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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11982/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano pronunciando in sede di rinvio ha confermato il decreto del 14/06/2018 del Tribunale di Monza con il quale era stata applicata al proposto [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la (./ confisca di immobili, società, conti correnti e polizze intestate ai suoi familiari, ponendo a carico degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA], definendosi terzo interessato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente ha dedotto che la confisca della somma di euro 28.369,82 giacente sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA], Montagno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata adottata con motivazioni non condivisibili, con violazione della disciplina applicabile nel caso di specie, attesa la provenienza lecita e tracciabile di tali somme, quale ricavato di un atto di vendita di immobile in Barlassina, ereditato dai titolari del conto corrente.

Del tutto irrilevante doveva essere ritenuta la delega ad operare su tale conto conferita a [OSCURATO:PERSONA]; la previsione di tale delega era infatti da ritenere un mero refuso, mentre il ricorrente non aveva mai esercitato alcun potere su tali somme.

La Corte di appello aveva omesso di considerare l'assoluta mancanza di collegamento tra i beni oggetto di sequestro e le attività illecite richiamate nella misura di prevenzione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

Il ricorrente si qualifica, nel presentare il motivo, quale terzo interessato, posizione che è oggettivamente incompatibile con il suo ruolo di proposto della misura di prevenzione oggetto del decreto del Tribunale di Monza, che era stata originariamente impugnata, appunto nella loro veste di terzi, proprio perché titolari di una relazione qualificata, dai titolari del conto corrente.

Ed è proprio a tali soggetti che si rivolge la motivazione della Corte di appello, che, con argomentazione logica e persuasiva, ha esplicitato i punti e gli elementi oggetto dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

Nel proporre il motivo di ricorso il Conti si limita ad allegare argomentazioni generiche, senza evidenziare quali sarebbero gli elementi da cui far derivare effettivamente la sua posizione di terzo, caratterizzata da una relazione qualificata con il conto corrente in questione.

Attesa, dunque, l'evidente incompatibilità tra la posizione del proposto al quale si riferisce la misura di prevenzione reale applicata e la posizione di terzo estraneo, in presenza di un motivo del tutto generico ed aspecifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mancando la possibilità di ritenere ricorrente, sul punto, un'effettiva legittimazione all'impugnazione per carenza di interesse.

In tal senso, occorre richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver egli acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento. (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822- 01).

Infine, occorre considerare che comunque la Corte di appello di Milano ha ampiamente motivato, con argomentazioni logiche e persuasive su tutti i punti oggetto di rinvio.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano pronunciando in sede di rinvio ha confermato il decreto del 14/06/2018 del Tribunale di Monza con il quale era stata applicata al proposto [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la (./ confisca di immobili, società, conti correnti e polizze intestate ai suoi familiari, ponendo a carico degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA], definendosi terzo interessato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto che la confisca della somma di euro 28.369,82 giacente sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA], Montagno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata adottata con motivazioni non condivisibili, con violazione della disciplina applicabile nel caso di specie, attesa la provenienza lecita e tracciabile di tali somme, quale ricavato di un atto di vendita di immobile in Barlassina, ereditato dai titolari del conto corrente. Del tutto irrilevante doveva essere ritenuta la delega ad operare su tale conto conferita a [OSCURATO:PERSONA]; la previsione di tale delega era infatti da ritenere un mero refuso, mentre il ricorrente non aveva mai esercitato alcun potere su tali somme. La Corte di appello aveva omesso di considerare l'assoluta mancanza di collegamento tra i beni oggetto di sequestro e le attività illecite richiamate nella misura di prevenzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il ricorrente si qualifica, nel presentare il motivo, quale terzo interessato, posizione che è oggettivamente incompatibile con il suo ruolo di proposto della misura di prevenzione oggetto del decreto del Tribunale di Monza, che era stata originariamente impugnata, appunto nella loro veste di terzi, proprio perché titolari di una relazione qualificata, dai titolari del conto corrente. Ed è proprio a tali soggetti che si rivolge la motivazione della Corte di appello, che, con argomentazione logica e persuasiva, ha esplicitato i punti e gli elementi oggetto dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Nel proporre il motivo di ricorso il Conti si limita ad allegare argomentazioni generiche, senza evidenziare quali sarebbero gli elementi da cui far derivare effettivamente la sua posizione di terzo, caratterizzata da una relazione qualificata con il conto corrente in questione. Attesa, dunque, l'evidente incompatibilità tra la posizione del proposto al quale si riferisce la misura di prevenzione reale applicata e la posizione di terzo estraneo, in presenza di un motivo del tutto generico ed aspecifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mancando la possibilità di ritenere ricorrente, sul punto, un'effettiva legittimazione all'impugnazione per carenza di interesse. In tal senso, occorre richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver egli acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento. (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822- 01). Infine, occorre considerare che comunque la Corte di appello di Milano ha ampiamente motivato, con argomentazioni logiche e persuasive su tutti i punti oggetto di rinvio. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 11982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris