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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12085/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, atteso che la stessa non risultava corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio; Rilevato che con il ricorso per Cassazione l'interessato deduce, rispetto alla inammissibilità dell'affidamento in prova, la violazione degli artt. 161, comma 1, 178, lett. c, e 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando come risulti evidente dall'intestazione dell'istanza e dalla produzione del certificato di residenza, la volontà del condannato ("tacita ed indiretta") di modificare il luogo di elezione di domicilio rispetto a quello del procedimento penale; Considerato che la richiesta di misura alternativa, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il "recupero" di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell'istante) (v.

Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720).

Rilevato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato, posto che dagli atti allegati, così come dalle stesse prospettazioni difensive, emerge l'assenza di una specifica dichiarazione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, atteso che la stessa non risultava corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio; Rilevato che con il ricorso per Cassazione l'interessato deduce, rispetto alla inammissibilità dell'affidamento in prova, la violazione degli artt. 161, comma 1, 178, lett. c, e 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando come risulti evidente dall'intestazione dell'istanza e dalla produzione del certificato di residenza, la volontà del condannato ("tacita ed indiretta") di modificare il luogo di elezione di domicilio rispetto a quello del procedimento penale; Considerato che la richiesta di misura alternativa, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il "recupero" di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell'istante) (v. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720). Rilevato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato, posto che dagli atti allegati, così come dalle stesse prospettazioni difensive, emerge l'assenza di una specifica dichiarazione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 12085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris