Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09298/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto - prospettando argomentazioni in fatto che sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze processuale acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sostenuta da motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze processuali - il ricorrente ha riproposto profili di censura svolti con l'appello, motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in conformità alla decisione di primo grado, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili (anche alla luce dei riscontri rappresentati dalla documentazione acquisita agli atti), ha affermato la sussistenza della suddetta aggravante (si veda pag. 10 e pag. 12, ove si sottolinea come le minacce volte a costringere le persona offesa ad effettuare i pagamenti nei confronti dell'odierno ricorrente non fossero state perpetrate solamente da quest'ultimo, ma anche da altri due individui); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 12 della sentenza impugnata, ove si illustra congruamente la dosimetria, prossima ai minimi consentiti dalla legge: pena base computata sul minimo edittale della reclusione e ridotta quasi per un terzo per le attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre la diminuente del rito; peraltro, nel caso la pena irrogata sia molto al di sotto della media edittale, è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena, anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua"; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto - prospettando argomentazioni in fatto che sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze processuale acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sostenuta da motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze processuali - il ricorrente ha riproposto profili di censura svolti con l'appello, motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in conformità alla decisione di primo grado, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili (anche alla luce dei riscontri rappresentati dalla documentazione acquisita agli atti), ha affermato la sussistenza della suddetta aggravante (si veda pag. 10 e pag. 12, ove si sottolinea come le minacce volte a costringere le persona offesa ad effettuare i pagamenti nei confronti dell'odierno ricorrente non fossero state perpetrate solamente da quest'ultimo, ma anche da altri due individui); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 12 della sentenza impugnata, ove si illustra congruamente la dosimetria, prossima ai minimi consentiti dalla legge: pena base computata sul minimo edittale della reclusione e ridotta quasi per un terzo per le attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre la diminuente del rito; peraltro, nel caso la pena irrogata sia molto al di sotto della media edittale, è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena, anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua"; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 09298/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris