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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28743/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 702/2022 depositata il12/4/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva “opposizione” avverso a una fattura del 25 settembre 2020 n. 4602 del [OSCURATO:PERSONA] 2016-2017, notificatale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva resistendo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con sentenza del 12 aprile 2022, accoglieva annullando la fattura e condannando il Comune a rifondere le spese.

Il Comune ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto” e illustrato anche con memoria.

L’intimata non si è difesa.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha qualificato la causa “un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”.

Ciò è assorbente di ogni altro profilo, dal momento che sussiste conseguentemente l’appellabilità della pronuncia, ex articolo 616 c.p.c.

È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 17 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441-A, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 702/2022 depositata il12/4/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva “opposizione” avverso a una fattura del 25 settembre 2020 n. 4602 del [OSCURATO:PERSONA] 2016-2017, notificatale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva resistendo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caserta, con sentenza del 12 aprile 2022, accoglieva annullando la fattura e condannando il Comune a rifondere le spese. Il Comune ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto” e illustrato anche con memoria. L’intimata non si è difesa. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha qualificato la causa “un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”. Ciò è assorbente di ogni altro profilo, dal momento che sussiste conseguentemente l’appellabilità della pronuncia, ex articolo 616 c.p.c. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 17 settembre 202