CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 2024
Cassazione n. 36282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 14 novembre 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 11 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Vercelli l'ha condannata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art.640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa [OSCURATO:PERSONA] La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 agosto 2024, le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rimesso la querela sporta nei confronti della Bonora e che l'imputata ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione della querelata. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art.129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 settembre 202