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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10546/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., propone una diversa lettura dei dati processuali ed un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentito in cassazione per il divieto per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nel giudizio merito (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b), reitere l'atto di appello, adeguatamente confutato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche in relazione all'ulteriore doglianza (che deduce la mera violazione amministrativa), il secondo motivo di ricorso si limita a riproporre le ragioni già discusse e confutate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen., propone una diversa lettura dei dati processuali ed un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentito in cassazione per il divieto per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nel giudizio merito (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b), reitere l'atto di appello, adeguatamente confutato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche in relazione all'ulteriore doglianza (che deduce la mera violazione amministrativa), il secondo motivo di ricorso si limita a riproporre le ragioni già discusse e confutate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre
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