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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14769/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato di evasione risalente al 30 giugno 2015 e quello analogo risalente al 2 luglio 2015, oggetto di separata sentenza di condanna divenuta irrevocabile, vincolo che la Corte ha non illogicamente escluso, senza incorrere in profili di violazione di legge, ma dando conto dell'insussistenza di un'originaria comune progettualità e della riconducibilità delle condotte ad estemporanei intendimenti delittuosi; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il r id nte 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato di evasione risalente al 30 giugno 2015 e quello analogo risalente al 2 luglio 2015, oggetto di separata sentenza di condanna divenuta irrevocabile, vincolo che la Corte ha non illogicamente escluso, senza incorrere in profili di violazione di legge, ma dando conto dell'insussistenza di un'originaria comune progettualità e della riconducibilità delle condotte ad estemporanei intendimenti delittuosi; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore Il r id nte 7
Sentenza Cassazione n. 14769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris