Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25019/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 34123 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresent ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Dogane - di- niegoautotutela- con- trastotra giudicati [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora in FALLIMENTO, in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pelillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Fe- dericaColletta sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,n.370/7/2018 depositata il 16 aprile 2018, e che non ri- sultanotificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, venivarespinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo- nopoliavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara n. 679/1/2016, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniegoopposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di auto - an- nullamentototale (c.d.

“sgravio”) avanzata dalla contribuente con rife- rimento all’iscrizione a ruolo derivante dalla cartella di pagamento n.10820120004450235, recan te sanzioni per accisa gravante sull’energiaelettrica utilizzata dalla contribuente presso il proprio sta- bilimentodi Martinsicuro (TE). 2.Nella sentenza impugnata si legge che l’atto di imposizione del tri- buto n.2010/A/26309 notificato alla società il 2 2.11.2010 veniva im- pugnatoavanti la CTP, che rigettava il ricorso con sentenza n.132 del 15.6.2011; tale sentenza veniva riformata in appello con sentenza della CTR n.676 del 18.6.2014 che passava in giudicato, accertando cosìla non debenza del tributo.

Nellemore, veniva emesso dall’Agenzia l’atto n.555 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di imposizionedelle sanzioni per il mancato pagamento del tributo sud- detto,atto a sua volta impugnato dalla società avanti la CTP la quale, consentenza n.38 del 10.12.2012, rigettava il ricorso sul rilievo che la sentenzan.132 citata aveva in primo grado rigettato il ricorso sull’atto diimposizione del tributo.

La definitività della sentenza del 24.1.2012 originava la cartella di pagamento n.10820120004450235 impugnata inquesta sede, la cui iscrizione a ruolo era a sua volta fatta oggetto dell’istanzadi “sgravio” rigettata dall’Agenzia. 3.Tanto il giudice di primo grado con sentenza n. 679/1/2016, quanto quello d’appello con sentenza n. 370 /7/2018, disattese le eccezioni preliminari,ritenevano che non si potesse non tener conto del fatto che gliimporti iscritti a ruolo erano per sanzioni derivanti da atto di appli- cazionedel tributo annullato con sentenza definitiva. 4.Contro tale decisione l’Agenzia propone ricorso, affidato a due mo- tivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Successivamente all’incardinamentodel processo, la società ha reso noto di essere stata dichiaratafallita con sentenza n.1/2020 reg. fall. del Tribunale di Te- ramoe chiede la declaratoria di interru zione del processo.

Consideratoche: 5.In via pregiudiziale, il Collegio ritiene che nessuna interruzione derivi dalfallimento della società.

Infatti, va rammentato che nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo anche in caso di eventosottratto alla disponibilità della parte, come la morte del difen- sore(Cass. n. 7751/2020) o il fallimento (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 15928/2021),non operando l’effetto interruttivo dell’art. 43 l.fall., né sussistononel caso di specie i presuppost i per l’eventuale differimento dell’udienza, tenuto conto che il riferito fallimento è occorso circa tre anniprima della celebrazione della presente adunanza camerale. 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., l’Agenzia prospetta la violazione dell’art.2 quater comma 1 del d.l. n.564/1994 e dell’art.19 comma 1 del d.lgs. n.546/1992per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso avversoil diniego di “sgravio” della cartella relativamente alle sanzioni, dalmomento che nella fattispecie il giudizio riguarda proprio la fonda- tezzadella pretesa tributaria in virtù di sentenza passata in giudicato.

Ilsecondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.,censura sotto altro prof ilo il mancato rispetto da parte della sen- tenza impugnata del giudicato discendente dalla sentenza n.38 del 10.12.2012, in asserita violazione degli artt.2909 cod. civ., 324 cod. proc.civ., 2 comma 2 D.M. n.37/1997. 7.I motivi, connessi, possono essere e saminati congiuntamente ed è fondatoil primo con assorbimento del secondo.

La Corte ha già affermato più volte che è impugnabile il diniego di “sgravio”,configurato come autotutela dalla giurisprudenza della Corte dicassazione e ritenuta costituzionalm ente legittima dalla Corte costi- tuzionale con sentenza 13 luglio 2017, essendo il processo tributario strutturatocome processo impugnatorio. 8.Nondimeno, è ampiamente condivisibile il principio di diritto secondo ilquale « è impugnabile di fronte alle C ommissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'attoimpugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'auto- tutelatributaria.

Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutelapuò esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e nonsulla fondatezza della pretesa tributaria » (Cass.

S.U. n. 9669/09; conf.Cass. n. 3442/15; n.25524/14; n. 1457/10). 8.1.Tale interpretazione non pare incrinata da una pronuncia in cui è statoaffermato che l’impugnazione del diniego di “sgravio” di ruoli por- tanticrediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di pro- cesso, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizionedei crediti il cui recupero sia stato affidato all ’agente della riscossione(così Cass. n. 8719/2020), non solo perché trattasi comun- quedi questione preliminare alla disamina del merito, ma anche perché noninteramente persuasiva.

8.2. Infatti, questa Sezione ha, con insegnamento cui merita essere datacontinuità, statuito che in tema di contenzioso tributario, il sinda- catogiurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di proce- deread un annullamento in autotutela può riguardare soltanto even- tualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'Amm inistrazione, in relazione alleragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un attoimpositivo ormai definitivo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018;conf.

Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021).

8.3. Va ritenuto dunque che il sindacato può eserci tarsi, nelle forme ammessesugli atti discrezionali quale è quello di specie, soltanto sulla legittimitàdel rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Nel casoalla base del presente giudizio si fa questione di impugnazione del diniego di au totutela circa un atto di iscrizione a ruolo emesso sulla basedi un giudicato sulle sanzioni, richiesta dal contribuente all’Ammi- nistrazionein forza di altro giudicato sul tributo.

Si verte perciò sulla cosagiudicata sostanziale e, dunque, sul merito de lla pretesa tributaria con riferimento ad un atto amministrativo, l’autotutela, che resta di- screzionale,né il giudice può sostituirsi all’amministrazione.

9. Nel caso in esame pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo e dev’essere cassata la decisione impugnata la quale, come giàil giudice di primo grado, ha mancato di ritenere inammissibile l'im- pugnazioneda parte del contribuente circa il diniego di auto - annulla- mentototale dell’iscrizione a ruolo derivante da cartella di pagamento, invirtù del passaggio in giudicato di una sentenza che ha operato una ricostruzioneincompatibile sul tributo con quella compiuta in altra sen- tenzarelativa alla sanzione, a sua volta ino ppugnabile e posta dall’Am- ministrazionea fondamento della cartella ed iscrizione a ruolo. 9.1.Conclusivamente, il contribuente avrebbe dovuto far valere la que- stione del giudicato impugnando quest’ultimo titolo giudiziale, nella competentesede processuale essendo stato parte del giudizio di primo grado,prima che il titolo divenisse definitivo. 10.Per le ragioni svolte , in a ccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non occorrendoulteriori accertamenti di fatto, la causa può inoltre essere decisanel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con rigettodel ricorso introduttivo. 11.Le spese di lite delle fasi di merito sono compensate, in ragione degliesiti difformi de lle decisioni e dell’evoluzione giurisprudenziale in materia,mentre quelle di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza,e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cass a lasentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 34123 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresent ata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Dogane - di- niegoautotutela- con- trastotra giudicati [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora in FALLIMENTO, in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pelillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Fe- dericaColletta sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,n.370/7/2018 depositata il 16 aprile 2018, e che non ri- sultanotificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, venivarespinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo- nopoliavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara n. 679/1/2016, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniegoopposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di auto - an- nullamentototale (c.d. “sgravio”) avanzata dalla contribuente con rife- rimento all’iscrizione a ruolo derivante dalla cartella di pagamento n.10820120004450235, recan te sanzioni per accisa gravante sull’energiaelettrica utilizzata dalla contribuente presso il proprio sta- bilimentodi Martinsicuro (TE). 2.Nella sentenza impugnata si legge che l’atto di imposizione del tri- buto n.2010/A/26309 notificato alla società il 2 2.11.2010 veniva im- pugnatoavanti la CTP, che rigettava il ricorso con sentenza n.132 del 15.6.2011; tale sentenza veniva riformata in appello con sentenza della CTR n.676 del 18.6.2014 che passava in giudicato, accertando cosìla non debenza del tributo. Nellemore, veniva emesso dall’Agenzia l’atto n.555 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di imposizionedelle sanzioni per il mancato pagamento del tributo sud- detto,atto a sua volta impugnato dalla società avanti la CTP la quale, consentenza n.38 del 10.12.2012, rigettava il ricorso sul rilievo che la sentenzan.132 citata aveva in primo grado rigettato il ricorso sull’atto diimposizione del tributo. La definitività della sentenza del 24.1.2012 originava la cartella di pagamento n.10820120004450235 impugnata inquesta sede, la cui iscrizione a ruolo era a sua volta fatta oggetto dell’istanzadi “sgravio” rigettata dall’Agenzia. 3.Tanto il giudice di primo grado con sentenza n. 679/1/2016, quanto quello d’appello con sentenza n. 370 /7/2018, disattese le eccezioni preliminari,ritenevano che non si potesse non tener conto del fatto che gliimporti iscritti a ruolo erano per sanzioni derivanti da atto di appli- cazionedel tributo annullato con sentenza definitiva. 4.Contro tale decisione l’Agenzia propone ricorso, affidato a due mo- tivi, cui replica la contribuente con controricorso. Successivamente all’incardinamentodel processo, la società ha reso noto di essere stata dichiaratafallita con sentenza n.1/2020 reg. fall. del Tribunale di Te- ramoe chiede la declaratoria di interru zione del processo. Consideratoche: 5.In via pregiudiziale, il Collegio ritiene che nessuna interruzione derivi dalfallimento della società. Infatti, va rammentato che nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo anche in caso di eventosottratto alla disponibilità della parte, come la morte del difen- sore(Cass. n. 7751/2020) o il fallimento (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 15928/2021),non operando l’effetto interruttivo dell’art. 43 l.fall., né sussistononel caso di specie i presuppost i per l’eventuale differimento dell’udienza, tenuto conto che il riferito fallimento è occorso circa tre anniprima della celebrazione della presente adunanza camerale. 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., l’Agenzia prospetta la violazione dell’art.2 quater comma 1 del d.l. n.564/1994 e dell’art.19 comma 1 del d.lgs. n.546/1992per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso avversoil diniego di “sgravio” della cartella relativamente alle sanzioni, dalmomento che nella fattispecie il giudizio riguarda proprio la fonda- tezzadella pretesa tributaria in virtù di sentenza passata in giudicato. Ilsecondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.,censura sotto altro prof ilo il mancato rispetto da parte della sen- tenza impugnata del giudicato discendente dalla sentenza n.38 del 10.12.2012, in asserita violazione degli artt.2909 cod. civ., 324 cod. proc.civ., 2 comma 2 D.M. n.37/1997. 7.I motivi, connessi, possono essere e saminati congiuntamente ed è fondatoil primo con assorbimento del secondo. La Corte ha già affermato più volte che è impugnabile il diniego di “sgravio”,configurato come autotutela dalla giurisprudenza della Corte dicassazione e ritenuta costituzionalm ente legittima dalla Corte costi- tuzionale con sentenza 13 luglio 2017, essendo il processo tributario strutturatocome processo impugnatorio. 8.Nondimeno, è ampiamente condivisibile il principio di diritto secondo ilquale « è impugnabile di fronte alle C ommissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'attoimpugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'auto- tutelatributaria. Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutelapuò esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e nonsulla fondatezza della pretesa tributaria » (Cass. S.U. n. 9669/09; conf.Cass. n. 3442/15; n.25524/14; n. 1457/10). 8.1.Tale interpretazione non pare incrinata da una pronuncia in cui è statoaffermato che l’impugnazione del diniego di “sgravio” di ruoli por- tanticrediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di pro- cesso, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizionedei crediti il cui recupero sia stato affidato all ’agente della riscossione(così Cass. n. 8719/2020), non solo perché trattasi comun- quedi questione preliminare alla disamina del merito, ma anche perché noninteramente persuasiva. 8.2. Infatti, questa Sezione ha, con insegnamento cui merita essere datacontinuità, statuito che in tema di contenzioso tributario, il sinda- catogiurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di proce- deread un annullamento in autotutela può riguardare soltanto even- tualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'Amm inistrazione, in relazione alleragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un attoimpositivo ormai definitivo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018;conf. Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021). 8.3. Va ritenuto dunque che il sindacato può eserci tarsi, nelle forme ammessesugli atti discrezionali quale è quello di specie, soltanto sulla legittimitàdel rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria. Nel casoalla base del presente giudizio si fa questione di impugnazione del diniego di au totutela circa un atto di iscrizione a ruolo emesso sulla basedi un giudicato sulle sanzioni, richiesta dal contribuente all’Ammi- nistrazionein forza di altro giudicato sul tributo. Si verte perciò sulla cosagiudicata sostanziale e, dunque, sul merito de lla pretesa tributaria con riferimento ad un atto amministrativo, l’autotutela, che resta di- screzionale,né il giudice può sostituirsi all’amministrazione. 9. Nel caso in esame pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo e dev’essere cassata la decisione impugnata la quale, come giàil giudice di primo grado, ha mancato di ritenere inammissibile l'im- pugnazioneda parte del contribuente circa il diniego di auto - annulla- mentototale dell’iscrizione a ruolo derivante da cartella di pagamento, invirtù del passaggio in giudicato di una sentenza che ha operato una ricostruzioneincompatibile sul tributo con quella compiuta in altra sen- tenzarelativa alla sanzione, a sua volta ino ppugnabile e posta dall’Am- ministrazionea fondamento della cartella ed iscrizione a ruolo. 9.1.Conclusivamente, il contribuente avrebbe dovuto far valere la que- stione del giudicato impugnando quest’ultimo titolo giudiziale, nella competentesede processuale essendo stato parte del giudizio di primo grado,prima che il titolo divenisse definitivo. 10.Per le ragioni svolte , in a ccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non occorrendoulteriori accertamenti di fatto, la causa può inoltre essere decisanel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con rigettodel ricorso introduttivo. 11.Le spese di lite delle fasi di merito sono compensate, in ragione degliesiti difformi de lle decisioni e dell’evoluzione giurisprudenziale in materia,mentre quelle di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza,e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cass a lasentenza impugna
Sentenza Cassazione n. 25019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris