Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 179/1974
ECLI:IT:COST:1974:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio civile in materia ereditaria, vertente tra
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il giudice istruttore presso
il tribunale di Napoli - rilevato che i convenuti Crescenzo ed [OSCURATO:PERSONA], si trovavano in situazione di evidente "conflitto di
interessi", e ciò nonostante erano rappresentati e difesi (in virtù
di distinti mandati) dal medesimo avvocato - con ordinanza 22 febbraio
1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza,
ha, di ufficio, sollevato questione di legittimità, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 182 del codice di procedura
civile: nella parte in cui tale norma - relativamente ai vizi della
rappresentanza (assistenza od autorizzazione) - non obbliga (a pena di
nullità), bensì unicamente faculta il giudice istruttore ad
assegnare, alla parte interessata, un termine per la regolarizzazione
dei vizi stessi.
Tale apprestata disciplina sembrerebbe, invero, non garantire il
diritto di difesa in tutta l'ampiezza ed estensione, quali volute dal
precetto costituzionale invocato.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è
in questo costituita.
:
1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 182
cod. proc. civ. - secondo cui "quando rileva un difetto di
rappresentanza (di assistenza o di autorizzazione), il giudice può
assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni" - contrasti o meno con il diritto di difesa
di cui all'art. 24 della Costituzione, prospettandosi che questo possa
trovare effettiva attuazione e garanzia unicamente attraverso la
previsione di un dovere - e non della mera facoltà - del giudice
istruttore di consentire la regolarizzazione del rilevato difetto.
2. - La questione non è fondata.
Pur prescindendo dalla problematicità dell'inquadramento del vizio
della rappresentanza tecnica (quale nella specie in concreto rilevato)
nel "difetto di rappresentanza" regolato dal comma secondo dell'art.
182 citato (e non nel "difetto di costituzione", di cui al comma primo
della stessa norma) e pur, quindi, movendo dalla tesi interpretativa
sostenuta dal giudice a quo, non si ravvisano, invero, ragioni di
contrasto della norma impugnata con il precetto costituzionale
dell'art. 24.
Sta di fatto innanzitutto che la giurisprudenza propende in genere
per ritenere che la sanatoria ai sensi dell'art. 182, per quanto
riguarda la legitimatio ad processum, ove non sia disposta dal g.i.,
possa sopravvenire anche nel corso delle ulteriori fasi del giudizio.
A parte ciò, è decisivo il rilievo che la facoltà di cui al
capoverso della norma citata non si traduce in mero arbitrio: in quanto
(come anche la lettura dei lavori preparatori chiaramente consente di
desumere) risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equità alla
varietà dei casi pratici".
Proprio tale varietà delle situazioni che in concreto al giudice
possono prospettarsi, d'altra parte, vale a dimostrare l'irrazionalità
della contraria previsione di un dovere di concessione del termine per
la regolarizzazione. Infatti una tale previsione implicherebbe la
automatica possibilità di sanatoria anche in casi (di domande, ad
esempio, proposte abusivamente da chi non aveva la rappresentanza della
parte), in cui il vizio della rappresentanza non appaia dipendente da
errore scusabile: onde la sua regolarizzazione - oltreché pregiudicare
l'interesse della parte contrapposta - finirebbe con il derogare al
principio di ritualità del contraddittorio, oltre il limite in cui
tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di
collaborazione tra il giudice e le parti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 182, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere