CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dagli2044 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 43/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/01/2021 R.G.N. 1634/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19614/20211. Con la sentenza n. 43/2021 la Corte di appello di Roma haN umero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 18223/2026confermato la pronuncia di primo grado che aveva respintDoat a pubblicazione 06/06/2026la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellalivello dell’[OSCURATO:PERSONA] del CCNL di settore come “viola difila”, diretta ad ottenere l’accertamento del proprio dirittoalla promozione alle mansioni superiori di “seconda viola”essendo stato ripetutamente adibito a tale ruolo dal febbraio2003, per periodi che, seppure brevi, superavanocomplessivamente il termine di tre mesi.2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, da unlato, ha specificato che le mansioni di “viola di fila” e di“seconda viola” rientravano nel medesimo livello diinquadramento e che nulla era stato dedotto in ordine alladisomogeneità delle mansioni di “seconda viola” rispetto aquelle di “viola di fila” né sulla necessità di una diversaprofessionalità e di maggiori competenze delle une rispettoalle altre, non apparendo dirimente, a tal fine, né la prescrittamaggiorazione stipendiale né il fatto che l’accesso fosseprevisto da un separato concorso (circostanza questa nondimostrata); dall’altro, ha rilevato che, avendo riguardo aisingoli brevi periodi di adibizione al ruolo di “seconda viola”,tutti inferiori a tre mesi e in un arco temporale dal 2003 al2015, non era stato provato, anche a volere ritenere che aidue ruoli spettasse un diverso inquadramento, unaprogrammazione iniziale del datore di lavoro dellamolteplicità degli incarichi e una predeterminazioneutilitaristica del comportamento che dimostrasse laillegittimità delle assegnazioni.3. Avverso la sentenza di secondo grado Bruno PucNcuim ehroa re gistro generale 19614/2021Numero sezionale 2044/2026proposto ricorso per cassazione affidato a quattro moNtuimveir oc dui rai ccolta generale 18223/2026ha resistito con controricorso l’intimata. Data pubblicazione 06/06/20264. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, va rilevato il difetto dello ius postulandi deidifensori costituiti per la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera diRoma.Invero, questa Corte ha precisato che “Le fondazioni lirico-sinfoniche sono, di regola, rappresentate e difese in giudiziodall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati dellibero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organidi vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardanonecessariamente un singolo giudizio, ma possono esserecollettivamente individuati per "categorie", ad esempio conriferimento alla materia coinvolta” (cfr. Cass.n. 24340/2024; Cass. n. 30118/2018).Nella fattispecie, non risulta allegata né depositata, dallacontroricorrente Fondazione, una delibera motivata chegiustifichi, nei sensi sopra indicati, l’incarico difensivoconferito agli Avvocati del libero foro, di talché deve rilevarsil’irritualità della costituzione in giudizio.2. Venendo allo scrutinio dei motivi, essi possono essere cosìsintetizzati.3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 420 e 115 c.p.c. per non averela Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 115c.p.c., ritenuto pacifici, astenendosi quindi da qualsiasicontrollo ulteriore probatorio, i fatti non contestati, enunciatiNumero registro generale 19614/2021dal ricorrente nell’interrogatorio libero, secondo cui per leN umero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 18223/2026mansioni di viola di fila e di seconda viola erano previsDtait a pubblicazione 06/06/2026distinti concorsi (donde la non equivalenza delle mansioni)nonché le affermazioni, sempre rese dell’interrogatorio e noncontestate, sulla composizione dell’orchestra, da cuidiscendeva che la viola di fila aveva compiti molto inferioririspetto a quelli della seconda viola.4. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2103 7° co. c.c., perché la Corteterritoriale, essendosi limitata a verificare, nel caso di specie,allo scopo di valutare il ricorrere o meno della equivalenzadelle mansioni, che il mutamento delle mansioni a cui ilricorrente era stato adibito fosse rimasto all’interno dellamedesima categoria di cui al CCNL anziché valutare laprofessionalità acquisita in concreto, aveva erroneamenteapplicato il nuovo testo dell’art. 2103 7° co c.c. alla concretafattispecie, inapplicabile ratione temporis.5. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sieccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziocostituito da una innumerevole serie di fatti (l’effettivonumero di adibizioni di esso ricorrente alla superioremansione di seconda viola) così come risultante dalladocumentazione prodotta in primo grado, fatti che, ovevalutati, avrebbero comportato una diversa decisione su diuna circostanza obiettiva (nonché fatto costitutivo delladomanda di parte ricorrente) e cioè sulla frequenza esistematicità delle assegnazioni al superiore ruolo di secondaviola, da cui evincere la prova della preordinazione delleassegnazioni medesime nonché l’intento utilitaristico deldatore di lavoro.Numero registro generale 19614/20216. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., inN umero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 18223/2026relazione all’art. 132 n. 4 cpc, si lamenta che la CortDeat a pubblicazione 06/06/2026distrettuale non aveva esplicitato il minimo percorso logico-giuridico (donde la motivazione apparente) che l’avevacondotta a ritenere che l’allegazione avente ad oggetto laprevisione della maggiorazione stipendiale a favore di essoricorrente, non fosse idonea a provare la maggioreprofessionalità della mansione di seconda viola;analogamente per l’irrilevanza della previsione di concorsiseparati, ritenuta dal giudice d’appello non sufficiente adimostrare la non omogeneità tra le due mansioni.7. Orbene, occorre evidenziare che la sentenza impugnatarisulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a duedistinte rationes decidendi, autonome l'una dalla altra, eciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in basealla prima ragione la Corte di Appello ha ritenuto, inmancanza di specifiche allegazioni, la equivalenzasostanziale tra le mansioni di seconda viola e quelle di violadi fila ed ha escluso la necessità di una diversa professionalitàe di maggiori competenze richieste per le prime rispetto alleseconde; per altro verso quel Collegio ha comunque rilevatoche, anche a voler ritenere superiori le mansioni di secondaviola, ciascun periodo di assegnazione al ruolo di secondaviola non superava i tre mesi e non era ravvisabile, se nonun vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro,quanto meno una programmazione iniziale della molteplicitàdegli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica disiffatto comportamento.8. Tale ultima ratio decidendi è stata censurata unicamente conil terzo motivo del presente ricorso che, però, essendo statoveicolato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., si rivelainammissibile perché, in ordine alla problematica di fatNtuom earod re gistro generale 19614/2021Numero sezionale 2044/2026esso sottesa, si è in presenza di una situazione procNeusmseuroa dli era ccolta generale 18223/2026cd. “doppia conforme” che non consente una ulteriorDeat a pubblicazione 06/06/2026valutazione della vicenda rispetto a quella operataconcordemente dai giudici di merito.9. Ciò determina il passaggio in giudicato della suddetta ratiodecidendi cosicché le doglianze formulate in ordine all’altra(restanti motivi) diventano inammissibili.10. Invero - sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata suuna motivazione strutturata in una pluralità di ordini diragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro,e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativodictum, la resistenza di una di queste rationes agli appuntimossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deveessere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non,o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazionedell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata(cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n.4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009) - può altresìritenersi nel caso di specie che se l'indicata seconda ragionedella decisione "resiste" all'impugnazione proposta dallaricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriorecensura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una diesse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenzagravata.11. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite inconsiderazione della inammissibilità della costituzione ingiudizio della controricorrente.Numero registro generale 19614/2021 P.Q.MNumero di raccolta generale 18223/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Data pubblicazione 06/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19614/2021Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 18223/2026Data pubblicazione 06/06/2026