CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 11637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 9-7094/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo, che non si confronta con dato normativo (art. 59 I. 689/1981) della fonte che regola la possibilità di accesso alla sanzione sostitutiva invocata con il motivo di appello rigettato. 1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, cod. pen.) per non avere la Corte tenuto conto della perfetta ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata. 1.2. La Corte distrettuale, riconosciuta la recidiva qualificata contestata e dato atto della non ricorrenza dei presupposti normativi (l'imputato ha commesso più volte reati della stessa indole di quello per cui si procede), ha rigettato la richiesta avanzata con i motivi di gravame. Tale motivazione di rigetto è perfettamente conforme al dato normativo, non potendo accedere alla sanzione sostitutiva della pena detentiva breve l'imputato che sia stato condannato per reati della stessa indole di quello per cui si procede (negli esatti termini, Sez. 3, n. 49717, del 20/9/2019, Rv. 277467). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La non particolare complessità della questione dedotta e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.