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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45957/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi a inammissibilità del ricorso. 18-38862/2021 [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe -pienamente confermativa di quella emessa dal Tribunale di Isernia il 18 febbraio 2021, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per la tentata estorsione contestata, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia- propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, proponendo i seguenti motivi di censura:

1. Vizio esiziale di motivazione, per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito ha valorizzato un corredo testimoniale all'accusa che non trova conforto nella verbalizzazione della prova dichiarativa.

La persona offesa ha infatti negato, nel contraddittorio(di aver ricevuto minacce, richieste di denaro dall'imputato e la stessa motivazione di tale richiesta.

Cosicché la il Tribunale e la Corte hanno argomentato il proprio convincimento sul contenuto del verbale di denunzia piuttosto che sulla dichiarazione dibattimentale.

2. Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), atteso che la Corte non ha colto l'assenza di minaccia nella condotta tenuta dall'agente, sicché il fatto andava più correttamente qualificato come truffa vessatoria, avendo peraltro l'agente soltanto vagheggiato una ipotesi del tutto fantasiosa e mai realizzatasi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, per essere il primo motivo manifestamente infondato e neppure corredato, ai fini dell'autosufficienza, dai verbali di udienza integrali, i cui stralci sono stati dal ricorrente incorporati nel testo del ricorso; mentre il secondo motivo non risulta proposto, nei suoi presupposti fattuali, con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole di un travisamento della prova dichiarativa che non dimostra, non allegando al ricorso in forma integrale, ai fini dell'autosufficienza, i verbali delle dichiarazioni rese in primo grado dalla persona offesa.

Sicché permane l'aperto contrasto tra quanto asserito dal ricorrente, che argomenta sulla base degli stralci della testimonianza resa dalla persona offesa in primo grado, e quanto argomentato nel merito, nel doppio grado conforme di giudizio, laddove si afferma pacificamente che la persona offesa, escussa nel contraddittorio, dopo iniziali titubanze e maldestre negatorie, ha confermato quando referito in denuncia e cioè che l'imputato lo aveva contattato telefonicamente chiedendogli la somma di trecento euro/se voleva che rendesse dichiarazioni di favore nel corso delle informazioni delle quali era stato richiesto dalla polizia giudiziaria.

Il che integra pacificamente il paradigma del conato estorsivo, avendo l'agente minacciato implicitamente la persona offesa di recargli un danno ingiusto ove non avesse ricevuto una somma di denaro non dovuta (In fattispecie esattamente sovrapponibile v.

Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797: La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, g 18-38862/2021 può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. (Nella specie la Corte ha ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'[OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli).)

2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice per la erronea qualificazione giuridica (estorsione tentata e non truffa vessatoria) del fatto contestato, non è stato previamente sottoposto all'attenzione della Corte di merito, con i motivi di gravame, in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art.606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello).

Il motivo appare comunque manifestamente infondato, ricorrendo, come già argomentato sub 1, tutti gli elementi della estorsione tentata, quali la minaccia del danno ingiusto dipendente dalla volontà potestativa dell'agente e la conseguente costrizione, che ha piegato e non semplicemente carpito con l'inganno, la volontà altrui (tra le più recenti oggetto di massimazione, v.

Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492).

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi a inammissibilità del ricorso. 18-38862/2021 [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe -pienamente confermativa di quella emessa dal Tribunale di Isernia il 18 febbraio 2021, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per la tentata estorsione contestata, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia- propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, proponendo i seguenti motivi di censura: 1. Vizio esiziale di motivazione, per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito ha valorizzato un corredo testimoniale all'accusa che non trova conforto nella verbalizzazione della prova dichiarativa. La persona offesa ha infatti negato, nel contraddittorio(di aver ricevuto minacce, richieste di denaro dall'imputato e la stessa motivazione di tale richiesta. Cosicché la il Tribunale e la Corte hanno argomentato il proprio convincimento sul contenuto del verbale di denunzia piuttosto che sulla dichiarazione dibattimentale. 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), atteso che la Corte non ha colto l'assenza di minaccia nella condotta tenuta dall'agente, sicché il fatto andava più correttamente qualificato come truffa vessatoria, avendo peraltro l'agente soltanto vagheggiato una ipotesi del tutto fantasiosa e mai realizzatasi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, per essere il primo motivo manifestamente infondato e neppure corredato, ai fini dell'autosufficienza, dai verbali di udienza integrali, i cui stralci sono stati dal ricorrente incorporati nel testo del ricorso; mentre il secondo motivo non risulta proposto, nei suoi presupposti fattuali, con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole di un travisamento della prova dichiarativa che non dimostra, non allegando al ricorso in forma integrale, ai fini dell'autosufficienza, i verbali delle dichiarazioni rese in primo grado dalla persona offesa. Sicché permane l'aperto contrasto tra quanto asserito dal ricorrente, che argomenta sulla base degli stralci della testimonianza resa dalla persona offesa in primo grado, e quanto argomentato nel merito, nel doppio grado conforme di giudizio, laddove si afferma pacificamente che la persona offesa, escussa nel contraddittorio, dopo iniziali titubanze e maldestre negatorie, ha confermato quando referito in denuncia e cioè che l'imputato lo aveva contattato telefonicamente chiedendogli la somma di trecento euro/se voleva che rendesse dichiarazioni di favore nel corso delle informazioni delle quali era stato richiesto dalla polizia giudiziaria. Il che integra pacificamente il paradigma del conato estorsivo, avendo l'agente minacciato implicitamente la persona offesa di recargli un danno ingiusto ove non avesse ricevuto una somma di denaro non dovuta (In fattispecie esattamente sovrapponibile v. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797: La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, g 18-38862/2021 può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. (Nella specie la Corte ha ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'[OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli).) 2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice per la erronea qualificazione giuridica (estorsione tentata e non truffa vessatoria) del fatto contestato, non è stato previamente sottoposto all'attenzione della Corte di merito, con i motivi di gravame, in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma 3 dell'art.606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). Il motivo appare comunque manifestamente infondato, ricorrendo, come già argomentato sub 1, tutti gli elementi della estorsione tentata, quali la minaccia del danno ingiusto dipendente dalla volontà potestativa dell'agente e la conseguente costrizione, che ha piegato e non semplicemente carpito con l'inganno, la volontà altrui (tra le più recenti oggetto di massimazione, v. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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