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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00479/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB..

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 23 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo -eseguito su iniziativa della Polizia giudiziaria, ex art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen.- emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2020, per essere l'istanza di riesame proponibile solo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo.

3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 324, 581 comma e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Precisa che con l'istanza di riesame si era testualmente richiesta la revoca del "decreto di convalida del sequestro preventivo eseguito su iniziativa della P.G. ex art. 321, comma 3 bis cod. proc. pen., emesso in data 15 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari, presso. il Tribunale Ordinario di Roma" e ricorda che con il medesimo atto contenente la convalida, il G.I.P. aveva adottato il sequestro preventivo.

Sicché nonostante l'errata indicazione dell'atto impugnato, il Tribunale per il riesame non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, essendo evidente -anche dal contenuto delle conclusioni del ricorso, con cui si insisteva per lo svincolo del bene- che il ricorrente era incorso in un mero errore materiale nella formulazione della richiesta.

D'altro canto, l'istanza di riesame conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., mentre con memoria depositata in udienza il ricorrente specificava che l'impugnazione era rivolta proprio al sequestro preventivo, disposto dal G.I.P..

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'errata od omessa indicazione degli elementi non ha rilievo di per sé sola, ma solo in quanto possa determinare incertezza nell'individuazione dell'atto, posto che unicamente in questo caso l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Va, innanzitutto, chiarito che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso in calce al decreto di convalida del sequestro preventivo adottato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, tanto che i due provvedimenti sono contenuti in un unico documento.

3. Ora, secondo questa Corte "Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo,ha emesso) non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza solo perché contenente l'errata indicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale, errore che peraltro , non aveva impedito alla Procura della Repubblica di trasmettere al Tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento di sequestro effettivamente impugnato)" (Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 09/12/2003, dep. 22/01/2004 Rv. 228485; cfr. anche: "Per il principio del "favor impugnationis", l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, pronunciata dal tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicato quest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta di riesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gip all'esito dell'annullamento). (Sez. 6, Sentenza n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935).

Ed invero, sono state le Sezioni Unite, pur con una risalente pronuncia, a segnare il percorso interpretativo da seguire nella valutazione dei criteri di ammissibilità dell'impugnazione, stabilendo che "L'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis".

Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimentò che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia). (Sez.

U, Sentenza n. 10296 del 12/10/1993 PM c/ [OSCURATO:PERSONA]. 195000).

4. Nel caso di specie, pur a fronte dell'errore nell'indicazione dell'atto impugnato, risulta palese che l'istanza di riesame fosse rivolta al decreto di sequestro preventivo e non avverso l'atto non impugnabile della convalida, essendo evidente l'interesse dell'impugnante allo svincolo del bene.

Peraltro, con la memoria del 23 dicembre 2020, la ricorrente ha chiarito nel corso del procedimento di riesame di essere incorsa in errore materiale indicando nella titolazione dell'istanza il decreto di convalida.

Sicché il giudice del riesame, in applicazione del principio del favor impugnationis avrebbe dovuto decidere sul merito dell'istanza, correttamente interpretandola, anziché limitarsi alla formale pronuncia della sua inammissibilità, per essere la medesima stata rivolta al decreto di convalida, peraltro contenuto nel medesimo documento, non essendovi incertezza alcuna sull'individuazione dell'atto sottoposto ad impugnazione.

5. Il provvedimento deve, dunque, essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà di Roma.

P.Q.M.

Annulla ,enza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli t atti al Tribun, le della Libertà di Roma , Così dedsò , il 28/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 23 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo -eseguito su iniziativa della Polizia giudiziaria, ex art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen.- emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 15 giugno 2020, per essere l'istanza di riesame proponibile solo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo. 3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 324, 581 comma e 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Precisa che con l'istanza di riesame si era testualmente richiesta la revoca del "decreto di convalida del sequestro preventivo eseguito su iniziativa della P.G. ex art. 321, comma 3 bis cod. proc. pen., emesso in data 15 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari, presso. il Tribunale Ordinario di Roma" e ricorda che con il medesimo atto contenente la convalida, il G.I.P. aveva adottato il sequestro preventivo. Sicché nonostante l'errata indicazione dell'atto impugnato, il Tribunale per il riesame non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza, essendo evidente -anche dal contenuto delle conclusioni del ricorso, con cui si insisteva per lo svincolo del bene- che il ricorrente era incorso in un mero errore materiale nella formulazione della richiesta. D'altro canto, l'istanza di riesame conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., mentre con memoria depositata in udienza il ricorrente specificava che l'impugnazione era rivolta proprio al sequestro preventivo, disposto dal G.I.P.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'errata od omessa indicazione degli elementi non ha rilievo di per sé sola, ma solo in quanto possa determinare incertezza nell'individuazione dell'atto, posto che unicamente in questo caso l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Va, innanzitutto, chiarito che il decreto di sequestro preventivo è stato emesso in calce al decreto di convalida del sequestro preventivo adottato d'urgenza dalla polizia giudiziaria, tanto che i due provvedimenti sono contenuti in un unico documento. 3. Ora, secondo questa Corte "Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo,ha emesso) non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza solo perché contenente l'errata indicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale, errore che peraltro , non aveva impedito alla Procura della Repubblica di trasmettere al Tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento di sequestro effettivamente impugnato)" (Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 09/12/2003, dep. 22/01/2004 Rv. 228485; cfr. anche: "Per il principio del "favor impugnationis", l'omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l'inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, pronunciata dal tribunale per avere il ricorrente erroneamente indicato quest'ultimo facendo riferimento al decreto oggetto di precedente richiesta di riesame ed annullato dal medesimo tribunale, anziché a quello reiterato dal Gip all'esito dell'annullamento). (Sez. 6, Sentenza n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935). Ed invero, sono state le Sezioni Unite, pur con una risalente pronuncia, a segnare il percorso interpretativo da seguire nella valutazione dei criteri di ammissibilità dell'impugnazione, stabilendo che "L'art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis". Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimentò che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia). (Sez. U, Sentenza n. 10296 del 12/10/1993 PM c/ [OSCURATO:PERSONA]. 195000). 4. Nel caso di specie, pur a fronte dell'errore nell'indicazione dell'atto impugnato, risulta palese che l'istanza di riesame fosse rivolta al decreto di sequestro preventivo e non avverso l'atto non impugnabile della convalida, essendo evidente l'interesse dell'impugnante allo svincolo del bene. Peraltro, con la memoria del 23 dicembre 2020, la ricorrente ha chiarito nel corso del procedimento di riesame di essere incorsa in errore materiale indicando nella titolazione dell'istanza il decreto di convalida. Sicché il giudice del riesame, in applicazione del principio del favor impugnationis avrebbe dovuto decidere sul merito dell'istanza, correttamente interpretandola, anziché limitarsi alla formale pronuncia della sua inammissibilità, per essere la medesima stata rivolta al decreto di convalida, peraltro contenuto nel medesimo documento, non essendovi incertezza alcuna sull'individuazione dell'atto sottoposto ad impugnazione. 5. Il provvedimento deve, dunque, essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà di Roma. P.Q.M. Annulla ,enza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli t atti al Tribun, le della Libertà di Roma , Così dedsò , il 28/09
Decreto Cassazione n. 00479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris