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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 38203/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6/05/2022- dep. 18/05/2022 il TRIBUNALE di LECCE-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 28/03/2022 il GIP del TRIBUNALE dì LECCE aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Senad per le imputazioni - capi 8), 9), 10), 18) e 19) - di concorso in detenzione e porto di armi, ricettazione, tentativo di estorsione aggravato e danneggiamento aggravato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi:

2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 309 co. 5, co. 9 e co. 10 cod. proc. pen.

Sostiene, allegando attestazione della Procura della Repubblica di LECCE, che mentre gli atti del giudizio cautelare erano stati depositati da tale ufficio il 15/04/2022, la richiesta di riesame era prevenuta al TRIBUNALE il 22/04/2022, e in data 26/04/2022 la stessa Procura aveva trasmesso anche i certificati del casellario e dei carichi pendenti, unitamente al /<4 sottofascicolo della misura cautelare, contenente l'interrogatorio di garanzia: l'invio degli atti al giorno 15/04/2022 era avvenuto in relazione alle impugnazioni di due coindagati, e nell'anzidetta certificazione il funzionario della Procura aveva annotato che "tali atti devono intendersi depositati anche per le attuali istanze".

La tesi difensiva è pertanto che, essendo gli atti già disponibili al momento della presentazione della richiesta di riesame, il termine per la decisione del TRIBUNALE decorresse da quest'ultima, cioè dal 22/04/2022; che quanto inviato successivamente dalla Procura non potessero considerarsi "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"; e che pertanto la pronuncia del Collegio del riesame sia intervenuta oltre il termine, e quindi da annullare;

2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 292 co. 1 lett. c) cod. proc. peli., perché il GIP avrebbe reiterato il contenuto della richiesta del P.M. di applicazione della misura restrittiva della libertà, senza operare una valutazione autonoma, e il TRIBUNALEavrebbe reso anch'esso una motivazione di ordine generale, e soltanto apparente, in ordine al quadro gravemente indiziario e alle esigenze cautelari.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Non è ammissibile il primo motivo, poiché costituisce orientamento consolidato e condiviso di questo Giudice di legittimità (cf.

Sez. 6 sentenza n. 7355 del 19/09/2018 dep. 18/02/2019 Rv. 275208 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che "in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato".

L'esame degli atti, permesso a questo Giudice di legittimità trattandosi di questione procedurale, fa escludere che l'eccezione sia stata sollevata.

2. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché il TRIBUNALE, che ad avviso della difesa sarebbe caduto nei medesimi limiti di genericità nella illustrazione sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari, ha invece esposto in modo esaustivo e articolato gli uni e le altre.

Per i primi esso ha richiamato le immagini video che avevano permesso di identificare [OSCURATO:PERSONA] Senad in occasione dell'episodio di estorsione tentata, ha riprodotto le trascrizioni dei colloqui intercettati dai quali emerge la detenzione e il porto delle armi da parte sua, ha replicato alle contestazioni difensive, ha letto in modo coerente gli elementi emersi a suo carico, ha spiegato perché sia non attendibile la ricostruzione alternativa della condotta rubricata come tentativo di estorsione, offerta da parte sua durante l'interrogatorio.

Quanto alle seconde, le ha correlate alla gravità dei fatti, e in particolare alla dimostrata disponibilità di armi, anche di elevato potenziale.

A fronte di tale ampia e dettagliata motivazione, il ricorrente si è limitato a una contestazione generica, inidonea a superare la resistenza dei dati indiziari e delle considerazioni svolte dal Collegio sulle esigenze cautelari.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso a Roma il 21/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/05/2022- dep. 18/05/2022 il TRIBUNALE di LECCE-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 28/03/2022 il GIP del TRIBUNALE dì LECCE aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Senad per le imputazioni - capi 8), 9), 10), 18) e 19) - di concorso in detenzione e porto di armi, ricettazione, tentativo di estorsione aggravato e danneggiamento aggravato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 309 co. 5, co. 9 e co. 10 cod. proc. pen. Sostiene, allegando attestazione della Procura della Repubblica di LECCE, che mentre gli atti del giudizio cautelare erano stati depositati da tale ufficio il 15/04/2022, la richiesta di riesame era prevenuta al TRIBUNALE il 22/04/2022, e in data 26/04/2022 la stessa Procura aveva trasmesso anche i certificati del casellario e dei carichi pendenti, unitamente al /<4 sottofascicolo della misura cautelare, contenente l'interrogatorio di garanzia: l'invio degli atti al giorno 15/04/2022 era avvenuto in relazione alle impugnazioni di due coindagati, e nell'anzidetta certificazione il funzionario della Procura aveva annotato che "tali atti devono intendersi depositati anche per le attuali istanze". La tesi difensiva è pertanto che, essendo gli atti già disponibili al momento della presentazione della richiesta di riesame, il termine per la decisione del TRIBUNALE decorresse da quest'ultima, cioè dal 22/04/2022; che quanto inviato successivamente dalla Procura non potessero considerarsi "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"; e che pertanto la pronuncia del Collegio del riesame sia intervenuta oltre il termine, e quindi da annullare; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 292 co. 1 lett. c) cod. proc. peli., perché il GIP avrebbe reiterato il contenuto della richiesta del P.M. di applicazione della misura restrittiva della libertà, senza operare una valutazione autonoma, e il TRIBUNALEavrebbe reso anch'esso una motivazione di ordine generale, e soltanto apparente, in ordine al quadro gravemente indiziario e alle esigenze cautelari. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Non è ammissibile il primo motivo, poiché costituisce orientamento consolidato e condiviso di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 7355 del 19/09/2018 dep. 18/02/2019 Rv. 275208 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che "in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato". L'esame degli atti, permesso a questo Giudice di legittimità trattandosi di questione procedurale, fa escludere che l'eccezione sia stata sollevata. 2. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché il TRIBUNALE, che ad avviso della difesa sarebbe caduto nei medesimi limiti di genericità nella illustrazione sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari, ha invece esposto in modo esaustivo e articolato gli uni e le altre. Per i primi esso ha richiamato le immagini video che avevano permesso di identificare [OSCURATO:PERSONA] Senad in occasione dell'episodio di estorsione tentata, ha riprodotto le trascrizioni dei colloqui intercettati dai quali emerge la detenzione e il porto delle armi da parte sua, ha replicato alle contestazioni difensive, ha letto in modo coerente gli elementi emersi a suo carico, ha spiegato perché sia non attendibile la ricostruzione alternativa della condotta rubricata come tentativo di estorsione, offerta da parte sua durante l'interrogatorio. Quanto alle seconde, le ha correlate alla gravità dei fatti, e in particolare alla dimostrata disponibilità di armi, anche di elevato potenziale. A fronte di tale ampia e dettagliata motivazione, il ricorrente si è limitato a una contestazione generica, inidonea a superare la resistenza dei dati indiziari e delle considerazioni svolte dal Collegio sulle esigenze cautelari. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 21/
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