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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 01014/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusione con le quali il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 maggio 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 10bis d.lgs. n. 286/98, accertato in Sarzana il 09/02/2020, e lo ha condannato ad euro 5.000,00 di ammenda, sostituita ex art. 62bis d.lgs. n. 274/2000 dall’espulsione con divieto di rientrare nel territorio dello Stato italiano

2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, perché il giudice di prime cure aveva omesso di prendere in esame l’istanza di messa alla prova, mentre il giudice di appello, esaminando il motivo di impugnazione sul punto, si era limitato ad ipotizzare quali erano le motivazioni sottostanti al mancato accoglimento, ricavandole da una nota dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale sarebbe emersa una mera difficoltà nel procedere all’elaborazione del programma. 2.2 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che nel richiamare la nota UEPE del 22/09/2023 si era limitata ad esaminare le prime righe, dove si segnala che fino a qual momento non era stato possibile procedere all’elaborazione del programma, ma non aveva esaminato quelle successive nelle quale si dà atto della possibilità di darvi successivamente corso.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, perché il provvedimento impugnato evidenzia sia le ragioni di natura materiale, legate al mancato reperimento di un ente disponibile ad accogliere l’imputato sia, soprattutto, le ragioni di carattere giuridico, rappresentate dal regime di detenzione dell’imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, il cui fine pena - previsto per il 30/03/2026 - è incompatibile con una richiesta di rinvio del procedimento ad una data successiva alla espiazione della pena.

E con questi argomenti il ricorso non si confronta.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché la doglianza riguardo l’assenza di una valutazione della nota UEPE nella sua interezza non è accompagnata dall’allegazione della relazione nelle parti non valutate, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi proposti sono strettamente connessi e sotto i due diversi profili dell’erronea applicazione degli articoli 464bis e seguenti cod. proc. pen. e della mancante, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione, lamentano l’omessa favorevole pronuncia sull’istanza di messa alla prova.

Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente le risultanze contenute nella nota dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale sarebbero emerse difficoltà nell’elaborazione del programma in ragione dello stato di detenzione dell’imputato.

Il ricorso, tuttavia, non si confronta con la ben più articolata motivazione della decisione alla quale si muove censura.

La sospensione del procedimento per la sottoposizione alla messa alla prova era, nel caso di specie, percorso del tutto impraticabile non tanto perché al momento della presentazione della richiesta l’imputato era in stato di detenzione, ma perché la restrizione derivava da una condanna definitiva con un fine pena che avrebbe reso impossibile la sottoposizione ad un programma trattamentale (necessariamente extramurario) prima del 2026, cioè dopo oltre due anni dal momento in cui l’UEPE avrebbe dovuto provvedere.

A ciò si aggiunga che nella nota si dava atto che non era stato possibile acquisire la disponibilità di un ente o un’associazione ad accogliere anche in epoca successiva l’imputato per fargli seguire un programma trattamentale e pertanto l’elaborazione di esso non era stata in concreto possibile.

Sul punto non risulta che la difesa abbia offerto o proposto soluzioni alternative e praticabili.

Il ricorso si rivela quindi del tutto eccentrico rispetto alle questioni decisive che hanno sorretto la statuizione oggi impugnata e come tale non è meritevole di accoglimento.

3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusione con le quali il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 maggio 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 10bis d.lgs. n. 286/98, accertato in Sarzana il 09/02/2020, e lo ha condannato ad euro 5.000,00 di ammenda, sostituita ex art. 62bis d.lgs. n. 274/2000 dall’espulsione con divieto di rientrare nel territorio dello Stato italiano 2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, perché il giudice di prime cure aveva omesso di prendere in esame l’istanza di messa alla prova, mentre il giudice di appello, esaminando il motivo di impugnazione sul punto, si era limitato ad ipotizzare quali erano le motivazioni sottostanti al mancato accoglimento, ricavandole da una nota dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale sarebbe emersa una mera difficoltà nel procedere all’elaborazione del programma. 2.2 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che nel richiamare la nota UEPE del 22/09/2023 si era limitata ad esaminare le prime righe, dove si segnala che fino a qual momento non era stato possibile procedere all’elaborazione del programma, ma non aveva esaminato quelle successive nelle quale si dà atto della possibilità di darvi successivamente corso. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, perché il provvedimento impugnato evidenzia sia le ragioni di natura materiale, legate al mancato reperimento di un ente disponibile ad accogliere l’imputato sia, soprattutto, le ragioni di carattere giuridico, rappresentate dal regime di detenzione dell’imputato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, il cui fine pena - previsto per il 30/03/2026 - è incompatibile con una richiesta di rinvio del procedimento ad una data successiva alla espiazione della pena. E con questi argomenti il ricorso non si confronta. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché la doglianza riguardo l’assenza di una valutazione della nota UEPE nella sua interezza non è accompagnata dall’allegazione della relazione nelle parti non valutate, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi proposti sono strettamente connessi e sotto i due diversi profili dell’erronea applicazione degli articoli 464bis e seguenti cod. proc. pen. e della mancante, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione, lamentano l’omessa favorevole pronuncia sull’istanza di messa alla prova. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente le risultanze contenute nella nota dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale sarebbero emerse difficoltà nell’elaborazione del programma in ragione dello stato di detenzione dell’imputato. Il ricorso, tuttavia, non si confronta con la ben più articolata motivazione della decisione alla quale si muove censura. La sospensione del procedimento per la sottoposizione alla messa alla prova era, nel caso di specie, percorso del tutto impraticabile non tanto perché al momento della presentazione della richiesta l’imputato era in stato di detenzione, ma perché la restrizione derivava da una condanna definitiva con un fine pena che avrebbe reso impossibile la sottoposizione ad un programma trattamentale (necessariamente extramurario) prima del 2026, cioè dopo oltre due anni dal momento in cui l’UEPE avrebbe dovuto provvedere. A ciò si aggiunga che nella nota si dava atto che non era stato possibile acquisire la disponibilità di un ente o un’associazione ad accogliere anche in epoca successiva l’imputato per fargli seguire un programma trattamentale e pertanto l’elaborazione di esso non era stata in concreto possibile. Sul punto non risulta che la difesa abbia offerto o proposto soluzioni alternative e praticabili. Il ricorso si rivela quindi del tutto eccentrico rispetto alle questioni decisive che hanno sorretto la statuizione oggi impugnata e come tale non è meritevole di accoglimento. 3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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