CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematicamente al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pelizzoni, che indica indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–avverso la sentenza n. 1581/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata in data 28/05/2024, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 600/2025Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10117/2026Data pubblicazione 18/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] indicava nella dichiarazione dei redditi2021 per l’anno di imposta 2020, redditi da lavoro dipendente per €14.870,00 compilando la voce “Casi particolari” con il codice 4 al finedi godere del regime di maggior favore previsto dall’art. 16, commi 1e 2, d.lgs. n. 147/2015. L’Agenzia delle entrate emetteva diniego cheil contribuente impugnava, davanti alla Commissione tributariaprovinciale di Milano, con esito sfavorevole.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava l’appello del contribuente.3. Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un motivo, cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata della causa.Il ricorrente ha depositato istanza di decisione e il ricorso è statofissato ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza camerale del 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente contesta la sentenza impugnata,per l’errata e falsa applicazione dell’art. 16 commi 1 e 2 d.lgs. n.147/2015, vigente ratione temporis, ponendosi in violazione delcombinato dell’art. 12 delle Disposizioni di legge in generale, nonavendo, il giudice di secondo grado, interpretato la norma di cui all’art.16 c. 1 e 2 d.lgs. 147/2015 secondo il senso letterale della stessa,ritenendo necessario un nesso di collegamento temporale tra la datadell’arrivo in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, non previsto dalledisposizioni indicate ma solo dalla circolare dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 600/2025Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10117/2026Data pubblicazione 18/04/20262. La proposta di definizione anticipata è stata comunicata alricorrente in data 14/07/2025, come emerge dai registri informatici ecome dichiarato dallo stesso ricorrente nell’istanza di decisione; ciòpremesso, occorre rilevare che tale istanza, datata 24/09/2025, è statadepositata telematicamente nella stessa data (mercoledì, ed accettatadal sistema informatico della Corte in data 25/09/2025) e quindi ilquarantunesimo giorno dalla comunicazione della proposta.L’art. 380-bis c.p.c., vigente ratione temporis, dispone che «Se nonè stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezioneo un consigliere da questo delegato può formulare una sinteticaproposta di definizione del giudizio, quando ravvisala inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorsoprincipale e di quello incidentale eventualmente proposto. La propostaè comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dallacomunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta daldifensore, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intenderinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro iltermine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, laCorte procede ai sensi dell'articolo 380 bis 1 e quando definisce ilgiudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96».Alla luce di tali disposizioni l’istanza appare quindi proposta oltre iltermine di quaranta giorni.Nel caso di istanza di fissazione dell’udienza proposta oltre iltermine processuale indicato, deve ritenersi la mancanza di una ritualerichiesta di decisione, al pari del caso in cui mancasse la nuova procura,nei processi cui si applicava la precedente formulazione dell’art. 380-bis, comma secondo, c.p.c.Questa Corte ha infatti ritenuto che dalla lettura delle disposizioniin esso contenute si ricava che soltanto la tempestiva formulazioneNumero registro generale 600/2025Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10117/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’istanza di decisione determina, a mente del terzo comma, losvolgimento del procedimento secondo le scansioni disegnate dall’art.380-bis.1. c.p.c., con i possibili esiti stabiliti dal medesimo terzocomma. Infatti, il decorso del termine per la proposizione dell’istanzadi decisione in parola assume valenza di comportamento concludente,per fictio legis integrante rinuncia alla spiegata impugnazione dilegittimità, ed importa pertanto, quale automatico effetto, l’estinzionedel giudizio per cassazione, da pronunciarsi nei modi e con i contenutiprecettivi di cui all’art. 391 c.p.c. (Cass. n. 34100/2024).Cass. Sez. U. n. 14986/2025, pur occupandosi principalmente deltema della individuazione dei giudizi ai quali applicare la novellataprevisione relativa alla non necessità del rilascio di nuova procuraspeciale, ha ritenuto che in casi siffatti debba essere pronunciatal’estinzione del giudizio per un impedimento di carattere processuale(la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in unafase successiva alla proposta stessa evidenziando che in assenza deirequisiti dell’istanza di decisione richiesti dall’art. 380-bis, commasecondo, c.p.c., l’estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell’art.391, comma primo, c.p.c., con possibilità di proporre istanza ai sensidell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità dellastatuizione adottata.Si è precisato che in tali ipotesi non può ritenersi che la causa siastata definita in conformità con la proposta di manifestainammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., conformità che non può logicamentesussistere tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito delgiudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formaleche condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito chenecessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.Numero registro generale 600/2025Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10117/2026Data pubblicazione 18/04/2026Analogamente si sono espresse Cass. decr. n. 19450/2025 e Cass.n. 8001/2025 (per il caso di istanza tardiva); Cass. n. 24846/2025 (peril caso di mancanza della nuova procura ove occorrente).3. Concludendo, va pronunciata l’estinzione del processo concondanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, ma senza lapronuncia delle condanne di cui all’art. 96 c.p.c. e senza raddoppio delcontributo. Data l’estinzione del giudizio, non sussistono infatti ipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché l’impugnazione nonè stata rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. n.34100/2024; Cass. n. 33132/2024; Cass. n. 2526/2025) P.Q.Mdichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]