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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40601/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 15.02.2019 dal Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e - concessa l'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen. da ritenersi equivalente alla contestata recidiva specifica e reiterata - lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pag. 1 ha dato compiutamente conto della principale ragione assorbente preclusiva del chiesto riconoscimento (abitualità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 tilugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 15.02.2019 dal Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e - concessa l'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen. da ritenersi equivalente alla contestata recidiva specifica e reiterata - lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pag. 1 ha dato compiutamente conto della principale ragione assorbente preclusiva del chiesto riconoscimento (abitualità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 tilugno
Sentenza Cassazione n. 40601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris