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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31688/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis c.p.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando con gli unici due motivi articolato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la eccesiva entità della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello ed adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche del bene avuto di mira e vi è altresì un cenno anche agli altri danni arrecati alla persona offesa e, quanto alla pena, si precisa come essa sia stata già determinata in prossimità del minimo edittale e sia da ritenere congrua tenuto anche conto della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato).

Precisato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis c.p. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando con gli unici due motivi articolato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la eccesiva entità della pena inflitta. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello ed adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche del bene avuto di mira e vi è altresì un cenno anche agli altri danni arrecati alla persona offesa e, quanto alla pena, si precisa come essa sia stata già determinata in prossimità del minimo edittale e sia da ritenere congrua tenuto anche conto della spregiudicatezza dimostrata dall'imputato). Precisato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31688/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris