CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40575/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno del 27.01.2023 ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 08.03.2021 dal G.U.P. del Tribunale di Salerno, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.223 in relazione all'art.216 comma 1 n.1 l.fall. e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. In particolare, si contesta al ricorrente di avere, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA]." - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile di Salerno n.55/2018 - erogato nel corso dell'anno 2015, in assenza di formalizzazione, verso soci e verso società terza, somme per complessivi euro 146.940,00, dissipando in tutto o in parte i beni della società, chiudendo e girando i crediti in contropartita al conto economico "Sopravvivenze passive". Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.6 cod. pen. è aspecifico e non deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha motivato il rigetto con corretti argomenti giuridici, affermando non solo che "il ristoro delle pretese creditorie, in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela, per poter ritenere applicabile la speciale attenuante di cui all'art.62 n.6, deve essere integrale", ma anche che nel caso di specie la somma versata a titolo transattivo a favore della curatela è pari ad una somma di molto inferiore rispetto a quella che le condotte distrattive hanno sottratto alle aspettative creditorie; e rispetto a tale affermazione non risulta interposta specifica controdeduzione in ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27