CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 45998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Crotone del 28 novembre 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due e giorni venti di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, la ricorrente che la Corte di appello avrebbe rideterminato la pena, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, individuando come pena base una sanzione pari ad anni sette di reclusione - dunque superiore al minimo edittale - mentre il giudice di primo grado l'aveva fissata in anni otto di reclusione, in misura corrispondente al minimo di pena allora applicabile. Ciò, per la Mannolo, avrebbe determinato una violazione del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione l'ormai consolidato principio di diritto, correttamente applicato dalla Corte di appello, per cui, in caso di reviviscenza di un trattamento edittale a seguito di una intervenuta declaratoria d'incostituzionalità, nel rideterminare la pena secondo i parametri edittali previgenti, il giudice ha il solo obbligo di rimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale, secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità, con il solo limite del divieto di reformatio in peius (così, tra le altre, Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809-01). Trattasi di principio di diritto originariamente affermato a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, delle modifiche apportate all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, tuttavia perfettamente esportabile - stante l'eadem ratio - anche alla situazione normativa venutasi a creare all'indomani della pronuncia d'incostituzionalità disposta con la sentenza n. 40 del 2019. Ciò è già stato affermato da questa Corte di legittimità, che ha ritenuto - in una fattispecie in cui, analogamente al caso di specie, il giudice di appello, motivatamente discostandosi dal nuovo minimo edittale, aveva comunque determinato la pena finale in misura inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado - che, in tema di stupefacenti, il giudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così, espressamente, Sez. 6, n. 3841 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]