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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14318/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41919/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i tre motivi dedotti, aventi a oggetto - rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, l'applicazione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione c.d. esterna, sono generici là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche, senza indicare gli elementi pretermessi dal giudice del merito utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria, alla disapplicazione della predetta circostanza aggravante ovvero al riconoscimento della continuazione; che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali profili (cfr., in ordine, pagg. 4 e 5; 5; 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41919/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i tre motivi dedotti, aventi a oggetto - rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, l'applicazione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione c.d. esterna, sono generici là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche, senza indicare gli elementi pretermessi dal giudice del merito utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria, alla disapplicazione della predetta circostanza aggravante ovvero al riconoscimento della continuazione; che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali profili (cfr., in ordine, pagg. 4 e 5; 5; 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 14318/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris