CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 36446/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2810-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI), SPA elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI), SPA elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente al successivo - avverso la sentenza n. 602/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02810 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d'Appello di Bologna, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Forlì di rigetto dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. (Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA]) avverso l'avviso di addebito relativo a contributi dovuti per l'anno 2008 alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995, per non essere tenuto, in qualità di ingegnere iscritto al relativo Albo provinciale ed alla Cassa di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri e Architetti quale ente di previdenza obbligatoria, all'iscrizione presso la Gestione separata, in parziale riforma della predetta decisione, confermata nel resto, dichiarava applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, sul presupposto del mancato decorso della prescrizione per identificarsi il dies a quo del computo del termine nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, rispetto alla quale la notifica dell'atto interruttivo era intervenuta in epoca anteriore alla scadenza dei cinque anni, sussistente il credito dell'Istituto, alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte ed applicabili le sanzioni previste per il caso, ravvisabile nella specie, che il mancato versamento configuri una mera omissione; che per la cassazione di tale decisione ricorrono sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], l'Istituto affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] e questi, affidando l'impugnazione ad otto motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, prendendo le mosse nell'illustrazione dei proposti ricorsi da quello promosso da [OSCURATO:PERSONA], attinente alla principale quaestio iuris oggetto del giudizio, data dalla sussistenza o meno dell'obbligo del medesimo di iscrizione alla Gestione separata dell'[OSCURATO:PERSONA], è a dirsi come l'impugnazione proposta, con i primi sette motivi, miri ad evidenziare l'erroneità della pronunzia della Corte territoriale sotto una pluralità di profili che, pur investendo distinte norme costituzionali, di diritto sostanziale e processuale, convergono tutte nella censura concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995, quale disciplina di riferimento, mentre con l'ottavo motivo, formulato in via subordinata, in relazione all'ipotesi del rigetto dei precedenti, lamenti la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale di rigetto dell'eccepita intervenuta prescrizione quinquennale del credito; che, dal canto suo, con l'unico motivo, l'[OSCURATO:PERSONA], nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b) I. n. 388/2000, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa la configurabilità nei termini meno gravi di mera omissione o non di evasione contributiva della condotta inadempiente del [OSCURATO:PERSONA]; che, procedendo all'esame dell'ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], stante il rilievo prioritario della questione preliminare ivi riproposta, data dall'intervenuto decorso della prescrizione quinquennale, è a dirsi come il motivo meriti accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass, n. 27950/2018) secondo cui "in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data della dichiarazione dei redditi ad opera del titolsare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"; che, pertanto, tale motivo va accolto, con conseguente assorbimento dei primi sette motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e dell'unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie l'ottavo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso ed il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Così de