CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 42061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.CAMERA Diego ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso pluriaggravato di due autovei- coli. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art.625 bis cod.pen. .3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della esclusione del riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art.625 bis cod.pen., in ragione di una incom- pleta confessione e della inadeguatezza delle propalazioni del reo al fine della in- dividuazione degli altri correi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]