpretazione delle norme di agevolazione, adulteriori unità immobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate,ancorché acquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove nonNumero registro generale 16144/2022Numero sezionale 4123/2026Numero di raccolta generale 14534/2026Data pubblicazione 16/05/2026sia intercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all'eventualesvolgimento di lavori edilizi, l'unificazione dell'accatastamento (Cass., n.28455 del 27 ottobre 2025 – RV 676734-01; n. 4530 del 20 febbraio 2024).La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, alla luce della disciplina IMU, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, II comma, c.p.c., con il rigettodell’originario ricorso del contribuente.Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso originario; condanna il controricorrente alpagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli, che liquida: peril giudizio di primo grado, nella misura di euro 500,00 per compensi, oltreaccessori di legge, se dovuti; per il giudizio di secondo grado, nella misura dieuro 550,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti; per il giudizio dilegittimità, nella misura di euro 700,00 per compensi e di euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteMilena BalsamoNumero registro generale 16144/2022Numero sezionale 4123/2026Numero di raccolta generale 14534/2026Data pubblicazione 16/05/2026