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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12107/2023

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4808/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 6905/2021 , depositata il 07/12/2021, R.G.N. 11477/2020 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione della sentenza del tribunale di Napoli n. 6905/21.

Con tale decisione il giudice aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per le somme a lui riconosciute a titolo di TFR ed ingiunte alla società quale cessionaria del ramo di azienda presso cui era inserito il lavoratore.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per revocazione evidenziando di essere venuta in possesso in data 19.1.2022, successivamente alla decisione, di documento relativo alla autodichiarazione del lavoratore circa l’avvenuto pagamento del TFR per il periodo 12.2.2001-31.12.2008,da parte del precedente datore di lavoro cedente.Sosteneva, pertanto, che le somme ingiunte non erano dovute. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione della sentenza del tribunale cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L’Ufficio della Procura generale concludeva per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con unico motivo è denunciato l’errore materiale o di fatto ai sensi dell’art.625 bis c.p.p..

La società ricorrente lamenta l’errore di fatto costituito dalla mancata considerazione del documento di cui era venuta in possesso solo successivamente alla pronuncia impugnata, attestativo, a suo dire, della pregressa ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA],della somma a titolo di TFR, oggetto della condanna e pronuncia impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente si osserva che, come evidenziato in sede di controricorso, avverso la decisione del tribunale è stato proposto appello (15.1.2022).

Ciò deve far escludere che si versi nella ipotesi prevista dall’art. 396 c.p.c. ovvero nella ipotesi di revocazione in caso di termini scaduti per la proposizione dell’appello.

Peraltro, siffatta eventuale prospettazione non è neppure contenuta nel ricorso per la revocazione proposto, invece diretto a far valere l’errore materiale del giudice senza allegazione alcuna alle condizioni che legittimerebbero il ricorso a tale strumento processuale.

Solo per completezza deve sottolinearsi il non comprensibile richiamo all’art. 625 c.p.p. e dunque la assoluta carenza delle ragioni a tal riguardo invocate, nonché, in violazione del principio di specificità del ricorso, la mancanza di prova alcuna circa la data del rinvenimento del documento in questione nonché la carenza di ogni indicazione circa il contenuto di esso.

Il ricorso, per tutte le ragioni anzi richiamate, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Cosi’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4808/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 6905/2021 , depositata il 07/12/2021, R.G.N. 11477/2020 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione della sentenza del tribunale di Napoli n. 6905/21. Con tale decisione il giudice aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per le somme a lui riconosciute a titolo di TFR ed ingiunte alla società quale cessionaria del ramo di azienda presso cui era inserito il lavoratore. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per revocazione evidenziando di essere venuta in possesso in data 19.1.2022, successivamente alla decisione, di documento relativo alla autodichiarazione del lavoratore circa l’avvenuto pagamento del TFR per il periodo 12.2.2001-31.12.2008,da parte del precedente datore di lavoro cedente.Sosteneva, pertanto, che le somme ingiunte non erano dovute. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione della sentenza del tribunale cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio della Procura generale concludeva per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con unico motivo è denunciato l’errore materiale o di fatto ai sensi dell’art.625 bis c.p.p.. La società ricorrente lamenta l’errore di fatto costituito dalla mancata considerazione del documento di cui era venuta in possesso solo successivamente alla pronuncia impugnata, attestativo, a suo dire, della pregressa ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA],della somma a titolo di TFR, oggetto della condanna e pronuncia impugnata. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente si osserva che, come evidenziato in sede di controricorso, avverso la decisione del tribunale è stato proposto appello (15.1.2022). Ciò deve far escludere che si versi nella ipotesi prevista dall’art. 396 c.p.c. ovvero nella ipotesi di revocazione in caso di termini scaduti per la proposizione dell’appello. Peraltro, siffatta eventuale prospettazione non è neppure contenuta nel ricorso per la revocazione proposto, invece diretto a far valere l’errore materiale del giudice senza allegazione alcuna alle condizioni che legittimerebbero il ricorso a tale strumento processuale. Solo per completezza deve sottolinearsi il non comprensibile richiamo all’art. 625 c.p.p. e dunque la assoluta carenza delle ragioni a tal riguardo invocate, nonché, in violazione del principio di specificità del ricorso, la mancanza di prova alcuna circa la data del rinvenimento del documento in questione nonché la carenza di ogni indicazione circa il contenuto di esso. Il ricorso, per tutte le ragioni anzi richiamate, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso.condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi’
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